Conciliazione obbligatoria

 

MOLINARI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il tentativo di conciliazione obbligatorio nelle controversie individuali di lavoro previsto dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre che secondo le forme previste dall'articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001, anche sulla base di quanto previsto dall'accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e arbitrato per il personale del comparto scuola del 18 ottobre 2001;
il citato accordo prevede che presso le articolazioni territoriali del ministero dell'Istruzione venga istituito un ufficio con compiti di segreteria per le parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per la pubblicazione degli atti della procedura;
l'Accordo medesimo non prevede limitazione alcuna in ordine alla possibilità di discutere le diverse fattispecie afferenti le controversie in parola;
l'ufficio scolastico regionale per la Basilicata, pur avendo costituito il predetto ufficio si dichiara incompetente a discutere liti afferenti controversie di lavoro intercorrenti tra docenti e dirigenti scolastici;
nelle altre regioni d'Italia il suddetto ufficio risulta operante anche per le citate fattispecie non ritenute pertinenti dall'ufficio scolastico regionale della Basilicata;
in tal maniera l'ufficio della Basilicata determinerebbe ai docenti la privazione di un efficace strumento di composizione bonaria delle liti di lavoro determinando, nel contempo, un allungamento dei tempi di composizione delle stesse;
l'impossibilità di ricorrere alla conciliazione di cui al citato accordo, unitamente ai tempi lunghi previsti per la conciliazione di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 165 del 2001, espone i docenti a forti oneri patrimoniali in forza della necessità di adire, nei casi urgenti, il giudice del lavoro con ricorsi ex articolo 700 del codice di procedura civile -:
quali iniziative intenda attivare affinché, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale e quindi ivi compreso in Basilicata, vengano poste in atto procedure finalizzate alla composizione delle citate controversie tra docenti e dirigenti scolastici, al fine di favorire la composizione delle medesime nei tempi brevi previsti dal citato istituto deflattivo e se non ritenga necessario promuovere un'interpretazione autentica del citato articolato pattizio per il tramite della riconvocazione delle parti e la relativa stipula del successivo accordo interpretativo.


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

UFFICIO LEGISLATIVO

SERVIZIO INTERROGAZIONI PARLAMENTARI

 

Roma, 14 Aprile 2003

 

All'On. Deputato Giuseppe Molinari

Camera dei Deputati      ROMA 

 

e. p.c.                                       

 

 Alla Camera dei Deputati           

Segretariato Generale    ROMA 

 

Alla Camera dei Deputati           

Servizio Biblioteca        ROMA 

 

Alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri                        ROMA

Dipartimento Rapporti con il Parlamento

 

 

OGGETTO: Interrogazione parlamentare a risposta scritta n.4-04999

 

Si premette che l’Accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e di arbitrato per il personale della scuola, sottoscritto il 18- 10- 2001, prevede la possibilità che il tentativo obbligatorio di conciliazione, di cui all'art 65, comma 1° del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, possa svolgersi secondo una procedura alternativa a quella disciplinata dall'art.66 del medesimo decreto; in particolare è stata prevista 1'istituzione presso le articolazioni territoriali dell'Amministrazione di un ufficio con compiti di segreteria per le parti che devono svolgere la procedura conciliativa.

 

Il Ministero, nel trasmettere agli Uffici Scolastici Regionali il testo dell'Accordo, sollecitava l'adozione di misure organizzative per una concreta applicazione delle nuove procedure, richiamando l'attenzione tra gli altri aspetti, sulla circostanza che gli uffici di segreteria dovessero essere individuati nell'ambito delle articolazioni provinciali.

 

Pertanto il tentativo di conciliazione c.d. negoziale deve essere esperito negli uffici di segreteria istituiti presso i centri amministrativi e può avere per oggetto qualsiasi controversia di lavoro, non essendo previsto nel suddetto Accordo alcun limite in tal senso.

 

Ciò premesso, si fa presente che a seguito di quanto comunicato da11'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata circa l'operato dell'Ufficio di Segreteria di Conciliazione di Potenza- il quale ha respinto il tentativo di conciliazione presentato da una docente per la revoca del contratto a tempo determinato operata dal dirigente scolastico -e delle argomentazioni addotte dal medesimo Ufficio scolastico regionale circa la legittimazione processuale dei dirigenti scolastici, il Ministero ha ritenuto di fornire i necessari chiarimenti all'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata.

 

E' stato al riguardo precisato che a seguito del nuovo sistema normativo che disciplina ruolo, compiti e responsabilità del capo d'istituto in relazione all'attribuzione de1l'autonomia a tutte le istituzioni scolastiche ed al trasferimento di funzioni già spettanti all'amministrazione periferica, il dirigente scolastico ha la legittimazione passiva in tutte le vertenze di lavoro derivanti da atti di gestione da lui adottati, ma non ha nella fase stragiudiziale, il potere di conciliare. Ciò in quanto l'art.16 lettera f) del decreto legislativo n. 165/2001 attribuisce esclusivamente agli uffici dirigenziali generali il potere-dovere di conciliare e transigere le liti e quindi la competenza ad assumere decisioni sull'opportunità o meno della conciliazione, con conseguente assunzione di obbligazioni a carico dello Stato; tale conciliazione resta ferma anche quando oggetto della conciliazione sono atti dì gestione adottati dal dirigente scolastico.

 

Contestualmente è stato ribadito che l'Accordo sottoscritto il 18-10-2001 non pone alcuna limitazione circa le materie che possono formare oggetto della conciliazione.

 

Si fa anche presente che in merito al funzionamento degli uffici di segreteria sopra indicati è stata avviata una indagine conoscitiva da parte di questo Ministero.

 

p. IL MINISTRO

Valentina Aprea

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