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GLI EMENDAMENTI APPROVATI AL SENATO
Novita' per la terza fascia

Il Senato nella seduta del 13 luglio ha approvato il decreto-legge omnibus che prevede alcune modifiche alla tabella di valutazione delle graduatorie di terza fascia e sposta al 20 agosto il termine previsto per il conferimento delle supplenze.
La legge di conversione passa alla Camera per l'approvazione definitiva.
Per le valutazioni del Sindacato vi rinviamo alle proposte di emendamento avanzate da FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola.
Riportiamo solo le parti che interessano la Scuola.
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DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni di delegazione legislativa e di proroga di termini (2978)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

        1. È convertito in legge il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.

        2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EMENDAMENTI APPROVATI

8.0.15

La Commissione

Approvato

        Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie)

        1. Le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano alle procedure concorsuali previste dall’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d’arte».

8.0.2

La Commissione

Approvato

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Disposizioni relative al Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca)

        1. Per l’anno scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di cui all’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è fissato al 20 agosto 2004».

8.0.200

Asciutti

Approvato

        Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Norme di interpretazione autentica)

        1. Il punto B.3), lettera b-bis della tabella di valutazione annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera h della tabella di cui al precedente periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola».

8.0.201

Asciutti

Approvato

        Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Norme di interpretazione autentica)

        1. L’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell’ultimo scaglione previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall’anno scolastico 2003-2004».

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