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Vertenza Ata:
le nostre tesi continuano a convincere

Come già rilevato alcuni Tribunali, in funzione di Giudice del Lavoro, hanno riconosciuto la fondatezza delle nostre tesi ed hanno affermato che il comma 218 dell’art. 1 della Legge Finanziaria non è una norma interpretativa, bensì innovativa e che, pertanto, stante la sua natura “Tale norma non spiega quindi efficacia retroattiva ed è applicabile solo dal 1.01.2006”.

Altri giudici, invece, come recentemente il Tribunale di Venezia e la Corte d’Appello di L’Aquila, hanno rimesso il comma 218 dell’art. 1 della Legge Finanziaria all’esame dei giudici della Corte Costituzionale, accogliendo comunque le tesi della FLC Cgil.

Abbiamo, infatti, da sempre sostenuto che il diritto del lavoratore al riconoscimento di tutta l’anzianità maturata nell’Ente di provenienza doveva essere riconosciuto in quanto previsto dall’art. 8 della L. 124/99; la norma contenuta nella Legge finanziaria, quindi, che nega il predetto diritto, se ritenuta di natura innovativa non può essere applicata al caso di lavoratori che sono transitati nel 2000, se invece, come recenti pronunce giurisdizionali hanno affermato, è una norma interpretativa, deve essere dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.

In entrambi i casi, comunque, abbiamo ragione noi!

I lavoratori Ata transitati dagli EE.LL allo Stato hanno diritto al riconoscimento anche ai fini economici di tutta l’anzianità maturata nell’ente locale di provenienza.

Roma, 26 aprile 2006

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