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Calendario scolastico anno 2007/2008

La Giunta Regionale, con deliberazione n°330 del 12 Marzo 2007 ha approvato il calendario per l'anno scolastico 2007/08.

Il calendario è così determinato:

  • giovedì 13 settembre 2007 inizio delle attività didattiche;
  • sabato 7 giugno 2008 data termine attività scolastiche;
  • sabato 30 giugno 2008 termine delle attività educative nelle scuole dell'infanzia

Sospensione delle lezioni

per festività nazionali:

  • tutte le domeniche;
  • il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
  • l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
  • il 25 dicembre Natale;
  • il 26 dicembre;
  • il 1° gennaio, Capodanno;
  • il 6 gennaio Epifania;
  • il giorno di lunedì dopo Pasqua;
  • il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
  • il 1° maggio, festa del Lavoro;
  • il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
  • la festa del Santo Patrono.

per festività regionali:

  • 2 novembre 2007 giornata di commemorazione dei defunti;
  • 24 dicembre 2007 - 5 gennaio 2008 vacanze natalizie
  • 20 marzo 2008 - 25 marzo 2008 vacanze pasquali.

Si precisa inoltre che:

1. Sulla base di comprovate esigenze, le singole istituzioni scolastiche autonome, d'intesa con gli Enti Locali erogatori dei servizi scolastici, possono anticipare preferibilmente entro il 10 settembre 2007 la data di inizio delle attività didattiche;

2. Il calendario 2007/2008 prevede complessivamente 208 giorni utili per le lezioni che si riducono a 207 nell'ipotesi che la ricorrenza del Santo Patrono cada un giorno in cui siano previste lezioni, dei quali non meno di 200 giorni vincolati a lezione;

3. Le Istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia, ai sensi di quanto disposto dal DPR 275/99, articolo 5, e in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa, definiscono gli eventuali adattamenti del proprio calendario scolastico all'interno dei 208 giorni e nel rispetto delle determinazioni di cui ai punti 1 e 2, tenendo conto anche di eventuali eventi non prevedibili che possono comportare la sospensione o la riduzione del servizio scolastico.

4. Gli adattamenti di cui al punto 4 devono essere disposti nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 297/94 articolo 74, comma 3 e devono essere assunti dai competenti organi delle Istituzioni scolastiche d'intesa con gli Enti erogatori dei servizi scolastici.

5. Le istituzioni scolastiche sono tenute a comunicare entro il 30 giugno 2007 il proprio calendario alle famiglie, agli Enti Locali e alla Direzione Scolastica regionale e, per conoscenza alla Regione Basilicata - Ufficio Sistema Scolastico, Universitario e Competitività delle imprese.

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