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Pensione di anzianità: requisiti maturati al 31.12.2007

Diritto certificato - Legge 243/2004

Ai sensi dell’art.1 comma 3 della legge 243/04 di riforma delle pensioni, i lavoratori (dipendenti pubblici e privati) che maturano entro il 31.12.2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla previgente normativa (57 anni di età anagrafica e 35 di anzianità contributiva), conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo le medesime preesistenti disposizioni di legge e possono chiedere all’Ente di appartenenza il certificato di tale diritto che consentirà loro di esercitarlo in ogni momento, indipendentemente da qualsiasi modifica normativa che nel frattempo dovesse intervenire.

Al fine di fornire precisazioni essenziali per individuare il maturato o maturando diritto al trattamento di pensione secondo la preesistente normativa, fino all’anno 2007, e in base alla nuova riforma, a partire dall’anno 2008, si riporta di seguito un prospetto sinottico, facendo presente che:

  1. per le lavoratrici resta in ogni caso valida, anche a partire dal 2008, la facoltà di chiedere la cessazione dal servizio per il limite di età di 60 anni (in tal caso il diritto a pensione si consegue con almeno 20 anni di anzianità contributiva);
  2. per esse, in via sperimentale fino al 31.12.2015, è confermata la possibilità, a partire dal 2008, di conseguire il prepensionamento con 35 anni di contributi e 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome), ma in tal caso devono optare per la pensione calcolata con il sistema contributivo.

Per determinare la misura della pensione:

  1. si applica il criterio di calcolo “retributivo” per chi, alla data del 31.12.1995, può contare su almeno 18 anni di contributi (compresi i contributi figurativi, da riscatto e ricongiunzione);
  2. si applica il criterio misto (cioè retributivo per l’anzianità maturata fino al 31.12.1995; contributivo per i periodi di attività successivi al 1° gennaio 1996) per chi ha meno di 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995;
  3. per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2006 si applica, invece, il solo criterio contributivo;
  4. per il personale della scuola la finestra d’uscita è unica e coincide con l’inizio dell’anno scolastico (1° settembre) anche se i requisiti per la cessazione dal servizio si maturano entro il 31 dicembre dell’anno d’interesse.
ANNO Età anagrafica +35 anni di anzianità contributiva Anzianità contributiva a prescindere dall’età anagrafica
2007 57 39
2008 60 40
2009 60 40
2010 61 40
2011 61 40
2012 61 40
2013 61 40
2014 (vedi nota 1) 62 40
     
Nota 1) Art. 1-comma 7 legge 243/04- possibile differimento della decorrenza dell’incremento dei requisiti anagrafici a data successiva al 2014 in caso di risparmio di spesa per effetto delle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento (Verifica da effettuarsi nell’anno 2013)
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