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Graduatorie di circolo e d’istituto
SCHEDA

Personale docente ed educativo – triennio 2004-2006
DM n. 64 del 28 luglio 2004

Sono aperte le domande per l’inclusione nelle graduatorie di Circolo e d’Istitutoper l’attribuzione delle supplenze al personale docente ed educativo nei casi previsti dal regolamento (art. 7 DM n. 201/00), per il triennio 2004-06. Le nuove graduatorie sostituiscono integralmente quelle vigenti per l’anno scolastico. Possono presentare domanda coloro che intendono inserirsi per la prima volta e sono tenuti a presentarla anche coloro che intendono “mantenere”l’iscrizione attuale, indipendentemente se si intende aggiornarla o meno.

Sintesi delle notizie utili.

Scadenza di presentazione delle domande
10 settembre 2004
Come si presentano le domande e a chi
Le domande (si utilizza il modello A allegato al decreto) possono essere spedite per raccomandata r/r oppure consegnate a mano alla scuola indicata per prima nelle preferenze. Alla scuola prescelta è affidata la gestione della domanda. NB: chi presenta domanda in gradi di scuola diversi, deve scegliere come prima preferenza una delle scuole del grado superiore che si intendono indicare e alla stessa indirizzare (e spedire o consegnare) la domanda.
Quante domande si possono fare
Si presenta 1 sola domanda (cioè si utilizza un solo modulo) per tutte le graduatorie che si ha titolo a chiedere.
Quante preferenze si possono esprimere
Si possono esprimere fino ad un massimo complessivo di 30 scuole, di cui non più di 10 circoli didattici.
Come si esprimono le preferenze
Indicando il codice e la denominazione delle varie scuole che indicano le sedi dei Capi d’Istituto, dai bollettini del MIUR.
Chi può fare domanda

Premesso che per la domanda si utilizza obbligatoriamente il modello A allegato al decreto, possono fare domanda:

  • gli spiranti inclusi in graduatoria permanente provinciale, ma solo se si chiede l’inserimento in altre (e diverse) graduatorie rispetto a quelle in cui si è già inseriti nella permanente. Chi è inserito nelle graduatorie permanenti, infatti, entra automaticamente in prima fascia nelle graduatorie di circolo o istituto delle scuole già indicate. In questo caso, inoltre, non vanno indicate le sedi scolastiche perché già espresse con la compilazione del modello 3 della domanda per l’inclusione nella graduatoria permanente;
  • gli aspiranti non inseriti nella graduatoria permanente provinciale né in graduatoria di circolo o istituto (2° e/o 3° fascia) che abbiano titolo ad essere inseriti in 2° fascia, se abilitati, idonei, abilitati SSIS, laureati in scienze della formazione, oppure in 3° fascia, se in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento;
  • gli aspiranti già inclusi in graduatoria di 2° e/o 3° fascia che non intendono cambiare provincia, ma semplicemente mantenere l’iscrizione e/o aggiornare il punteggio. In questo caso nella compilazione del modello A non va indicato il titolo di accesso (già acquisito) né tutto ciò che è stato già valutato, ma solo titoli nuovi e/o non valutati precedentemente;
gli aspiranti già inclusi in graduatoria di 2° e/o 3° fascia che intendono cambiare provincia. In questo caso si tratta di “nuova inclusione” (al pari del caso b) e quindi va compilato integralmente l’apposito modello A indicando sia i titoli di accesso che tutti i titoli valutabili.
Valutabilità dei titoli
Sono validi tutti i titoli conseguiti entro il 31 agosto 2004 (cioè entro i 30 gg dalla pubblicazione in gazzetta del decreto).
Insegnamento di sostegno
Chi possiede il titolo di specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno o speciali, con la stessa domanda può chiedere l’inclusione negli appositi elenchi per tutti i gradi e ordini di scuola cui si ha titolo.
Esclusioni

Si è esclusi se.

  • si presenta (o spedisce per raccomandata r/r) la domanda oltre il termine di scadenza del 10 settembre 2004;
  • la domanda è priva della firma (non serve l’autentica);
si è privi dei requisiti di ammissione.
Pubblicazione delle graduatorie
La pubblicazione dovrà avvenire contestualmente in tutte le scuole della provincia da parte del Dirigente Scolastico della scuola cui si è indirizzata la domanda (che né è il “gestore”), alla data fissata dall’amministrazione territoriale competente (CSA o Direzione Regionale).
Reclami e ricorsi
Avverso le graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia (per la prima fascia solo in caso di errori materiali) è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, che ha pubblicato la graduatoria, entro 15 gg. dalla sua pubblicazione. Il DS deve pronunciarsi sul reclamo entro 30 gg. dalla presentazione. Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR (entro 60 gg.) o al Capo dello Stato (entro 120 gg.).

 

 

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