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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale

in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4311 del R.G.A.C. per l’anno 2002,

promossa da DORIA ANTONIO E OLIVERIO GIUSEPPINA, in qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore DORA GESSICA, elettivamente domiciliati in Catanzaro, vico III Raffaelli n. 10, presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Vaiti che li rappresenta e difende per procura a margine del ricorso ex art. 700 c.p.c.

Ricorrenti contro COMUNE di SATRIANO, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato dall’Avv. Antonio Parisi, presso il cui studio in Catanzaro, via dei Cardatori n. 11 è elettivamente domiciliato giusto mandato a margine della memoria del 27.1.2004

Resistente e

MINISTERO dell’ISTRUZIONE , dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA; ISTITUTO SCOLASTICO REGIONALE;

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di SATRIANO

Contumaci

All’udienza del 25.2.2004 la causa è stata tratta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

¨ Per i ricorrenti:: “confermare il provvedimento già adottato, ma anche accertare il diritto di Gessica Doria a vedersi nominata una collaboratrice scolastica per il sostegno di base (materiale ed igienico – sanitario), unitamente all’assistente specializzata già riconosciuta con il provvedimento cautelare adottato, disponendo in via finale a favore di Gessica Doria l’immediata loro nomina ed ordinando alle amministrazioni ritenute competenti … di provvedervi. Con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese del giudizio, comprensive delle spese del procedimento ex art. 700 c.p.c., da distrarre …”.

¨ Per il Comune di Satriano: “- riconoscere infondata in fatto ed in diritto la domanda giudiziale proposta dai ricorrenti e pertanto rigettarla integralmente, con ogni conseguenza connessa e conseguenziale in merito al provvedimento cautelare già emesso dal primo giudice nonché sulle disposizioni attuative del suo provvedimento emesse dal medesimo giudicante; - con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quello di cui all’art. 669 duodecies”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 16.10.2002, gli epigrafati ricorrenti chiedevano che alla figlia minore, già riconosciuta handicappata grave e bisognosa di accompagnatore, fossero assegnati una collaboratrice scolastica

e un’assistenza specializzata che provvedessero alle sue esigenze di carattere materiale ed igienico - sanitario durante le ore di lezione e il doposcuola che trascorreva nei locali della scuola elementare di Satriano.

Il giudice accoglieva parzialmente l’istanza cautelare ed ordinava al Comune di Satriano di nominare l’assistente specializzata richiesta dai ricorrenti, ma non anche la collaboratrice scolastica, e successivamente, adito ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c., ovviava all’inerzia dello stesso

Comune affidando ad un commissario ad acta l’attuazione del provvedimento.

2. Il 19.12.2002 i ricorrenti instauravano il giudizio di merito e riproponevano integralmente le loro domande.

Resisteva il Comune di Satriano e ne chiedeva il rigetto, sostenendo che l’assistenza continua ai disabili in orario scolastico doveva essere garantita dall’amministrazione scolastica, ed eccependo, nelle note depositate il 14.2.2004, che la causa non dovesse essere trattata col rito del lavoro e che il ricorso non fosse stato ritualmente notificato presso l’avvocatura dello Stato a tutte le amministrazioni statali convenute.

All’udienza del 25.2.2004 la causa veniva decisa con lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le eccezioni preliminari sollevate in corso di causa dal Comune di Satriano vanno disattese.

1.1. In primo luogo, devono essere trattate col rito del lavoro, ai sensi dell’art. 442 c.p.c., tutte le controversie in materia di sicurezza sociale, ossia quelle che attengono ad ogni forma di previdenza ed assistenza obbligatorie e, quindi, anche quelle funzionali al conseguimento non già di un beneficio pecuniario, bensì di un servizio di aiuto alla persona previsto dalla legge come obbligatorio.

D’altronde, mette conto rilevare che l’eventuale erronea utilizzazione di un diverso rito processuale può essere dedotta come motivo di impugnazione solo se abbia provocato uno specifico pregiudizio alle parti, per aver inciso sulla determinazione della competenza territoriale ovvero sul contraddittorio o sui diritti di difesa.

1.2. In secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, dalla relata di notifica allegata al ricorso si evince che lo stesso è stato notificato al Ministero dell’Istruzione, all’ufficio scolastico regionale e all’istituto comprensivo statale di Satriano presso l’avvocatura

distrettuale dello Stato di Catanzaro.

2. Per quanto attiene al merito della pretesa dei ricorrenti, è sufficiente rilevare che l’art. 13, comma 3, della legge 104 del 1992, nel mentre attribuisce all’amministrazione scolastica il compito di garantire con docenti specializzati attività di sostegno agli alunni portatori di handicap, ribadisce l’obbligo per gli enti locali, già previsto dal d.p.r. 616 del 1977, di “fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap”.

Ed infatti l’art. 25 del d.p.r. 616 del 1977 devolve ai comuni tutte le funzioni relative all’organizzazione ed all’erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza.

Sicché mentre all’amministrazione scolastica compete l’assegnazione all’alunno handicappato di un insegnante di sostegno, compete invece al comune in cui è sita la scuola assicurargli l’assistenza materiale, che si sostanzia nell’aiuto personale di cui egli abbia bisogno per soddisfare tutte le esigenze di ordine materiale che insorgono durante la sua permanenza a scuola, al fine di assicurargli la possibilità di frequentarla.

Nel caso in esame, essendo pacifico tra le parti (ed emergendo dalla documentazione in atti) che la figlia dei ricorrenti è portatrice di un grave handicap che la obbliga a ricorrere ad un aiuto assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione, ne deriva il suo diritto ad essere seguita da una assistente specializzata che l’aiuti nel compimento di tutte quelle attività materiali che la frequenza della scuola le impone anche durante la pausa mensa e il dopo scuola.

Sarà il Comune, in base alle anzidette norme, ad assicurarle siffatto ausilio all’entrata e all’uscita dai locali scolastici, al momento del pranzo, nell’uso dei servizi igienici, nella cura del suo igiene personale.

3. Discende, poi, dall’attuazione dei principi costituzionali che l’aiuto in parola deve essere reso nel rispetto della dignità della persona e, quindi, deve essere prestato da un soggetto dello stesso sesso di quello dell’alunno,

allorquando occorre far fronte alle sue esigenze fisiologiche o che, comunque, involgono il decoro e il riserbo della persona.

4. A disattendere sia la tesi del comune, secondo cui il predetto servizio di assistenza dovrebbe essere reso dai collaboratori scolastici, sia la tesi dei ricorrenti, secondo cui la normativa vigente garantirebbe all’alunno handicappato il diritto di essere accudito e da un assistente specializzato e da un collaboratore scolastico, vale rilevare che le clausole dei contratti collettivi di lavoro del personale della scuola, ed in particolare quelle che attribuiscono al collaboratore scolastico anche le mansioni di “ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita di esse” e di assistenza nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale, sono disposizioni contrattuali che (alla pari di quelle del contratto individuale di lavoro) disciplinano i rapporti tra le parti e non attribuiscono diritti ai terzi.

D’altronde, se si volesse diversamente opinare e sostenere che l’anzidetta disposizione contrattuale integra gli estremi di una previsione a favore del terzo, ai sensi dell’art. 1411 c.c., bisognerebbe comunque ammettere che il terzo (l’alunno handicappato) acquista un diritto azionabile nei confronti del lavoratore promittente che in base ad essa si obbliga ad espletare quelle mansioni e non già, come infondatamente pretendono le parti, nei confronti dell’amministrazione scolastica stipulante.

5. A carico di quest’ultima deriva dall’art. 13 della legge n. 104 del 1992 l’unico obbligo di consentire l’accesso nei locali della scuola alla assistente sociale che verrà designata dal Comune e di permetterle di accudire la figlia dei ricorrenti durante la sua permanenza a scuola.

6. Le spese del giudizio di merito e quelle della fase cautelare vengono poste a carico del Comune resistente e, distratte a favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario, vengono liquidate in € 500,00 per la fase cautelare (di cui € 300,00 per onorari) ed € 700,00 per la fase di merito (di cui € 400,00 per onorari) oltre accessori di legge .

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l’effetto, riconosce alla minore Gessica Doria il diritto ad essere seguita, durante la permanenza nei locali dell’istituto scolastico di Satriano, da una assistente personale specializzata che provveda a tutte le esigenze di carattere materiale ed igienico sanitario nascenti dall’handicap;

2. Ordina al Comune di Satriano di assicurare alla minore siffatta assistenza;

3. Ordina all’Amministrazione Scolastica di consentire alla assistente che verrà nominata dal Comune di espletare nei locali della scuola l’attività di sostegno materiale a favore della minore;

4. Condanna il Comune di Satriano a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio di merito e della precedente fase cautelare, distratte a favore del loro difensore e liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge.

Catanzaro, 25 febbraio 2004

IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Rosario Murgida

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