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La legge E' legge,
ma quando le leggi sono piU' di una…

In questi giorni dopo la ripresa dell’anno scolastico non pochi docenti delle scuole elementari e secondarie inferiori sono stati richiamati a riaffrontare decisioni già prese: sul tutor, sul portfolio, sui libri di testo, sull’offerta formativa.

La motivazione comune di queste richieste suona più o meno così: la “riforma” è legge e come tale va in qualche modo applicata.

Ebbene vediamo di fare ordine: abbiamo una Legge 53/03 approvata dal Parlamento, un decreto applicativo 59/03 e le Indicazioni nazionali.

Queste ultime non sono ancora legge e quindi giova subito sgombrare il campo da portfolio ed altre cose ivi contenute che perciò stesso non sono prescrittive. E’ fuori luogo perciò qualsiasi pretesa di metterle all’ordine del giorno.

Restano la Legge 53 e il decreto 59 che sono indubbiamente leggi in vigore La prima però non parla di tutor.

Esiste invece un’altra legge, la Legge 421/92 che stabilendo ciò che è riserva di legge non cita funzioni e figure (anzi cita la garanzia della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale). Dalla medesima legge discende il Decreto Legislativo 29/93 che precisa che tutte le materie che non sono riserva di legge sono oggetto di contrattazione.

Il decreto 59, che invece parla del tutor, deve perciò fare i conti proprio con quest’altro decreto legislativo. Il contratto nazionale di lavoro infatti non prevede il tutor né come figura né come funzione.

Il contratto prevede un’altra cosa: che per esigenze prodotte da nuove leggi il testo contrattuale vada ricontrattato (art, 43). Ma la trattativa in corso è appena agli inizi (anzi è al momento sospesa) e spazia anche su altri argomenti.

Siamo perciò in uno stato di stallo normativo. E’ perciò aberrante parlare di prescrittività o di doveri in merito.

Se per forzare la situazione si obbligasse un Collegio a deliberare qualcosa in tal senso o se addirittura si prescindesse dalla volontà del collegio si violerebbe una terza fonte normativa: quella prevista dal Decreto 297/94, il Testo Unico che ha raccolto le norme dei vecchi DPR 416/74 e 417/74 (do you remember? I decreti delegati, la partecipazione, la democrazia scolastica…) che attribuiscono al Collegio docenti tutte le prerogative su programmazione e organizzazione della didattica compresi strumenti didattici, testi scolastici, funzioni ecc.

Contrattazione e democrazia scolastica a loro volta sostanziano l’autonomia scolastica come prevista dal Decreto 275/99 che a sua volta è essa stessa fatta salva nel nuovo titolo V della Costituzione.

E quando mai tutor e portfolio sono stati previsti da un articolo della Costituzione?

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