TESTO DEFINITIVO DEL DECRETO-LEGGE 97/2004

VARATO DAL SENATO

NELLA SEDUTA DI MERCOLEDI' 26 MAGGIO 2004

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università

 

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004, coordinato con le modificazioni approvate in sede di conversione.

 

Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive            modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124;

Visto il disegno di legge recante disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, nel testo approvato dalla 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (atto Senato n. 2529-A);
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, è stato determinato, in misura non superiore a quindicimila unità, il contingente di personale della scuola da assumere con contratto a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2004-2005;

Considerato che il disegno di legge sopraindicato prevede la rideterminazione, sulla base della tabella di valutazione dei titoli ad essa allegata, a decorrere dall’anno scolastico 2004-2005, delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Considerato che le predette graduatorie permanenti, da rideterminare sulla base della nuova tabella di valutazione dei titoli, devono essere approntate in tempo utile per consentire le assunzioni per l’anno scolastico 2004-2005 autorizzate dal decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, e comunque non oltre il 31 maggio 2004, e che, diversamente, dovrebbe farsi ricorso, per le predette assunzioni, alle graduatorie preesistenti, predisposte ed aggiornate sulla base di criteri previgenti definiti con provvedimenti amministrativi e che hanno determinato una mole di contenzioso tra le diverse categorie di personale inserito nelle graduatorie e, di conseguenza, grande incertezza sulla collocazione definitiva nelle graduatorie stesse;

Considerato che i tempi presumibili di esame parlamentare e di approvazione definitiva del citato disegno di legge non consentono di assicurare con certezza l’operatività delle nuove norme in tempi tali da consentire all’amministrazione di provvedere alla rideterminazione delle graduatorie nel termine predetto del 31 maggio 2004;

Visto l’ordine del giorno accolto dal Governo nel corso dell’esame in Commissione del citato disegno di legge, nella seduta del 2 marzo 2004, con il quale si è impegnato il Governo a provvedere entro il 31 luglio prossimo alle assunzioni già autorizzate per l’anno scolastico 2004-2005, sulla base delle graduatorie rideterminate secondo i criteri fissati nella nuova tabella di valutazione allegata al predetto disegno di legge;

Considerata l’esigenza di escludere dal limite disposto dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i costi derivanti agli Atenei dagli incrementi stipendiali del personale docente e non docente, nonchè di ridurre di un terzo le spese per il personale convenzionato con il Sistema sanitario nazionale (S.S.N.), sempre ai fini della citata esclusione;

Considerato altresì che i laureati in medicina e chirurgia nell’ambito del previgente ordinamento, qualora sostenessero l’esame di Stato con la disciplina prevista dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445, pur avendo compiuto il tirocinio semestrale previsto dal previgente ordinamento, sarebbero costretti ad effettuare anche il tirocinio di tre mesi previsto quale prova pratica continuativa dal predetto decreto ministeriale;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche disposizioni per conseguire gli obiettivi sopra illustrati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

 

emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di graduatorie permanenti

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative. vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, di seguito denominato : “testo unico”, sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella.

1-bis. Dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del testo unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione.

2. Il comma 3 dell’articolo 401 del testo unico è abrogato.

3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.

3-bis. Costituisce altresì titolo di accesso ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di II livello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successivi provvedimenti applicativi, rilasciato dalla accademie di belle arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante.

4. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti li scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: “da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno” sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005-2006. Per l’anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie di cui al presente comma sono effettuati entro il 15 giugno 2004.

4-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purché in possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento e che abbiano prestato, entro l’anno scolastico 2003-2004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A.

 

Art. 1-bis
Piano pluriennale di nomine

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, è adottato, entro il 31 gennaio 2005, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato che, nel corso del prossimo triennio, consenta la copertura dei posti disponibili e vacanti.

2. All’attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.

3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto.

4. entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri, i Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

 

Art. 2.

Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento

1. Nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati:

a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della. pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l’accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima, n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno dì cui alla lettera a) e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C, e D del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiate di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

c-bis) agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell’istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, successivamente e in conformità alle modalità di formazione definite nella fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 53 del 2003.

c-ter) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-bis. Nell’anno accademico 2003/4, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell’articolo 5 della legge n. 53 del 2003, le università istituiscono, nell’ambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione o idoneità conseguite in pubblici concorsi indetti prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni su posti di sostegno, dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-ter. In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanarsi ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le modalità di formazione per consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto l’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico.

2. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito nell'ambito delle scuole di didattica della musica presso i conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli oneri relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati sulla base delle modalità definite ai sensi del comma 3, e secondo quanto previsto dal comma 7 8.

3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato, e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che prevedono anche l'adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna università, per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti.

3-bis. Al fine di evitare differenti interpretazioni tra i vari atenei e diversi criteri di valutazione dei corsisti, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca impartisce alle università precise disposizioni relative alle modalità di attuazione dei corsi, definendo il numero minimo di iscritti per ordine di scuola, i tempi e l’individuazione delle sedi universitarie chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto dell’attività lavorativa dei frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il territorio nazionale.

4. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, anche in soprannumero, all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica coordinati con le relative classi di strumento presso i conservatori ai fini del conseguimento di specifica abilitazione per lo strumento musicale, nonché per educazione musicale nella scuola secondaria, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca tenuto anche conto dei criteri di cui al comma 3.

4-bis. Ai fini di cui al comma 4, i docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A, istituita dall’articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 199, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento in quest’ultima classe di concorso, all’ultimo anno del corso di didattica della musica coordinato con le relative classi di strumento presso i conservatori, beneficiando di crediti formativi in relazione all’abilitazione posseduta, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Al presente comma si applicano i criteri di cui al comma 3 e le disposizioni di cui al comma 7.

5. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il servizio di insegnamento è valido solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso.

6. Nella provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al comma 1 sono istituiti soltanto per gli ambiti disciplinari, le classi di concorso e gli insegnamenti per i quali nell'anno scolastico 2003-2004 non sono stati banditi concorsi ordinari per esami e titoli. L’inserimento nelle graduatorie permanenti ed il relativo aggiornamento possono essere disciplinati con apposita legge provinciale, adattando la normativa alle specifiche esigenze locali.

7. I corsi speciali di cui ai commi 1, 1-bis, 2, 4 e 6 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle università e dai conservatori con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e dei singoli conservatori.

7-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2005-2006 è valida l’abilitazione all’insegnamento conseguita con il superamento dell’esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2.1.2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 15 del 20 febbraio 2001, purché abbiano maturato il requisito della durata del servizio prestato di cui all’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge n. 306.

 

Art. 2-bis

Graduatorie dell'AFAM

1. I docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da svolgersi secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Art. 3

Disposizioni relative ai passaggi di ruolo

1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, è determinato, entro il limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria.

2. Sono consentiti passaggi di cattedre sulla classe di concorso 77/A ai docenti di ruolo in educazione musicale, purché già inseriti in graduatoria permanente di strumento e che abbiano prestato 360 giorni di servizio su tali cattedre.

 

Art. 3-bis

Graduatoria aggiuntiva per aspiranti all’insegnamento su posti di sostegno

1. Ai docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per esami e titoli indetti con i decreti del direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione del 31 marzo e del 1° aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 29 del 13 aprile 1999, nonché con decreti dirigenziali 2 aprile e 6 aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, rispettivamente n. 31 del 20 aprile 1999 e n. 33 del 27 aprile 1999, e che risultano inseriti nelle relative graduatorie di merito, è riconosciuto il diritto all'iscrizione a domanda in una graduatoria aggiuntiva da utilizzare dopo l'assunzione degli aspiranti che hanno presentato il titolo di specializzazione entro il predetto termine. Il numero delle assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno disposte in esecuzione di sentenze passate in giudicato è detratto dal contingente di nomine autorizzate ai sensi delle norme vigenti.

 

Art. 3 ter

Accesso con riserva

1. A decorrere dall’anno scolastico 2005-2006, gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui al presente decreto, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. Coloro che frequentano i corsi universitari per il conseguimento della specializzazione nel sostegno, purché abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. A decorrere dall’anno scolastico 2005-2006, nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico, sono altresì iscritti con riserva, fino al conseguimento del titolo, gli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dell’abilitazione di cui all’articolo 2 del presente decreto, limitatamente all’ultimo scaglione previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

 

3-quater

Proroga dell’utilizzazione di personale

1. Al fine di garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti ai corsi di laurea per la formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario e di valorizzare le competenze acquisite, è prorogata l’utilizzazione, presso le suddette strutture universitarie, del personale della scuola elementare e secondaria che, con decorrenza 1° settembre 2004, cesserebbe dall’utilizzazione disposta ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 2 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1999, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 aprile 2003, n. 44. Allo stesso scopo e fino al medesimo termine, non si applica la disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, nella parte in cui prevede che i docenti e i dirigenti scolastici della scuola elementare non possano essere utilizzati, per le finalità del comma 4 dello stesso articolo 1, per periodi superiori ad un quinquennio. In sede di adozione dei criteri di attuazione dell’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, si tiene conto della professionalità e delle competenze già acquisite dal personale che ha svolto funzioni di supervisore di tirocinio.

 

 Art. 4

Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione

alla professione di medico chirurgo

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è indetta, per l’anno 2004, una sessione straordinaria di esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, riservata ai possessori della laurea in medicina e chirurgia, conseguita secondo l’ordinamento previgente alla riforma introdotta dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi, entro l’anno accademico 2002-2003.

2. Le prove degli esami di cui al comma 1 si svolgono secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445.

3. Gli esami di cui al comma 1 si svolgono nelle sedi individuate con ordinanza ministeriale, tenuto conto del numero degli interessati.

4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, si provvede con le maggiori entrate realizzate dalle università con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi posti a carico dei candidati per l’iscrizione all’esame di Stato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per il bilancio delle università.

5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo si svolgono secondo la disciplina prevista dal citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 445 del 2001.

 
Art. 4 bis

Idoneità a professore associato

1. A decorrere dall’anno 2005, analogamente a quanto previsto dall’articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è legittimamente conseguita l’idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell’efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati dalle università nel ruolo dei professori associati.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 7.000 euro per l’anno 2005 e 10.000 euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti assegnati alle università interessate dalle disposizioni di cui al comma 1 a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

Art. 5

Spese di personale docente e non docente universitario

1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, per l’anno 2004, ai fini della valutazione del limite previsto dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto, salvo che ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, comma 53, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall’articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall’anno 2002.

2. Per l’anno 2004, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Dall’attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Art. 5 bis

Proroga del Consiglio universitario

1. In attesa dell’approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile 2004 fino all’insediamento del nuovo Consiglio riordinato, e comunque non oltre il 30 aprile 2005

 

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


 

 

Tabella

(Articolo 1, comma 1)

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA RIDETERIMINAZIONE DELL'ULTIMO SCAGLIONE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 401 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

 

A) Titoli di accesso alla graduatoria

 

A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, ivi compreso il diploma “di didattica della musica” di durata quadriennale, conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio valido per l'accesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonché per la laurea in scienze della formazione primaria valida per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola materna ed elementare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12. Nel predetto limite di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi é stato superato, i seguenti punti:

 

per il punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso o esame,

fino a 59                                              punti 4

per il punteggio da 60 a 65                        punti 5

per il punteggio da 66 a 70                        punti 6

per il punteggio da 71 a 75                        punti 7

per il punteggio da 76 a 90                        punti 8

per il punteggio da 81 a 85                        punti 9

per il punteggio da 86 a 90                        punti 10

per il punteggio da 91 a 95                        punti 11

per il punteggio da 96 a 100                      punti 12

 

 

A.2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:

 

a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante;

 

b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità; in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;

 

c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50;

 

d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento;

 

e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola elementare si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo é sempre rapportato a cento;

 

f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alle ordinanze ministeriali n. 153 del 15 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 57, IV Serie speciale, del 20 luglio 1999, n. 33 del 7 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 24, IV Serie speciale del 28 marzo 2000 e n. 1 del 2 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, IV Serie speciale n. 15 del 20 febbraio 2001, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.

 

A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e 92/51 CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 sono attribuiti punti 8.

 

A.4) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6. Per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico, per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione, a scelta dell'interessato. Per l'altra abilitazione sono attribuiti punti 6.

 

A.4bis) Per l’abilitazione all’insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta al punteggio di cui al punto A. 1, sono attribuiti ulteriori punti 24.

 

A.5) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento di cui al punto A.1, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, sono attribuiti in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, ulteriori punti 6.

 

 

B) Servizio di insegnamento o di educatore

 

B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni portatori di handicap, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico.

 

B.2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico.

 

B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1 e B.2:

 

a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;

 

b) il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato;

 

b-bis) il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B.1);

 

c) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo per l’accesso alla classe di concorso, area disciplinare o posto, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato;

 

d) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario;

 

e) a decorrere dall’anno scolastico 2005-2006 il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero e nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica nei Paesi appartenenti all’ Unione europea, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

 

f) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;

 

g) il servizio prestato dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie è valutato per intero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalia legge 20 agosto 2001, n. 333;

 

h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori nonché negli istituti penitenziari, è valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare.

 

C) Altri titoli

 

C.1) Ai titoli elencati nella presente lettera C non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti.

 

C.2) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria, fatto salvo quanto previsto ai punti C.7, C.8 e C.9, sono attribuiti punti 3.

 

C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 3.

 

C.4) Ai fini dell'attribuzione dei punteggio di cui al punto C.3:

 

a) nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione;

 

b) le idoneità e le abilitazioni per la scuola materna, elementare e, per gli Istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa;

 

c) non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze ministeriali n. 153/1999, n. 33/2000 e n. 1/2001.

 

C.5) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione dell'università, della ricerca ai sensi. delle citate direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi. della lettera A, sono attribuiti punti 1.

 

C.6) Per il dottorato di ricerca sono attribuiti punti 12 al conseguimento del titolo.

 

C.7) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue straniere, di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti punti 6.

 

C.8) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna, sono attribuiti punti 6.

 

C.9) Limitatamente alla graduatoria relativa all’accesso ai ruoli del personale educativo, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la sc. elementare, sono attribuiti punti 6.

 

C.10) La valutazione della laurea in scienze della formazione primaria prevista ai punti C.7, C.8 e C.9 è alternativa alla valutazione dello stesso titolo ai sensi della lettera A, punto A.5.

 

C.11) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria sono attribuiti punti 3.

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