Il tuo browser non supporta i fogli di stile!!!

Per una visione perfetta del sito ti consigliamo di aggiornarlo

L'autonomia scolastica è diventata un'infrazione disciplinare?

di Isetta Barsanti

Il Ministero, con nota riservata del 30.06.2004 ha invitato i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali a vigilare su docenti e Dirigenti Scolastici ed ad intervenire irrogando loro sanzioni disciplinari, laddove dovessero essere ravvisati comportamenti di ostacolo all’applicazione dei provvedimenti attuativi della Legge Moratti.

Preliminarmente, però, occorre ricordare come secondo il principio di gerarchia della fonti la Costituzione è legge fondamentale del nostro ordinamento alla quale le leggi emanate dal Parlamento si devono conformare e che l’art. 117 Cost. ha costituzionalizzato il principio dell’autonomia delle singole istituzioni scolastiche. Correttamente, quindi, il Ministero, nella citata nota, ricorda che la legge Moratti “è legge dello Stato e deve essere osservata”; tuttavia il Ministero omette di ricordare che la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato e deve essere osservata da tutti i cittadini ed anche dagli operatori delle istituzioni scolastiche che non possono, quindi, eseguire le leggi in senso difforme da quanto affermato dalla Costituzione.

Conseguentemente, quando nella scuola gli organi collegiali nell’esercizio della loro autonomia, ritengono di non designare il tutor, non disapplicano le leggi dello Stato, ma interpretano ed applicano inmodo coerente con i principi costituzionali una legge che, se applicata come vorrebbe il Ministero sarebbe incostituzionale.

Infatti, è opportuno rilevare come ogni istituzione scolastica deve organizzare la propria attività didattica nel modo che ritiene più efficace e che nessun docente può essere espropriato delle prerogative connesse con la funzione docente; pertanto, quanto disposto dal DL.vo 59/04 con riferimento alla individuazione della figura del Tutor non può essere vincolante.

L’aver, quindi, previsto all’art. 7 del DL.vo 59/04, che all’interno del corpo docente di ogni singola istituzione scolastica primaria, debbano essere individuati docenti con funzioni tutoriali, implica una palese invasione di campo da parte dello Stato nelle scelte che attengono all’esecuzione dell’autonomia scolastica le cui modalità spettano solo ed esclusivamente ai collegi docenti delle singole istituzioni scolastiche.

Ciò premesso, occorre, rilevare, peraltro, come, già prima della costituzionalizzazione del principio dell’autonomia scolastica, introdotta con la modifica del Titolo V della Costituzione, le delibere adottate dagli Organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche erano, come più volte affermato dalla giurisprudenza con indirizzo ormai pacifico, atti immediatamente esecutivi a garanzia dell’autonomia didattica ed organizzativa e della libertà di insegnamento del personale della scuola e, quindi, della scuola nel suo complesso.

Conseguentemente, l’adozione da parte del Collegio dei docenti di delibere aventi ad oggetto materie espressamente previste dall’art. 7 del Tu 297/1994 costituisce adempimento alle norme vigenti in tema di autonomia organizzativa e didattica e non può certo essere passibile di apertura di procedimento disciplinare.

Infatti, avuto riguardo alla normativa in tema di sanzioni disciplinari irrogabili ai docenti, occorre rilevare come in attesa del riordino degli Organi Collegiali la materia sia tutt’ora disciplinata dalle norme contenute nel Dl.vo 297/94 (TU sull’istruzione). Secondo quanto disposto da dette norme, nonché dalle norme vigenti applicabili in tema di responsabilità dei dipendenti pubblici seppur contrattualizzati, non ogni comportamento discutibile o non apprezzabile da parte dell’Amministrazione può essere passibile di sanzione disciplinare, ma perché sia avviato un procedimento disciplinare ed al termine di esso irrogata la eventuale sanzione, occorre che il comportamento contestato sia di una qualche gravità ancorché lieve. Avuto riguardo ai suesposti principi appare evidente come le delibere degli organi collegiali debbano essere eseguite da tutti gli operatori della scuola in quanto immediatamente esecutive ed annullabili solo dall’Autorità Giudiziaria Amministrativa e non possano, pertanto, divenire inefficaci “sanzionando” coloro che le hanno legittimamente adottate.

Anche alla luce di quest’ultime considerazioni appare evidente come ogni tentativo sanzionatorio operato nei confronti dei docenti in assenza di comportamenti lesivi dei doveri propri della funzione docente di cui al TU 297/94, sia assolutamenteinfondato e pertanto illegittimo e come, al contrario, l’adozioneda parte dei docenti di delibere concernenti l’organizzazione dell’attività didattica sia espressione dell’esercizio dell’autonomia scolastica tutelata e garantita dall’art. 117 della Costituzione.

Ma nella nota ministeriale riservata, i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali sono invitati a controllare anche l’operato dei Dirigenti Scolastici irrogando loro sanzioni disciplinari qualora i comportamenti da questi tenuti siano di ostacolo all’applicazione dei provvedimenti attuativi della L. 53/04. Invero, ciò che sfugge al Ministero, è che le delibere degli organi collegiali sono immediatamente esecutive tant’è che eventuali provvedimenti adottati dai Dirigenti Scolastici in contrasto con la delibera del Collegio dei docenti sono annullabili (cfr. tra le altre TAR Marche n. 982/03).

Pertanto, poiché anche per i Dirigenti Scolastici, come per i docenti, il presupposto per l’apertura di un procedimento disciplinare è la violazione di un dovere professionale, la mancata esecuzione di una delibera del Collegio dei docenti, potrebbe essere foriera di un procedimento disciplinare, ma non certo il rispetto di essa che rientra tra i doveri di un Dirigente Scolastico.

Inoltre, vale la pena di rilevare come con la sottoscrizione del primo Contratto collettivo nazionale di lavoro della Dirigenza scolastica - Area V, nel marzo 2002, lo stato giuridico dei Capi di Istituto è radicalmente mutato, avendo questi assunto la qualifica dirigenziale.

Pertanto, come correttamente è stato precisato dallo stesso Ministero con nota del…2002 per effetto della nuova caratterizzazione delle funzioni dirigenziali per obiettivi e risultati, prevista dalla normativa generale di riferimento (in particolare, D.L.vo 30.3.01 n. 165, Titolo II, Capo II) e regolata dalla disciplina pattizia, ai Dirigenti Scolastici (ex Capi di Istituto) si applicano i criteri e le procedure di valutazione analoghi a quelli previsti per la dirigenza amministrativa; di conseguenza ad essi si applicano gli art. 21 e 25 del citato D.L.vo n. 165/2001 e gli artt. 27 e 31 del C.C.N.L., non più secondo l'ottica e con gli istituti propri della responsabilità disciplinare, previsti e regolati dal T.U. n.297/94, Parte III - Titolo I, Capo IV (che prevedevano, invece, un sistema sanzionatorio al pari degli altri operatori delle istituzioni scolastiche).

In conclusione anche nei confronti dei Dirigenti Scolastici nessun procedimento disciplinare potrà essere attivato quando i medesimi daranno esecuzione alle delibere degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, al contrario dovendo ravvisare, nella mancata esecuzione di queste, una responsabilità da valutarsi secondo le norme pattizie citate ed il TU 165/01.

TOPTOPTOP