Obbligo di servizio dei docenti

durante il periodo estivo

 

In relazione alle iniziative estemporanee di alcuni Dirigenti Scolastici che terminate le attività d’insegnamento (7 giugno 2003) impongono orari fantasiosi di servizio per i malcapitati docenti, siamo costretti a riprendere la questione degli obblighi di servizio durante il periodo estivo.

 

I docenti sono tenuti a prestazioni di servizio anche durante il periodo delle ferie estive, in conformità delle iniziative deliberate dal consiglio di circolo o dal collegio dei docenti, ferma la distinzione fra attività di insegnamento e attività non di insegnamento, che rappresenta una connotazione costante del loro rapporto di servizio.

Né è ipotizzabile l'imposizione dell'obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall'impegno in attività programmate (Sentenza Consiglio di Stato 8 maggio 1987, n. 173).

Pertanto, terminate le lezioni, i docenti hanno l’obbligo di partecipare alle riunioni per gli scrutini e gli esami, al collegio dei docenti convocato nell’ambito delle competenze ad esso assegnate (sicuramente per la verifica di fine d’anno e per l’avvio del nuovo anno, per formulare le proposte per la formazione delle classi, per l’assegnazione dei docenti e per l’orario di lezioni), con l’unica precisazione che per queste attività collegiali complessivamente sono previste 40 ore annue.

Nel caso in cui un docente sia chiamato a svolgere attività oltre tale soglia avrà diritto alla retribuzione delle ore di straordinario.

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