DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

11 OTTOBRE 2002, 1830

 

Disposizioni transitorie in materia di riorganizzazione delle istituzioni scolastiche autonome e di indirizzo di istruzione secondaria superiore.

 

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D. L.gs 31 marzo 1998 n° 112 relativo a "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali," in attuazione del Cap. I della legge 15 marzo 1997, n° 59;

VISTA la L.R. 8 marzo 1999 n° 7 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112;

VISTA la D.C.R. 27 ottobre 1998 n° 970 , concernente "dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche -D.P.R. 233/98", indirizzi di programmazione in attuazione dell'art. 3 ;

VISTA, altresì, la D.C.R. 6 agosto 1999 n° 1178 relativa all'approvazione del Piano regionale di dimensionamento ottimale delle Istituzioni scolastiche;

PREMESSO:

-      che l'art. 138 del D. Lgs 112/98 ha delegato alle Regioni, ai sensi dell'art. 118, comma 2°, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di istruzione scolastica fra le quali:

       a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

       b) la programmazione sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla precedente lettera a);

       - che l'art. 139 del medesimo provvedimento ha trasferito, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, alle Province in relazione all'istruzione secondaria superiore e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola i compiti e le funzioni concernenti, fra l'altro: a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

       - che, ai sensi del D.P.R. 233/98, le Regioni hanno provveduto ad approvare i Piani regionali di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche con l'obiettivo di attribuire ad esse la personalità giuridica e l'autonomia organizzativa, didattica di ricerca e progettazione educativa prevista dall'arto 21 della Legge 59/97, affinché si realizzi la flessibilità, la diversificazione, l'efficienza e l'efficacia del servizio scolastico, l'integrazione, il miglior utilizzo delle risorse, delle strutture e delle tecnologie innovative e il coordinamento con il contesto territoriale, nonché per dare stabilità nel tempo alle stesse istituzioni scolastiche e per offrire alle comunità locali una pluralità di scelte, articolata sul territorio, tali da garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione;

       - che il Piano di dimensionamento elaborato dalla Regione Basilicata sulla base delle proposte formulate dalle Conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica e approvate con le citate deliberazioni di Consiglio Regionale, ha conseguentemente definito l'attuale assetto del sistema regionale dell'istruzione;

 

CONSIDERATO che nel biennio di sperimentazione e di verifica del Piano di dimensionamento, delle soluzioni organizzative adottate:

      - si è consolidata l'esperienza del modello organizzativo verticale, adottato dal 59,8% delle scuole dell'obbligo della regione, del quale si conferma la positività sia sul piano dell'assetto dimensionale e della stabilità nel tempo sia in relazione agli aspetti fondamentali della continuità didattica e dell'efficacia nell'impiego delle risorse umane, finanziarie e strutturali;

      - si è evidenziata in alcuni contesti territoriali la necessità di una riarticolazione e riorganizzazione dell'offerta della scuola seconda- ria superiore attualmente caratterizzata da scarsa diversificazione di indirizzi formativi, non rispondente alla domanda pervenuta dal mondo del lavoro e alle aspettative di crescita culturale dei giovani e delle loro famiglie;

 

RITENUTO che, pur non essendo possibile procedere nell'immediato -per la sostanziale incertezza del quadro normativo di riferimento derivante dal Progetto di legge-delega in materia di norme generali sull'istruzione, attualmente in discussione al Parlamento e dalla sospensione degli effetti della Legge 30/2000 in materia di riordino dei cicli dell'istruzione -a una revisione complessiva del Piano di Dimensionamento sia, comunque, opportuno realizzare, in via transitoria e per il solo anno scolastico 2003/2004, un numero limitato e adeguatamente motivato di interventi;

 

CONSIDERATO, altresì, che per la programmazione generale della rete scolastica e dell'offerta formativa integrata è indispensabile la disponibilità di un quadro di riferimento regionale comprendente la definizione degli ambiti territoriali funzionali e di un sistema coerente di indirizzi, criteri e procedure;

AD unanimità di voti

DELIBERA

1.  di approvare le seguenti disposizioni transitorie in materia di riorganizzazione delle istituzioni scolastiche autonome e di indirizzi di istruzione secondaria superiore, sentito il parere obbligatorie delle istituzioni scolastiche interessate:

      a)      i Comuni possono procedere alla riorganizzazione in istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media di scuola già unificate o aggregate orizzontalmente con scuole dello stesso grado nel rispetto dei criteri generali per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche approvati con delibera del Consiglio Regionale 970/98, senza aumentare il numero delle autonomie scolastiche definito in ambito provinciale dal Piano Regionale di dimensionamento (DCR 1178/99);

      b)      le Province possono procedere:

      -  al trasferimento con aggregazione ad altra istituzione scolastica di sezioni staccate di scuole secondarie superiori, al fine di realizzare un più coerente assetto territoriale delle autonomie scolastiche;

      -  all'abolizione di indirizzi di istruzione secondaria superiore non più rispondenti alle esigenze formative degli studenti, alle scelte delle famiglie, alla evoluzione delle tecnologie e della didattica, alle opportunità del mercato del lavoro;

      -  all'istituzione di nuovi indirizzi di istruzione secondaria superiore (ricompresi fra quelli elencati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M. 234/2000, nella tabella allegata al D.M. 06.12.2000) già presenti in ambito provinciale, quando siano fortemente e motivatamente richiesti dal contesto economico-sociale e se ne sia verificata la coerenza con i fabbisogni professionali espressi dal territorio;

      - all'istituzione, al fine di conseguire una più razionale ed efficace distribuzione dell'offerta formativa sul territorio e di garantire l'esercizio del diritto di scelta da parte delle famiglie, di sezioni di scuole di ordine diverso presso scuole secondarie superiori, a condizione che vi sia la necessaria disponibilità di spazi, di attrezzature e di risorse e nel rispetto dei criteri generali per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche approvati con deliberazione del Consiglio Regionale n o 970/98;

     2. Le proposte formulate dagli Enti Locali competenti ai sensi dell'art. 139 del D. LGS 112/98 debitamente istruita anche sotto il profilo delle compatibilità economiche di gestione e corredata dalle delibere degli organi collegiali delle scuole e da quelle degli Enti Locali, vanno presentate contemporaneamente all'Ufficio Scolastico Regionale e alla Provincia interessata entro i1 30.11.2002;

     3. le Province, acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'Ufficio Scolastico Regionale e a seguito di adeguato processo partecipativo, predispongono il Piano delle iniziative di cui sopra e lo presentano alla Regione entro il 15.12.2002;

     4. la Regione entro i successivi venti giorni, sentito il parere del Direttore scolastico regionale e delle 00.55. può esprimere rilievi in ordine al rispetto delle condizioni stabilite dal presente atto deliberativo. In assenza di rilievi, l'efficacia dei Piani decorre dall'anno scolastico 2003-2004;

     5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul BUR.

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