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Riconoscimento EQUIPOLLENZA titoli di studio conseguiti all'estero

Requisiti richiedente
La dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio stranieri può essere rilasciata nei confronti dei seguenti soggetti:
1) lavoratori italiani all'estero o loro congiunti,
2) cittadini italiani per matrimonio,
3)cittadini italiani per naturalizzazione,
4) profughi italiani
Documentazione da presentare
a) domanda di equipollenza con diploma di scuola secondaria di 1° o 2° grado;
b) certificato di cittadinanza italiana (o dichiarazione consolare);
c) titolo di studio in originale o copia autenticata con traduzione del diploma in lingua italiana (certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese di provenienza o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare del paese dove il documento è stato formato, operante in Italia), legalizzazione della firma del capo d'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio (da parte dell' autorità diplomatica o consolare italiana operante nel paese straniero dove il documento è stato formato), dichiarazione (da parte delle suddette autorità) dalla quale risulti: la posizione giuridica della scuola frequentata all'estero (se statale, legalmente riconosciuta o privata, con chiara indicazione del gestore della scuola stessa), il valore degli studi compiuti all'estero (durata, ordine e grado degli studi ai quali il titolo si riferisce), la validità ai fini della prosecuzione degli studi, dell'assunzione a posti di lavoro o di impiego e infine solo per i diplomi di scuola secondaria di 2° grado, il sistema di valutazione (minima e massima) usato nelle scuole estere dove si sono svolti gli studi superiori;
d) atti e documenti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana ai fini dell'eventuale esenzione della prova integrativa di italiano (attestazione di frequenza a corsi con insegnamento della lingua italiana, partecipazione ad attività culturali italiane, prestazioni lavorative presso istituzioni o ditte o aziende italiane...);
e) attestazione dell'Ufficio consolare italiano del paese straniero di provenienza, da cui risulti lo status di lavoratore italiano all'estero (o suo congiunto) con la precisazione del periodo di permanenza all'estero (i congiunti di un lavoratore italiano all'estero devono allegare anche uno stato di famiglia dal quale risulti il rapporto di parentela con il lavoratore stesso);
f) solo per i cittadini italiani per matrimonio o naturalizzazione - certificato del paese straniero di origine rilasciato prima del matrimonio oppure certificato dove risulti la condizione di cittadino straniero precedente al matrimonio rilasciato dall'autorità competente del paese straniero d'origine o dell'autorità diplomatica o consolare del predetto paese operante in Italia;
ed inoltre (solo per la domanda di equipollenza con il diploma di scuola secondaria di 2° grado):
g) programma delle materie rilasciato dalla scuola o dalle competenti autorità educative nazionali o locali straniere tradotto in lingua italiana (come sopra specificato per la traduzione del diploma) o desunto, da parte delle autorità diplomatiche o consolari, da pubblicazioni ufficiali dei relativi stati esteri;
h) curriculum studi redatto dall'interessato e distinto per anni scolastici indicante: le materie studiate per ciascuna classe frequentata con esito positivo, l'esito favorevole degli esami finali, le eventuali esperienze di lavoro maturate in connessione con il titolo di studio;
i) ogni altro titolo o documento (tradotto in italiano) che il richiedente ritenga utile presentare a prova dei dati del curriculum studi.
Modelli di domanda di equipollenza nei due casi di:
1) cittadino italiano per matrimonio o per naturalizzazione, come dall'art. 381 del Decreto Legislativo n. 297 del 16/4/94 (vedi allegati)
2) lavoratore italiano emigrato, oppure congiunto, come dall'art. n. 379 del del Decreto Legislativo n. 297 del 16/4/94 (vedi allegati)
Normativa di riferimento
Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 6.4.95 n. 190 e Decreto Legislativo n. 297 del 1994, vedi allegati
Termine presentazione della domanda
non esiste una data di scadenza, la domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno
Allegati
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