Il ministero cerca di limitare la libertà di insegnamento,
ma la costituzione non lo consente

Con una circolare ai Direttori Regionali il Ministero ammette che gli insegnanti e le scuole possono decidere di adottare strumenti didattici alternativi ai libri di testo conformi al decreto direttoriale del 12 maggio 2004 (l’atto amministrativo che ha obbligato le case editrici a stampare nuovi testi conformi alle Indicazioni Nazionali).

Infatti, si preoccupa di precisare che i costi dell’adozione di strumenti didattici alternativi non devono superare gli importi previsti dal citato decreto.

Non stupisce che il Ministero, sia pur a denti stretti, riconosca le prerogative dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, tutelata dalla Costituzione e regolata dal Dpr 275/99 che afferma: “La scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell’offerta formativa”.

Stupisce, invece, che il Ministero tenti di limitare la scelta degli insegnanti ai soli libri di testo conformi al decreto del 12 maggio, tentando maldestramente di spingere i dirigenti scolastici a sorvegliare e condizionare le autonome scelte degli organi collegiali.

Indipendentemente dalla inderogabilità o meno degli obiettivi di apprendimento contenuti nelle Indicazioni Nazionali allegate in via transitoria al Dlgs 59/04, la valutazione della coerenza degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, con il Pof e i curricoli nazionali vigenti, è prerogativa della libertà di insegnamento e dell’autonomia didattica. Chi può interferire in questa scelta autonoma degli insegnanti e degli organi collegiali riguardante gli strumenti e le metodologie ? Il dirigente scolastico ? Il Ministero ? Le case editrici ?

Se il collegio docenti delibera di non adottare libri di testo conformi al decreto 12 maggio 2004 e sceglie, in alternativa, strumenti didattici coerenti con il POF, opera in modo legittimo, la delibera è valida ed è una atto amministrativo definitivo. Il dirigente scolastico non può fare altro che rispettare ed eseguire detta delibera. Se l’amministrazione è convinta che la delibera sia illegittima, si assuma la responsabilità di impugnarla al TAR, invece di spingere i dirigenti scolastici ad assumere atteggiamenti che potrebbero contrastare la libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti.

Naturalmente anche questa circolare verrà impugnata al TAR, come la CM 138/04 e il decreto direttoriale del 12/5/04, perché tenta di imporre come obbligatorie le Indicazioni nazionali, che, invece, tali non possono essere ritenute perché introdotte in modo illegittimo (allegate al Dlgs 59, mentre la stessa legge delega 53/03 prevede l’iter del regolamento governativo).

D’altra parte, lo stesso Dlgs 59/04 definisce l’allegato delle Indicazioni come un documento introdotto in via transitoria, in attesa del regolamento governativo.

Roma, 25 maggio 2004


Circolare prot. 9478

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