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Supplenze scuola elementare ed insegnamento della lingua straniera

La gestione delle supplenze nella scuola elementare, oltre ai problemi già segnalati sulla difficoltà di reperimento dei supplenti sul quale abbiamo ancora una volta sollecitato il Ministero ad intervenire con la rapida modifica del regolamento delle supplenze, sta diventando ancora più difficoltosa per la nomina su posti di lingua o per la sostituzione di docenti specialisti o specializzati.

Nel nuovo regolamento delle supplenze si è concordato di permettere la nomina su lingua anche dei maestri laureati in Scienze della formazione primaria che hanno sostenuto le due annualità di lingua straniera e ai maestri, laureati in lingue, che abbiano sostenuto il numero di esami necessario per l'analogo insegnamento nella scuola media.

Su nostra sollecitazione il Ministero ha predisposto una nota, che dovrebbe essere emanata a breve, che dovrebbe permettere alle scuole di procedere già da quest'anno, vista l'emergenza, con la nomina dei laureati in Scienze della Formazione Primaria e dei maestri laureati e questa procedura dovrebbe risolvere il problema.

L'attuale regolamento delle supplenze (DM 201/2000 art. 7 comma 7) prescrive che prioritariamente debbano essere nominati i docenti che hanno acquisito l'idoneità nei concorsi ordinari e riservati. L'espressione prioritariamente indica solo una modalità di scorrimento delle graduatorie, ma non impedisce di nominare, una volta esauriti gli idonei, i maestri secondo l'ordine di graduatoria.
Questo naturalmente permette di garantire il tempo scuola, ma non garantisce l'insegnamento della lingua. In questi casi è quindi necessario ricercare soluzioni che non privino una o più classi dell'insegnamento della lingua straniera.

Dopo la stipula del contratto con il supplente sprovvisto di titolo per l’insegnamento di lingua due, si potrebbe allora stipulare, qualora vi sia disponibilità di finanziamenti, un ulteriore contratto con un esperto esterno che, in presenza del supplente generalista, si occupi dell'insegnamento della lingua straniera. Si tratta comunque di una soluzione gravosa dal punto di vista economico e di estrema emergenza, da adottarsi allorquando gli alunni rischiano di restare privi dell’insegnamento di lingua straniera per un periodo consistente. Essa va attivata con tutti i passaggi necessari: collegio docenti, contrattazione e consiglio d'istituto.

Un’altra soluzione può essere esperita con personale interno. Verificata l’assenza di personale fornito di titolo sia nella graduatoria interna che nelle graduatorie degli altri istituti della provincia, la sostituzione dello specialista (o dello specializzato per lo stretto numero di ore di lingua due) può essere affidata a personale già in servizio nella scuola che si dichiari disponibile a prestare ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. Ricordiamo che le ore aggiuntive non possono superare le sei settimanali e in questo specifico caso vanno retribuite con i fondi disponibili per le supplenze brevi. E' necessario attivare le procedure di contrattazione per definire i criteri per l'assegnazione delle eventuali ore aggiuntive e le ricadute sull'organizzazione del lavoro. Essendo una procedura possibile, ma non codificata, è opportuno informarne anche il CSA.

DM 201/2000 Art. 7
[OMISSIS]
7. Le supplenze da disporsi sui posti di scuola elementare i cui titolari provvedono all’insegnamento di una lingua straniera, sono conferite con precedenza ai candidati che nei concorsi per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola elementare sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera, nonché ai candidati che hanno superato la medesima prova nella sessione riservata di esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola elementare, indetta ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge.
[OMISSIS]

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