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Organico di fatto: pubblicata la circolare

Il MIUR ha emanato la circolare n. 58 in data 21 giugno 2005 sul prossimo organico di fatto. Il testo della circolare segue i due incontri del 13 e del 16 giugno con le organizzazioni sindacali, incontri in cui la FLC Cgil ha ribadito, per l’ennesima volta, che il Ministro deve assicurare in ogni caso la funzionalità delle scuole.

Funzionalità che, trattandosi di un servizio che garantisce ai cittadini l’esercizio di un diritto costituzionale, non è più certa, in molte zone del nostro Paese, dopo i tagli insostenibili cui la scuola è stata sottoposta.
Ancora una volta la FLC Cgil, oltre a ricordare quanto già detto in dettaglio a partire dal primo incontro del 13 giugno, ha ricordato e sottolineato in particolare che:

  1. vanno attivate tutte le classi in più che, nel rispetto dei parametri previsti dai DM 331/98 e 141/99, saranno richieste dalle scuole per incrementi del numero degli alunni e vanno ricondotte ai parametri sul numero degli alunni previsti nei due decreti tutte quelle che, per effetto dei tetti regionali insuperabili, non siano “in regola” in quanto costituite con numeri superiori al tetto massimo;
  2. analogamente vanno previsti, per il personale ATA, posti in deroga in tutti i casi in cui, sempre per effetto dei tetti regionali, non siano stati rispettati i parametri di calcolo dei posti in attuazione delle tabelle contenute nel decreto, o comunque in tutti i casi in cui la dotazione assegnata in organico di diritto non consenta la copertura dell’orario di funzionamento della scuola, la cura degli alunni disabili, la funzionalità dei laboratori, con particolare attenzione al profilo dei collaboratori scolastici ed ai compiti contrattuali previsti.

Nella circolare alcune dei punti sostenuti dalla FLC Cgil hanno trovato riscontro e potranno aiutare la prossima fase di concertazione a livello regionale.

Evidenziamo le parti più significative delle disposizioni contenute nella Circolare

1. Autorizzazione allo sdoppiamento delle classi

In particolare il richiamo al rispetto delle norme del 331/98 e 141/99 sulla formazione delle classi e quindi con l’obbligo ad autorizzare tutte le classi necessarie ed i relativi posti.

2. Alunni anticipatari, attivazione posti di lingua straniera nella Primaria e nella Secondaria di I grado

Nella circolare vi è inoltre un richiamo esplicito alle condizioni necessarie per la frequenza degli alunni anticipatari nella scuola dell’infanzia, all’attivazione dei posti e/o delle ore necessarie all’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria (in non più di 6-7 classi) e della seconda lingua straniera nelle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado, e all’attivazione dei posti in deroga necessari per l’inserimento degli alunni diversamente abili.

3. Ore di insegnamento e posti d’insegnamento residuati concorrono alla definizione del quadro delle disponibilità.

Nella circolare vi è inoltre un riferimento esplicito a quanto contenuto nel contratto sulle utilizzazioni (art. 4) e cioè al fatto che i Dirigenti Scolastici devono comunicare ai CSA sia tutte le ore residue in organico di diritto, che quelle esistenti nel fatto e derivanti dall’attivazione di nuove classi. E questo perché le stesse “concorrono alla formazione di posti e quindi alla definizione del quadro delle disponibilità per tutte le operazioni di competenza del CSA” (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, sedi provvisorie per i neo immessi in ruolo e supplenze annuali).

Quindi è chiaro che l’eventuale attribuzione di tali ore a personale di ruolo, oltre l’orario obbligatorio, è una operazione possibile solo sulle ore che dovessero residuare al termine di tutte le operazioni di competenza dei CSA. E quindi si tratta di una operazione che non può essere effettuata ora, ma solo successivamente alla data del 31 luglio e solo successivamente al completamento di tutte le operazioni di competenza dei CSA, ancorché affidate alle scuole polo, successivamente alla data del 31 luglio.

4. Attivazione di nuovi posti ATA (in particolare di Collaboratori Scolastici)

Per il personale Ata la circolare fa un esplicito richiamo alla possibilità di attivare nuovi posti sia rispetto a scostamenti in organico di diritto alla luce dei parametri previsti nel Decreto Interministeriale, che in relazione a situazioni intervenute nella fase attuale di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto in caso di accertato incremento di alunni.

Un passaggio specifico è dedicato anche alla possibilità di attivare posti in deroga sia a fronte di un addensamento, nella stessa scuola, di personale inidoneo, la cui entità è da verificare dopo la pubblicazione prossima dei trasferimenti (26 giugno), come anche in presenza di personale inidoneo figura unica (DSGA e/o unico assistente tecnico).

Infine si prevede, come da noi richiesto, la possibilità di posti in deroga anche “per garantire la funzionalità del servizio nelle istituzioni scolastiche articolate su più plessi”. Il riferimento, in particolare, è a quelle scuole che funzionano con orario di apertura del servizio superiore alle 6 ore giornaliere (infanzia, primaria a tempo pieno, I° grado a tempo prolungato, ecc…), servizio che non può essere garantito da una sola unità di personale collaboratore scolastico, nel rispetto degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro.

Adempimenti

I dirigenti scolastici dovranno comunicare entro il 10 luglio p.v. ai competenti CSA, come previsto dall'art. 3 - comma 3 - della legge n. 333/2001, sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica; peraltro, deve ritenersi comunque eccezionale l'istituzione di nuove classi nel periodo successivo alla predetta data del 10 luglio.

Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell'organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle disponibilità, così come previsto dall'art. 4 del citato contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni.

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