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La percentuale di assunzioni da destinare alle categorie protette scatta in ogni caso
Invalidi riservisti, assunzioni piu' facili

(Cassazione 1903/2007)

L’assunzione degli invalidi e degli orfani per lavoro (categorie protette) va effettuata ogni volta che vengono disposte le immissioni in ruolo del personale della scuola. Fino a quando non si raggiunge il numero massimo dei posti loro riservati in organico.

E le assunzioni riservate vanno effettuate anche se le graduatorie dei precari più anziani non sono ancora esaurite.

Così ha deciso la sezione lavoro della Corte di Cassazione, con una sentenza depositata l’11 settembre 2007.

Il caso riguardava una docente collocata nella III fascia delle graduatorie permanenti, alla quale era stata negata l’assunzione perché non risultavano esaurite le graduatorie di I e II fascia.

L’insegnante aveva presentato ricorso al giudice ordinario ottenendo l’assunzione. Ma l’amministrazione scolastica aveva continuato ad impugnare i provvedimenti fino alla Cassazione. Dove è risultata soccombente in via definitiva, perché anche i giudici di legittimità, dopo la Corte d’Appello, hanno rigettato il ricorso, affermando il diritto della docente ad essere assunta in via prioritaria in quanto appartenente a una categoria protetta.

La tesi dell’amministrazione si basava su di un parere del Consiglio di Stato del 2000, secondo il quale le graduatorie dei precari della scuola, essendo suddivise in fasce, funzionano come se si trattasse di compartimenti stagni. E dunque, prima di passare all’assunzione dei riservisti collocati nella III fascia, secondo l’amministrazione, è necessario effettuare tutte le assunzioni dei docenti collocati nella I e nella II fascia. E solo dopo l’esaurimento di queste due fasce è possibile procedere all’assunzione dei docenti di III fascia, a prescindere dal fatto che appartengano a categorie protette oppure no.

La Cassazione, però, non ha condiviso questo orientamento e ha affermato che l’assunzione dei riservisti va effettuata in ogni caso, senza tenere conto della fascia di appartenenza. Come se si trattasse di un’unica graduatoria.

CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza 11 settembre 2007 n. 19030

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16 aprile 2004 la Corte d'appello di Firenze, confermava la statuizione n. 777/2002 del Tribunale di Pisa, con cui era stato riconosciuto il diritto, ai sensi della legge n. 68 del 1999 [1], della signora C. S., orfana di genitore deceduto per causa di servizio, all'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato relativamente alla classe di lingua e letteratura inglese A/346 a partire dall'anno scolastico 2001/2002.

La Corte territoriale - disattesa in primo luogo la eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica - rigettava la tesi del medesimo Ministero per cui risultando l'interessata inserita nella terza fascia di cui alla legge333/2001 [2], non poteva essere preferita, nell'assunzione, ai candidati collocati in prima fascia, dalla quale si era attinto per le classi di concorso A/345 e A/346 sul rilievo che la suddivisione dell'unica graduatoria provinciale in scaglioni suddivisi in fasce in base al solo dato temporale di ottenimento dell'idoneità (art. 1 legge 333/2001), non poteva essere di ostacolo al diritto degli appartenenti alle categorie protette ad essere preferiti in base al solo fatto della idoneità e della collocazione in graduatoria; nella specie era pacifico che la S. risultava la prima idonea appartenente alla categoria protetta, da assumere per il raggiungimento della quota di riserva.

Avverso detta sentenza il Ministero soccombente propone ricorso affidato a due motivi.

Resiste la S. con controricorso illustrato da memoria.

Il primo motivo di ricorso concernente il difetto di giurisdizione, è stato già rigettato dalle sezioni unite di questa Corte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il secondo motivo di ricorso il Ministero denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 401 del d.lvo 297/94, come modificato dalla legge 124/99; di quest'ultima legge e dei decreti ministeriali 27.3.2000, 146/2000, nonché della legge 333/2001 di conversione del DL 255/2001 [3] perché erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che la graduatoria del comparto scuola è unica e che la ripartizione a scaglioni, attenendo ad esigenze estranee alla legge 68/99, non potrebbe costituire una forma di sbarramento dei diritti dei ríservatari, mentre il Consiglio di Stato aveva invece affermato che la priorità riservata ai soggetti protetti opera nell'ambito dello scaglione di appartenenza e non invece con riguardo alla generalità dei soggetti inseriti in graduatoria, come confermato dall'art. 1 della citata legge 333/2001.

Il ricorso non merita accoglimento.

Le sezioni unite di questa Corte [4], con la sentenza n. 4110 del 22/02/2007, decidendo un caso del tutto analogo a quello in esame, hanno affermato che, qualora nell'impiego pubblico privatizzato ricorrano le condizioni previste dall'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di previsione delle quote di riserva relative alle assunzioni obbligatorie, la conseguente graduatoria, che viene formata in presenza dei requisiti di legge, vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti "riservati", ed hanno disatteso le argomentazioni del Ministero per cui le nomine degli appartenenti alle categorie protette rilevano solo all'interno di "ciascun scaglione" di appartenenza.

La Corte ha infatti rigettato il motivo di ricorso con cui si sosteneva che, se si fosse riconosciuta al riservista l'assunzione in ruolo, pur essendo lo stesso inserito nella terza fascia, si sarebbe finito per attribuire allo stesso il possesso dei requisiti richiesti agli aspiranti docenti di seconda fascia, con un loro pregiudizio in relazione alla ammissione in ruolo.

Fermo restando che in quel caso, come nel caso in esame, rimaneva da assegnare un posto di invalido, rimasto privo di copertura, per non essere incluse nella seconda fascia persone appartenenti alle classi protette, hanno affermato le sezioni unite che l'obbligo della pubblica amministrazione a ricoprire il posto riservato all'invalido non poteva in alcun modo essere eluso, atteso che non si confliggeva né con il principio delle diverse graduatorie separate di merito (corrispondenti alla diverse fasce), né con il principio meritocratico, posto a base di dette graduatorie, per essersi creata la necessità di assegnare un posto nella quota riservata e per non riscontrarsi nella fascia, superiore a quella in cui era collocato l'interessato, persone appartenenti alle categorie protette aventi, come tali, titolo per concorrervi.

Pertanto, ha soggiunto la Corte di legittimità, mentre l'Amministrazione scolastica non può attingere gli aspiranti "riservatati o non" da una successiva graduatoria prima dell'esaurimento di quella precedente della "stessa specie", è invece obbligata ad attingere gli invalidi dall'apposita graduatoria per coprire quei posti che, riservati ai sensi della L. n. 68 del 1999, art. 3 [5], rimarrebbero altrimenti illegittimamente scoperti, mentre ogni diversa opinione finirebbe per eludere il dettato legislativo e per disattendere la tutela apprestata ai disabili dal dettato costituzionale, perché legittimerebbe - ad esempio nei casi in cui le fasce di merito fossero composte di più aspiranti e solo nell'ultima fossero collocati uno o più disabili - una completa disapplicazione delle quote di riserva di cui alla L. n. 68 del 1998, art. 3.

E' stato così disatteso il contrario principio espresso dalla sentenza della sezione lavoro n. 27600 del 29/12/2006, per cui la quota di riserva in favore dei disabili opererebbe nell'ambito delle singole fasce, perché il diritto di priorità nell'assunzione, in favore del docente disabile, non può che riguardare la graduatoria concorsuale della quale sia risultato vincitore.

La sentenza impugnata che si è attenuta al principio enunciato dalle sezioni unite si sottrae dunque a tutte le censure che le sono state mosse in questa sede di legittimità, per cui il ricorso va rigettato.

Le oscillazioni giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2007.

Depositato in cancelleria l'11 settembre 2007.

NOTE

[1] E’ la legge che dispone l’accantonamento di una percentuale di posti da destinare all’assunzione degli invalidi o di altre categorie protette: la cosiddetta quota di riserva.

[2] Si tratta di un elenco di aspiranti docenti dove venivano collocati i precari più giovani. Le graduatorie permanenti, oggi trasformate in elenchi ad esaurimento, erano suddivise in tre fasce. Nella prima venivano collocati i precari che erano già inseriti nelle vecchie graduatorie del doppio canale: un ulteriore elenco di abilitati all’insegnamento in vigore prima della legge 124/99. Nella seconda fascia, i precari che avevano maturato i requisiti per entrare nelle vecchie graduatorie del doppio canale al 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge 124.

E infine, nella terza fascia tutti gli altri precari abilitati che non erano in possesso dei requisiti per entrare nella seconda o nella prima fascia.

[3] La normativa citata è quella che regola la compilazione delle graduatorie permanenti. Si vedrà in seguito che il Ministero della pubblica istruzione contesta la tesi dei giudici di merito sulla base di un parere del Consiglio di Stato emesso nel 2000. Parere non condiviso dalla Cassazione che confermerà le sentenze di merito.

[4] La Corte di Cassazione decide a Sezioni Unite quando è necessario orientare la giurisprudenza. La funzione svolta dalle Sezioni Unite viene definita dagli addetti ai lavori funzione nomofilattica.

A seguito di tali pronunce in forma plenaria, la giurisprudenza si adegua informando tutte le decisioni successive all’insegnamento delle Sezioni Unite.

[5] Fissa la percentuale di assunzioni da riservare agli invalidi civili nell’ordine del 7%.

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