REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.

Reg.Dec.

N.  2543 Reg.Ric.

ANNO   2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto ............................................ rappresentati e difesi dagli Avv.ti ................................................... elettettivamente domiciliati, presso il secondo in Roma ......................................;

contro

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ed il PROVVEDITORE AGLI STUDI DI BRINDISI in persona del  Ministro p.t. rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso questa domiciliati, in Roma Via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia sez. di Lecce 22.1.2002 n.119, che ha dichiarato in parte inammissibile in parte improcedibile il ricorso;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero,

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Udita alla pubblica udienza del 9.7.2002 la relazione del Consigliere Santoro e uditi, altresì, l’Avv. ........... e l’Avv. dello Stato D’Elia;

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

     Era chiesto in primo grado l'annullamento della nota - provvedimento a firma del Provveditore agli Studi di Brindisi prot. N. 8039/C4S del 18.5.2001, pervenuta in data 23.5.2001, nonché del D.M. n. 262 del 23.11.2000 - con il quale era sospesa per l'anno scolastico 2000/2001 l'applicazione della riserva del 30% in favore dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili - nonché di ogni atto lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti, ivi compresi gli eventuali atti di assunzione di personale ATA non avente diritto su posti riservati agli LSU; ed era chiesta altresì la declaratoria della illegittimità del silenzio rifiuto e/o rigetto formatosi a seguito dell’inutile decorso del termine assegnato nell’atto di diffida notificata al provveditore agli Studi di Brindisi per ottenere l'immediata assunzione degli istanti.

     I ricorrenti lamentavano che il Provveditore agli Studi di Brindisi avesse erroneamente applicato il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 23 novembre 2000 n.262 (dove nell’art.1 si assegna un determinato contingente di posti per le assunzioni del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo; nell’art.3 comma 3 si dispone che “le assunzioni saranno effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti aggiornate a seguito dell’espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all’O.M. n.153 del 30 maggio 2000; nell’art.3 comma 4 succ. Si dispone: “Considerato che le assunzioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono esclusivamente limitate al relativo turn over e in attesa della stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili, nell’ambito della scuola, con riferimento a quanto previsto dal Decreto legislativo n.468/1997 e dal Decreto Legislativo n.81/2000, è sospesa, limitatamente all’anno scolastico 2000/2001, l’applicazione della riserva in favore dei soggetti predetti impegnati in lavori socialmente utili”, utilizzando per lo scorrimento delle graduatorie formate per le varie qualifiche dallo stesso Provveditorato agli Studi tutti i posti del contingente assegnato dal Ministero della Pubblica Istruzione, senza rispettare la quota di riserva prevista dall’art.45 comma 8 della legge n.144 del 1999, secondo cui “ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 è riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni”).

     Assumevano gli interessati che il Provveditore agli Studi non avrebbe rispettato il significato del Decreto Ministeriale, che aveva solo disposto la sospensione dell’utilizzazione di posti disponibili, cioè diversi da quelli messi a concorso per l’accesso ai ruoli provinciali con l’O.M. n.153 del 2000, ai quali aspiravano i ricorrenti; comunque il Provveditore avrebbe dovuto sospendere l’utilizzazione dei posti e non utilizzarli tutti per lo scorrimento delle graduatorie, così annullando la riserva dei posti attribuita dal citato art.45 comma 8 ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, per l’anno scolastico 2000-2001. Se poi il Decreto Ministeriale avesse inteso sospendere l’applicazione della riserva prevista dalla legge, il decreto sarebbe illegittimo.

     Secondo la sentenza appellata, il Provveditore agli Studi di Brindisi, con il proprio decreto 2 aprile 2001 n.26644, avrebbe correttamente applicato il Decreto Ministeriale ripartendo il contingente di posti assegnato ed individuando le graduatorie che sarebbero state utilizzate nonché la misura dell’utilizzazione, cioè dello scorrimento. Inoltre, sempre secondo i primi giudici, indipendentemente dalla pubblicazione all’albo dell’ufficio scolastico di detto decreto, i ricorrenti ne sarebbero venuti a conoscenza a seguito del deposito in giudizio avvenuto il 3 settembre 2001, individuando così l’assetto di interessi determinato dal Decreto Ministeriale e da quello Provveditoriale, nonché i beneficiari di tale assetto, cioè i soggetti inclusi nelle graduatorie permanenti delle varie qualifiche fino alla posizione corrispondente al numero di posti che il Provveditore agli Studi aveva disposto di coprire con ogni graduatoria; senza però avere notificato il gravame ad alcuno dei controinteressati nel termine di giorni sessanta dalla data di tale conoscenza del Decreto Provveditoriale, acquisita a seguito del deposito in giudizio il 3 settembre 2001. Ne sarebbe derivata l’inammissibilità del gravame proposto avverso il Decreto Provveditoriale e l’improcedibilità dell’impugnazione rivolta avverso il Decreto Ministeriale.

     Con l'appello notificato il 21 marzo 2002, i nominati in epigrafe deducono violazione di legge ed eccesso di potere, contestando la soluzione data dal primo giudice alle questioni pregiudiziali e riproponendo le censure già dedotte in primo grado.

     Si è costituita l'amministrazione intimata, controdeducendo esclusivamente sulle questioni pregiudiziali affrontate nella sentenza appellata.

     La sezione ritiene preliminarmente che il ricorso di primo grado non sia inammissibile, come affermato dal primo giudice, per mancata notifica ai controinteressati.

     Difatti, il decreto ministeriale impugnato n. 262 del 23 novembre 2000 si era soltanto limitato a sospendere per l'anno 2000/2001 l'applicazione della riserva in favore dei lavoratori socialmente utili, pur procedendo, con l'ordinanza ministeriale n. 153 del 30 maggio 2000, all'assunzione riservata del personale ATA. Pertanto, dall'accoglimento della domanda avanzata nel presente giudizio, nessun danno potrebbero subire gli appartenenti a quest'ultima categoria, cui pertanto non era onere dei ricorrenti in primo grado notificare il ricorso introduttivo.

     Nel merito, si rivela, viceversa, fondata la dedotta violazione dell'articolo 45, ottavo comma, della legge 17 maggio 1999 n. 144 e dell'articolo 2, primo comma dell'ordinanza ministeriale n. 153 del 30 maggio 2000, nella parte in cui vi è prescritto che i posti messi a concorso ivi indicati siano assegnati con riserva del 30% a favore dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 1° dicembre 1997 n. 468 (la riserva riguarda le assunzioni – effettuate dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e da quelli che svolgono attività in una o più regioni, dalle province, dai comuni e dalle unità sanitarie locali - dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, mediante selezioni, ai sensi dell’art. 16 della L. 28 febbraio 1987 n. 56, effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego).

     L'accoglimento dell'appello, in totale riforma della sentenza appellata, conduce all'accoglimento del ricorso di primo grado ed all'annullamento in parte qua degli atti impugnati.

     Le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l'appello, ed annulla in parte qua gli atti impugnati in primo grado, in riforma della sentenza appellata.

     Compensa le spese di giudizio.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, addì 9 luglio 2002 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Sesta - riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Giorgio GIOVANNINI    Presidente

Sergio SANTORO     Consigliere Est.

Luigi MARUOTTI     Consigliere

Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI  Consigliere

Lanfranco BALUCANI    Consigliere 

Presidente 

Consigliere       Segretario 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

il.....................................

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  

al Ministero.............................................................................................. 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 

                                    Il Direttore della Segreteria

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