Assemblee sindacali

 

Pubblichiamo la nota dell'Aran che chiarisce quali siano i soggetti sindacali titolari del diritto di indire Assemblee in orario di lavoro.

La nota segue l'analogo chiarimento contenuto nella nota del MIUR del 14 ottobre.

 ARAN

 

Prot. 7295

 Roma, 22 ottobre 2003

Al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca
Gabinetto del Ministro
Viale Trastevere, 76 A
00153 ROMA

 

 

 

OGGETTO: Elezioni RSU Scuola - Diritto di Assemblea.

In ordine al quesito in oggetto si precisa che la circostanza della indizione delle elezioni delle RSU nulla modifica in ordine al diritto di assemblea che rimane regolamentato dal CCNQ del 7 agosto 1998 e dai CCNL di comparto e di area.

Si significa al proposito che il diritto di indire l'assemblea in orario di lavoro è in capo esclusivamente alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto (cfr. CCNQ del 18 dicembre 2002) e alla RSU unitariamente intesa, nel rispetto delle procedure previste (cfr. art. 8 del CCNL di comparto del 24 luglio 2003).

Non hanno titolo ad indire la assemblea:

  • le organizzazioni sindacali non rappresentative nel comparto, ancorché presenti nell'Istituzione scolastica;

  • le organizzazioni sindacali non rappresentative nel comparto presentatrici delle liste i cui candidati sono stati eletti nelle precedenti elezioni delle RSU che scadono il prossimo dicembre, in quanto la RSU, come sopra precisato, assume tale iniziativa nel suo complesso e non per il tramite dei singoli componenti.

Ne deriva che la organizzazione sindacale CIDA-ANP, non essendo rappresentativa nel comparto Scuola, non è titolare del diritto citato e, pertanto, non può indire assemblee del personale docente e ATA.

La CIDA-ANP è, invece, organizzazione sindacale rappresentativa nell'area V e, quindi, può indire l'assemblea in orario di lavoro per i dirigenti scolastici, nel limite orario annuo previsto e nel rispetto delle procedure, con la precisazione che alla stessa non può partecipare il personale docente o ATA, appartenente al comparto. Nel caso in cui ciò avvenga l'assenza dal lavoro risulta ingiustificata.

Si significa, infine, che operando il dirigente scolastico con i poteri del privato datore di lavoro, la sua posizione è di controparte contrattuale e, quindi, nel caso di assemblea del personale del comparto egli non può parteciparvi se non esplicitamente invitato, così come non possono parteciparvi soggetti diversi dai lavoratori interessati (es. rappresentanti dei genitori) con la sola eccezione dei dirigenti sindacali esterni delle organizzazioni sindacali rappresentative (cfr. nota di chiarimenti ARAN del 22 maggio 2001 prot. 7732).

 

Nota del MIUR prot. 2574 del 14 ottobre 2003

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio e lo sviluppo dell'istruzione

Prot. n. 2574

Roma, 14 ottobre 2003

 

OGGETTO: Rinnovo RSU comparto scuola - Assemblee sindacali

 

Con l'approssimarsi delle elezioni connesse al rinnovo delle R.S.U. nel comparto scuola, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'osservanza degli adempimenti previsti dalle norme regolamentari in materia di procedure elettorali.

In particolare, si invitano le SS.LL. a richiamare l'attenzione dei Dirigenti Scolastici sulla corretta applicazione della normativa sulle assemblee sindacali contenuta nel CCNQ del 7.8.98, art.2 e nel CCNL del comparto scuola del 24.7.2003, art.8.

Si ringrazia della collaborazione.

 

IL CAPO DIPARTIMENTO

Pasquale Capo

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