Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Direzione Generale Regionale della  Basilicata

 POTENZA

 

Il Direttore Generale

 

Prot. n. 156 seg.                                                                                                                      Potenza, 10 giugno 2003

 

VISTO il D.P.R.10.1.1957, n.3 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R.3.5.1957, n.686 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R.31.5.1974, n.420, con particolare riferimento all’art.10 e all’art.11;

VISTO il D.P.R.7.3.1985, n.588;

VISTA la Legge 5.6.1985, n.251;

VISTA la Legge 22.8.1985, n.444;

VISTA la Legge 24.12.1986, n.958;

VISTO il D.L.2.3.1987, n.57, convertito dalla legge 22.4.1987, n.158;

VISTA la Legge 7.8.1990, n.241;

VISTA la Legge 18.1.1992, n.16;

VISTA la Legge 5.2.1992, n.104;

VISTA il D.Lgs. 16.4.1994, n.297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;

VISTO il D.P.R.9.5.1994, n.487 come modificato dal D.P.R.30.10.1996, n.693;

VISTA la Legge 15.5.1997, n.127, con particolare riferimento all’art.3, come modificata e integrata dalla Legge 16.6.1998, n.191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R.20.10.1998, n.403;

VISTA la Legge 13.3.1999 n. 68;

VISTA la Legge 3.5.1999, n.124 con particolare riferimento all’art.4, comma 11;

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 4/8/1995;

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio 1998 - 2001, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 9.6.1999, n.133, con particolare riferimento alla Tabella B concernente i requisiti culturali di accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;

VISTO il D.M. 23.7.1999 “trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.16 del 21.1.2000, con particolare riferimento all’art.4 e all’art.6;

VISTA la precorsa O.M. n. 153 del 30.05.2000, pubblicata sulla G.U. - Serie Generale del 02/08/2000, concernente i concorsi di cui all’art. 554 del citato D.Lgs. 16.04.1994 n. 297;

VISTO il D.M. 13.12.2000 n.430 pubblicato nella G.U. 24.1..2001 n. 19, concernente il regolamento per le supplenze del personale  A.T.A.;

VISTO il D.P.R. 28.12..2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 serie generale, concernente la documentazione amministrativa.

VISTO il D.M.75 del 19.4.2001 pubblicato nella G.U.- Quarta Serie Speciale - n. 35 del 4.5.2001, applicativo del  predetto regolamento;

VISTA la C.M.n.99 del 31.5.2001 di indizione di concorsi per soli titoli per l’anno scolastico 2000/2001;

VISTO il D.M. 10.10.2001 n. 150 pubblicato nella G.U. - IV Serie Speciale - n. 84 del 23.10.2001, applicativo del predetto regolamento;

VISTO il D.P.R. 6.11.2000, n. 347 concernente il Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;

VISTA l’O.M.57 del 27/5/2002 con la quale è stato formulato un organico testo in materia dei concorsi di cui all’art.554 del DL.vo 16.4.94 n. 297 per l’anno scolastico 2001/2002, allo scopo di stabilizzare la transizione dal precorso al vigente ordinamento;

VISTO l’Accordo siglato nella conferenza unificata il 19/4/2001 riguardante “Linee-guida per i provvedimenti di articolazione degli uffici scolastici regionali”;

VISTA la Circolare prot. 2051 del 16/07/2002 dell’Ufficio VI della Direzione generale del personale della scuola e dell’amministrazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

CONSIDERATO che in applicazione dell’art. 1 dell’ O. M. n. 57 del 27/5/2002  e dell’art. n. 554 del Dlg. N. 297 del 16.04.1994 occorre indire per l’a.s. 2002/2003, il concorso per titoli, al fine di integrare e aggiornare la graduatoria permanente relativa al profilo professionale di CUOCO dell’Area – B/3;

DECRETA

In applicazione dell’art. n.1 dell’O. M. n. 57 del 27.05.2002 e ai sensi dell’art. 554 del Dlg.297 del 16.04.1994 in premessa citati, è indetto, per l’a.s, 2002/2003, il concorso per soli titoli, per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nella graduatoria permanente per l’accesso al ruolo provinciale relativo al profilo professionale CUOCO dell’Area B/3 del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado per le province di Matera e Potenza.

            Le norme contenute nell’O. M. n. 57 del 27.05.2002, integrata e modificata dalla Circolare Ministeriale n. 50 prot. 1356 del 23 maggio 2003, riportate nell’unito bando con i relativi allegati, costituiscono parte integrante del bando stesso.

     Il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è fissato inderogabilmente al 10 luglio 2003.  

      I requisiti di ammissione ed i titoli valutabili ai sensi delle tabelle annesse al bando di concorso devono essere posseduti dai candidati entro il 10 luglio 2003.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Franco INGLESE

 

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI, per l’anno scolastico 2002/2003, indetto ai sensi dell’ O.M. 57 del 27/05/2002,  per l’inserimento  o l’aggiornamento del punteggio nella  graduatoria  permanente provinciale di cui all’art. 554 del decreto legislativo n. 297 del 16/4/1994, relativo al profilo professionale: CUOCO, Area B/3, del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario Statale della scuola.

 

Art. 1

Finalità del Concorso

 

1.1 Ai sensi dell’art. 554 del D.Lgs. 297/94 il presente concorso è destinato:

a)   ai candidati non inclusi  nella graduatoria permanente, i quali hanno diritto alla inclusione in tale graduatoria in base al punteggio complessivo riportato nel concorso medesimo.

b)  ai candidati già inclusi nella graduatoria permanente, per la quale si concorre, al fine di  migliorare il punteggio già in godimento, in base al punteggio aggiuntivo riportato nel concorso medesimo, e/o al fine di  far valere nuovi titoli di preferenza, oppure i titoli di riserva dei quali  siano in possesso.

1.2 Il numero dei posti disponibili non viene indicato nel presente  bando, non trattandosi di concorso a posti, bensì di concorso finalizzato all’integrazione ed all’aggiornamento della graduatoria permanente, la quale risulterà determinata dall’insieme dei concorsi svolti nel tempo.

 

Art.2
Requisiti per l’ammissione al concorso

dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente

 

2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio in qualità di “personale ATA a tempo determinato statale della scuola” nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica  di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee per le quali il candidato, avendone titolo, abbia validamente prodotto domanda ai sensi del D.M. 10.10.2001 n. 150 della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

2.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85) (1);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, semprechè detti profili siano presenti  nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale ( D.M. 23.7.1999, n. 184 - art.6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell’accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000 (All. H)

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

2.3 Per essere ammessi al concorso per l’Area B/3- profilo Cuoco i candidati devono, altresì, possedere uno dei seguenti titoli di studio richiesti per l’accesso al profilo cui concorrono secondo l’elenco appresso riportato di cui alla tabella B annessa al C.C.N.L. 1999:

1 -          diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;

2 -           diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell’art.14 della L.n.845/78.

2.4 Gli attestati di qualifica, rilasciati ai sensi dell’art.14 della legge n.845/78, devono essere integrati da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

2.5 Ai fini dell’accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l’inclusione del candidato  nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.

2.6 Sono, altresì, validi per l’ammissione al concorso i titoli richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che, all’atto della domanda, siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.

2.7 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti all’atto della domanda di ammissione al concorso.

______________________

( 1 ) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L.  In tale computo rientrano tutti i periodi per i quali sia stato erogata remunerazione anche parziale (artt. 19-25 del CCNL).

( 2 ) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando :

-  come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;

- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;

- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg:

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull’espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

 

Art. 3
Aggiornamento del punteggio dei candidati
 inseriti nella graduatoria permanente

 

3.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono:

a) chiedere l’aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;

b) chiedere l’aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;

c) chiedere l’aggiornamento, per il solo profilo di assistente tecnico, in aggiunta o in alternativa alla richiesta di cui alle precedenti lettere a)  e b) sulla base di nuovi titoli di accesso ai laboratori;

d) non produrre alcuna domanda.

3.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettera a), b) e c), al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l’attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base  delle allegate tabelle A/1, A/2, A/3 e A/4. L’aggiornamento è effettuato sulla base di titoli di accesso ai laboratori (All. C - Tabella di corrispondenza titoli-laboratori) e dei titoli di preferenza e di riserva.

 Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l’apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a  parità  di  punteggio  qualora  si  tratti  di  preferenza  legata  a  situazioni soggette a modifica ( lettere M,N,O,R e S dei titoli di preferenza).

3.3 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera d), mantengono con il medesimo punteggio l’iscrizione nella graduatoria permanente.

 

Art.4
 provincia cui produrre la domanda di inserimento o di aggiornamento

 

4.1 La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l’inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti (All.B/1) deve essere presentata in una sola provincia individuata nell’ordine che segue:

a) la provincia in cui, all’atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;

b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali  per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui concorre (qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);

c) la provincia in cui è ubicata l’istituzione scolastica indicata per prima nella domanda per l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto per il conferimento di supplenze temporanee per le quali, avendone titolo, il candidato abbia validamente prodotto domanda ai sensi del D.M. 10.10.2001 n. 150 relativa al medesimo profilo professionale cui concorre ( qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).

La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale (All. B/1) deve essere inoltrata esclusivamente al Centro Servizi Amministrativi della provincia in cui sia istituito l’organico concernente il profilo professionale richiesto.

4.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento (All.B/2) esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.

4.3 La domanda di inserimento (All. B/1) può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.

4.4 Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D’Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

 

Art.5
Utilizzazioni delle graduatorie permanenti

 

5.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell’ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all’atto dell’assunzione.

5.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell’area A e B si applicano le riserve di cui all’allegato E della presente ordinanza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n.68 con particolare riferimento agli artt. 3; 7, comma 2 - e art.18).

5.3 Le assunzioni degli assistenti tecnici sono effettuate nei confronti dei candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente che siano in possesso, oltre che degli altri requisiti richiesti, anche dei titoli di accesso ai posti di laboratorio disponibili all’atto dell’assunzione (All.C). A tal fine, il quadro dei posti di assistente tecnico disponibili, ripartiti per aree di laboratori, viene adeguatamente pubblicizzato prima delle assunzioni.

5.4 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie.  I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art.12,comma 3 delle presente ordinanza).

 

art.  6

Graduatorie di prima fascia di circolo e di istituto

 

6.1 Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui alla presente ordinanza, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell’attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti,  debbono produrre apposita rinuncia compilando l’allegato F, ivi compresi coloro che hanno  esercitato tale opzione negli anni precedenti.

6.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle  graduatorie di 2 o 3 fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.

6.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. A tal fine, possono produrre l’allegata scheda G, debitamente compilata datata e sottoscritta. Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti  di cui all’art. 554 del D.L.vo 297 del 16 4 1994. L’aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta la domanda di ammissione di cui al presente bando. Al fine di ottenere l’inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati già inclusi nelle graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto alcuna domanda intendendo semplicemente permanere in esse, debbono produrre l’allegata scheda G, debitamente compilata datata e sottoscritta, esercitando le opzioni di cui al successivo comma 4.

6.4 Le graduatorie di circolo e di istituto di 1 fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1 fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3. In assenza di tale opzione restano confermate tutte le istituzioni scolastiche già precedentemente scelte. L’allegato deve essere presentato anche quando l’interessato intende modificare soltanto una delle preferenze espresse.

6.5 L’allegato F e l’allegato G devono essere inviati contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta.

 

Norme comuni

 

Art. 7

Requisiti generali di ammissione

 

7.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica)ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea..

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio).

c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n.16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;

d) idoneità  fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà  di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;

e) per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R.693/1996);

7.2 Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio1994, n.174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

7.3 Non possono partecipare alla procedura:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b)  coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c)  coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto “Scuola” (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della  destituzione;

d)  coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e)  coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

 

art. 8

Presentazione della domanda di inserimento o di aggiornamento del punteggio

 

8.1 Le domande per l’aggiornamento del punteggio e per l’inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate al Centro Servizi Amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia (1), utilizzando gli appositi modelli allegati al presente bando (All.B/1 e B/2), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso all’albo del Centro Servizi Amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia.

8.2 Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, nonchè il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.

8.3 Il Centro Servizi Amministrativi assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale .

8.4 Le domande di ammissione possono essere presentate direttamente al Centro Servizi Amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia che ne rilascia ricevuta, oppure possono essere spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest’ultimo caso, del tempestivo inoltro della domanda, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

8.5 Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio all’estero possono essere inoltrate tramite l’autorità consolare al Centro Servizi Amministrativi competente. Copia della domanda di partecipazione e degli eventuali allegati è inviata dalla stessa autorità, per conoscenza, al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale - Ufficio IV   

8.6 L’aspirante ha l’onere di indicare nella domanda l’esatto recapito. Ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante lettera raccomandata al Centro Servizi Amministrativi della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.

8.7 L’allegata scheda, liberamente riproducibile (All.B/1 e All.B/2), compiutamente formulata nelle parti che i candidati sono tenuti a compilare, sottoscritta e datata dai medesimi, è valida a tutti i fini come autocertificazione effettuata sotto la propria responsabilità per quanto in essa rappresentato dai candidati.

8.8 L’Amministrazione si riserva di effettuare il controllo  delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.

Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di riferimento nonchè la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R.28.12.2000, n.445 pubblicato nella G.U n.42 del 20.2.2001.

8.9 L’iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o diversa provincia ( art.3, comma 1 ), l’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali ( art.2, comma 1 -lett. b) e l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto per il conferimento di supplenze temporanee o l’acquisizione delle domande presentate ai sensi del D.M. 10.10.2001 n. 150 ( art.2, comma 1 -lett.c ) sono accertate d’ufficio.

____________________

(1) La domanda non può essere presentata agli uffici scolastici delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D’Aosta, in quanto detti uffici adottano specifiche ed autonome procedure.

 

Art.9
Inammissibilità della domanda, esclusione dal concorso,
nullità della domanda

 

9.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine di cui al comma 1 del precedente art. 5, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.

9.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L’amministrazione può disporre in ogni momento l’esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all’art. 4 concernente l’obbligo di chiedere l’inserimento nelle graduatorie permanenti o l’aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.

9.3 L’esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base  della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.

9.4 Sono nulle le domande d’inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell’organico della provincia richiesta. Le domande di aggiornamento prodotte dai candidati inclusi nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art.8, comma 5).

9.5  L’inammissibilità o la nullità della domanda, l’esclusione  dalla procedura sono disposte con atto del Direttore Generale Regionale o del funzionario da questi delegato prima dell’approvazione, in via definitiva, della graduatoria e  sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

9.6  I candidati che abbiano richiesto l’aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

 

Art.10
Commissioni giudicatrici

 

10.1 Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell’art.555 D.Lvo. 297/94 per i concorsi dell’area B.

Per i concorsi dell’area A si applicano le disposizioni dell’art.11 - lett. b) del D.P.R.31 maggio 1974, n.420.

10.2 Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell’amministrazione periferica o centrale appartenente almeno  all’area B/3.

10.3 Si applicano le incompatibilità di cui all’art.9 del D.P.R.9.5.1994, n.487 così come integrato dal D.P.R.30.10.1996, n.693.

 

Art.11
Formazione delle graduatorie  e
accesso ai documenti amministrativi

 

11.1 I candidati che concorrono per l’inclusione nella graduatoria permanente di cui all’art.554 del D.Lgs. 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all’annessa tabella di valutazione dei titoli (all. A), con l’indicazione delle eventuali preferenze (All.D), riserve (All.E) nonché dei titoli di accesso ai laboratori (All.C, per gli assistenti tecnici);

11.2 I candidati che chiedono l’aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l’indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso e/o di ulteriori titoli di accesso ai laboratori (All. C) per gli assistenti tecnici. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

11.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è depositata per dieci giorni nella sede del competente Centro Servizi Amministrativi. Del deposito è dato avviso mediante affissione all’albo.

11.4 Successivamente il Direttore Generale Regionale procede all’approvazione in via definitiva  della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale e all’albo del competente Centro Servizi Amministrativi, con l’indicazione della sua impugnabilità esclusivamente per via giurisdizionale o straordinaria.

11.5 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n.241 sulla trasparenza dell’attività amministrativa e l’accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici scolastici adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l’accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R.27.6.1992, n.352.

 

Art.12
Ricorsi

 

12.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato l’inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l’esclusione dal medesimo (precedente art.9) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.

12.2  Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali l’autorità competente approva la graduatoria in via definitiva.

12.3.Avverso la graduatoria, approvata con decreto del competente Direttore Generale Regionale, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

12.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

12.5 L’iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.

 

Art.13
Adempimenti degli uffici scolastici regionali

 

13.1 L’Ufficio Scolastico Regionale adotta i provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dalla presente ordinanza ed in particolare:

a) emana i bandi di concorso per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;

b) assicura la pubblicazione del bando di concorso all’albo dell’Ufficio e, contestualmente, all’albo del Centro Servizi Amministrativi, nonché la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche;

c)   nomina le commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;

d) cura l’esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni della presente ordinanza;

e) dichiara la inammissibilità o la nullità della domanda e dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale;

f) con decreto definitivo approva  la graduatoria permanente aggiornata ed integrata , assicurandone la pubblicazione mediante affissione all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale e dei Centri Servizi Amministrativi competenti per territorio.

g) provvede all’assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria.

 

Art.14
Norme finali e di rinvio

 

14.1 Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R.588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R.420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.

Lo status di aiutante cuoco e il relativo servizio sono equiparati a quelli di cuoco ai fini dell’ammissione ai concorsi per quest’ultimo profilo professionale.

14.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art.604 del D.Lgs. 297/94).

14.3 L’ordinanza ministeriale  n. 57 del 27/05/2002 è stata registrata alla Corte dei Conti in data 11 luglio 2002, reg. 5, foglio 291.

 

Potenza, 10 giugno 2003

IL DIRETTORE GENERALE

Franco INGLESE

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