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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

Roma, 25 Gennaio 2005

Al Vice Presidente del C.N.P.I.

Oggetto: Decreto legislativo n. 59/2004 - Revisione classi di abilitazione

Come è noto, il decreto legislativo del 19 febbraio 2004, n. 59, prevede, all'art. 14 comma. 6, la ridefinizione delle classi di abilitazione all'insegnamento, in coerenza con i piani di studio della scuola secondaria di primo grado.

La Direzione Generale scrivente, avvalendosi del contributo di un apposito gruppo di studio, al quale hanno partecipato anche docenti delle aree disciplinari interessate sia della scuola che dell'università, ha elaborato proposte di modifica e/o integrazione delle sottoindicate classi di concorso, previste dal D.M. n. 39 del 1998, riguardanti gli insegnamenti relativi alla scuola secondaria di primo grado:

43/A - Italiano, Storia ed Educazione civica, Geografia
45/A - Lingua straniera
59/A - Scienze matematiche, chimiche fisiche e naturali
33/A - Educazione tecnica
28/A - Educazione artistica
32/A - Educazione musicale
30/A - Educazione fisica

In particolare, la predetta revisione è stata effettuata in funzione delle classi di abilitazione all'insegnamento di tutte le aree disciplinari previste dalle Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati e precisamente:

• Italiano, Storia e Geografia
• Matematica, Scienze e Tecnologia
• Inglese e 2a Lingua comunitaria
• Arte e Immagine
• Musica
• Scienze motorie e sportive

Ciò premesso, si formulano le proposte di modifica di seguito illustrate:

43/A - Italiano, Storia ed Educazione civica, Geografia

La classe 43/A assume la denominazione di Italiano, Storia e Geografia.

I titoli di ammissione, previsti in corrispondenza delle colonne 2 e 3 ivi comprese le rispettive note, risultano coerenti con gli insegnamenti contenuti nelle Indicazioni Nazionali.

Non si ritiene, conseguentemente, di apportare alcuna modifica.

45/A - Lingua straniera

La classe 45/A assume la denominazione: Lingue straniere: Inglese e seconda lingua.

I titoli di ammissione, previsti in corrispondenza della colonna 2, risultano coerenti con le indicazioni fornite dalla comunità europea; le note (1) (2) (3) vengono modificate come segue:

• nota (1) - la dizione in corsi almeno triennali è sostituita da in un corso quadriennale per l'insegnamento dell'inglese (prima lingua) e un corso triennale per l'insegnamento della seconda lingua; e la dizione linguistica generale è sostituita da glottologia e linguistica o didattica delle lingue.

• nota (2) - è sostituita da Le lauree per traduttori, per interpreti, traduzione e interpretazione sono titoli di ammissione limitatamente alle lingue seguite in un corso quadriennale per l'insegnamento dell'inglese (prima lingua) e un corso triennale per l'insegnamento della seconda lingua e un corso annuale (o due semestrali) di glottologia e linguistica o didattica delle lingue.

• nota (3) - è sostituita da La laurea in filologia e storia dell'Europa orientale è titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso quadriennale per l'insegnamento dell'inglese (prima lingua) e un corso triennale per l'insegnamento della seconda lingua e un corso annuale ( o due semestrali) di glottologia e linguistica o didattica delle lingue.

28/A - Educazione artistica

La classe 28/A assume la denominazione: Arte e Immagine.

Tra i titoli di ammissione, previsti in corrispondenza della colonna 2, sono soppresse la dizione purché congiunta a: diploma di maturità d'arte applicata o diploma di maturità professionale per tecnico della grafica e della pubblicità o per tecnico della cinematografia e della televisione o diploma di maturità scientifica e la dizione purché congiunti a: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

La nota (1), dopo (vedi Tab. A/4), viene integrata con la dizione Disegno (ICAR 17).

32/A - Educazione musicale

La classe 32/A assume la denominazione: Musica.

Premesso che le lauree in musicologia; discipline delle arti, della musica e dello spettacolo; diploma di paleografia e filologia musicale, previsti in corrispondenza della colonna 2, non risultano coerenti con gli insegnamenti contenuti nelle Indicazioni Nazionali, in quanto i relativi piani di studio non prevedono la conoscenza dello strumento musicale, viene aggiunta la nota (2), dopo la nota (1) e in corrispondenza del Diploma di paleografia filologia musicale, formulata come segue:

• nota (2) - Le lauree in musicologia; discipline delle arti, della musica e dello spettacolo e il diploma di paleografia e filologia musicale sono titoli di ammissione purché connessi a un corso di Strumento musicale, uno di Musica d'insieme e uno di Repertorio corale e vocale, da conseguire presso i Conservatori di musica.

30/A -Educazione fisica

La classe 30/A assume la denominazione: Scienze motorie e sportive.

I titoli di ammissione, previsti in corrispondenza delle colonne 2 e 3 ivi comprese le rispettive note, risulta-no coerenti con gli insegnamenti contenuti nelle Indicazioni Nazionali.

Non si ritiene, conseguentemente, di apportare alcuna modifica.

59/A - Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali
33/A - Educazione tecnica

Nell'ottica di enucleare gli insegnamenti di "Scienze chimiche, fisiche e naturali’’ dalla classe di concorso 59/A, per accorparli con la classe 33/A, si propongono le modifiche di seguito riportate:

La classe di concorso 59/A assume la denominazione Matematica nella scuola secondaria di primo grado

I titoli di ammissione, in corrispondenza della colonna 2, sono previsti come segue: Lauree in: matematica, fisica, informatica.

La classe di concorso 33/A assume la denominazione Scienze e Tecnologia

I titoli di ammissione, in corrispondenza della colonna 2, sono previsti come segue: Lauree in: biotecnologie; fisica; chimica; chimica industriale; scienze nautiche; scienze agrarie. e scienze agrarie tropicali e subtropicali; scienze ambientali; scienze biologiche; scienze geologiche; scienza dei materiali; scienze naturali; scienze e tecnologie agrarie; ingegneria; architettura, con l'aggiunta della nota (1), formulata come segue:

• nota (1) - Le lauree in: biotecnologie;- fisica; chimica; chimica industriale; scienze nautiche; scienze agrarie e scienze agrarie tropicali e subtropicali; scienze ambientali; scienze biologiche; scienze geologiche; scienza dei materiali; scienze naturali; scienze e tecnologie agrarie; ingegneria; architettura sono titoli di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale (o due semestrali) di fisica, chimica, biologia, geologia, tecnologie.

Ciò premesso, si prega codesto Consiglio Nazionale di voler esprimere il proprio parere in ordine alle modifiche sopraindicate.

Si ringrazia per l'attenzione e si resta in attesa di un cortese, sollecito riscontro.

IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

Roma 02 Febbraio 2005

Al Vice Presidente del
Consiglio Nazionale della P.I.
SEDE

 

Oggetto: Revisione delle classi di abilitazione.

A seguito della richiesta formulata nelle vie brevi e ad integrazione di quanto comunicato con nota n. 616 del 25.01.2005, si forniscono ulteriori elementi di informazione, al fine di consentire a codesto Consiglio Nazionale una valutazione ponderata in ordine al complessivo disegno riformatore, che l'Amministrazione intende perseguire, in materia di classi di abilitazione.

Preliminarmente, si fa presente che la proposta di revisione delle classi di abilitazione, di cui alla citata nota n. 616, intende trovare attuazione soltanto a decorrere dall'anno scolastico successivo alla conclusione dei primi percorsi di formazione iniziale, realizzati in ambito universitario ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53/2003.

Pertanto, la proposta di revisione, già sottoposta in data 25 u.s. al parere di codesto Consiglio Nazionale, è fondamentalmente rivolta all'individuazione delle specifiche competenze professionali dei futuri docenti, dando alle Università la possibilità di definire i contenuti formativi delle nuove lauree specialistiche, finalizzate all'insegnamento.

Inoltre, tenuto conto di quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali in ordine alle discipline dell'area scientifica, sembrerebbe anche possibile la configurazione di un' unica classe di abilitazione, comprendente gli insegnamenti di matematica, scienze e tecnologia.

Su tale ultimo aspetto si chiede, comunque, l'autorevole parere di codesto Consiglio Nazionale.

Tutto ciò premesso, si precisa che nell'attuale fase transitoria, in attesa della formazione iniziale di cui al citato articolo 5 della legge n. 53, le classi di abilitazione e di concorso attualmente vigenti mantengono la loro piena validità.

Tale orientamento dell'Amministrazione si fonda, peraltro, anche sulla considerazione che il nuovo assetto delle classi di abilitazione non potrà che essere determinato successivamente alla definizione della riforma ordinamentale riguardante il secondo ciclo di istruzione.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di un cortese, sollecito riscontro

IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli

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