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Privacy. Il Garante e il Giudice concordano:
tutti i dati vanno consegnati ai Sindacati

Circolano da alcune parti notizie, su argomenti non nuovi (la tutela dei dati personali introdotta con il Dlgs 196/2003) e segnatamente sulla consegna ai Sindacati dei nominativi e delle somme erogate ai fini della Contrattazione di scuola, che hanno bisogno di una puntualizzazione.

Per evitare equivoci e confusioni ricordiamo le “coordinate normative” che regolano la tutela dei dati personali. Innanzitutto va detto che sia il Garante che il Giudice del Lavoro concordano sul fatto che i dati relativi a incarichi, nominativi, somme erogate debbono essere consegnati ai Sindacati.

La tutela dei dati personali è un diritto del cittadino che si esercita ora anche nelle scuole. I dati si suddividono in:

  • dati personali, cioè i dati comuni (abitazione, sede, ecc) o i dati identificativi (anagrafici);
  • dati sensibili (dati personali idonei a rivelare l’origine razziale, le convinzioni religiose filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni a carattere religiosi, filosofico, politico e sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale);
  • dati giudiziari (casellario giudiziale, sanzioni amministrative ecc).

I dati di cui ci stiamo occupando ai fini della contrattazione e delle relazioni sindacali di scuola sono dati personali (cioè comuni e/o identificativi) e sono necessariamente a disposizione della scuola per il trattamento anche a beneficio degli interessati (scadenze, notifica di provvedimenti, comunicazioni di servizio) e per il loro trattamento non è necessario l’autorizzazione degli interessati.

Il Garante di recente, in una risposta del 26 maggio 2006 ad un quesito circa l’applicazione della normativa di cui all’articolo 6 CCNL Comparto scuola, ha precisato che il Garante stesso “cura la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità attraverso atti e provvedimenti di carattere generale da cui è possibile trarre valide indicazioni anche per la soluzione di singoli quesiti come quelli proposti”. Non dirime, cioè, singole questioni. Ma, fatta tale precisazione, ed in ragione di ciò, dice ancora: “Per ciò che concerne la materia di interesse, si rappresenta che il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici è disciplinato dagli articoli 18 e seguenti del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L.vo 196/2003). In particolare, ai sensi dell’art. 19 comma 3 la comunicazione di dati da parte dei soggetti pubblici a privati o la diffusione, è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento.”

Dunque, il Garante, nel rimandare ai provvedimenti di carattere generale, come ad esempio l’autorizzazione data ai datori di lavoro per il trattamento dei dati dei dipendenti, ha puntualizzato che occorre semplicemente applicare la legge.

Cosa si intende per applicare la legge è stato spiegato recentemente da un Giudice del Lavoro che si è pronunciato sull’argomento che stiamo trattando.

In una sentenza non lontana nel tempo il Tribunale di Camerino (n. 165/4 del 9.1.2006) ha condannato l’Amministrazione della scuola perché aveva sistematicamente rifiutato la consegna alla RSU di tutta la documentazione relativa al fondo di istituto (nomi, cifre, composizione ecc). Il giudice, nell’accogliere il ricorso presentato dalla FLC Cgil, dalla Cisl Scuola e dallo Snals di Macerata, ha evidenziato come la condotta “ ostruzionistica” posta in essere dal Dirigente scolastico di persistente rifiuto nel consegnare alla RSU tutta la documentazione relativa all’utilizzo del fondo con l’indicazione di tutti i nominativi, attività, impegni orari e relativi compensi si configura come comportamento antisindacale ai sensi dell’ex art. 28 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) perché “lesiva delle prerogative riconosciute alle organizzazioni sindacali in una materia particolarmente delicata come quella della gestione e distribuzione delle risorse finanziarie della scuola”.

Il Giudice di Camerino ha stigmatizzato l’Amministrazione scolastica che aveva fornito informazioni di carattere generico rifiutandosi di consegnare come invece richiesto dalla RSU un prospetto analitico dei nomi dei lavoratori che avevano avuto accesso al fondo con le attività singolarmente svolte opponendo motivi di riservatezza. Ma anche su quest’ultimo punto il Giudice ha affermato che la normativa contrattuale (art. 6 Ccnl) non lascia alcun dubbio “sulla doverosità dell’ostensione dei prospetti riepilogativi, ma necessariamente dettagliati e che il comportamento dell’Amministrazione non trova inoltre alcuna giustificazione, neppure nelle asserite esigenze di privacy “.

E’ evidente che ai fini dell’argomento che stiamo trattando (relazioni sindacali) sia i nominativi sia le cifre corrisposte al personale a titolo di salario accessorio sono necessariamente nella disponibilità di trattamento da parte della scuola (ad esempio ai fini delle informative sindacali).
Infatti, il Garante della Privacy in questi anni ha sempre autorizzato i datori di lavoro (e giuridicamente il Dirigente scolastico lo è) al trattamento dei dati personali nel rapporto di lavoro (autorizzazione 1/2004 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2004).

Ne consegue che il loro utilizzo, pubblicazione e consegna alle Organizzazioni sindacali rientra fra i dati necessariamente autorizzati dai soggetti interessati secondo le norme previste dalla Legge sulla Privacy. Anzi, è proprio la Legge sulla Privacy a consentire un’utilizzazione mirata dei dati per gli scopi dell’istituto. In questo caso scopo dell’istituto è il perseguimento di buone relazioni sindacali a tutela dei lavoratori e degli altri soggetti interessati.
Di conseguenza il Dirigente scolastico - che in base all’art. 6 del Ccnl è tenuto all’informativa alla RSU dei nominativi e delle cifre corrisposte - trova nella Legge sulla Privacy anche una sua tutela personale.

Fin qui la questione sembrerebbe senza contestazione se non fosse per i detrattori della contrattazione per i quali poiché il contratto nazionale di lavoro non è né una legge né un regolamento nominativi e cifre non vanno dati alle RSU. Ma questo ha senso solo se si nega che è stata proprio la Legge (T.U. 165/2001 e Legge 300/70) ad istituire le RSU ed a rinviare ai Contratti Collettivi Nazionali la definizione degli ambiti della contrattazione integrativa e le regole per lo svolgimento delle relazioni sindacali.

In pratica non riconoscere all’art. 6 del Ccnl 2002 tale competenza significa automaticamente non ottemperare a precise disposizioni di legge come d’altronde afferma il Giudice di Camerino.
Per completezza d’informazione si rammenta che le norme previste dalla legge sulla trasparenza, la n. 241/90, come integrata dalla Legge n. 15/2005, in materia di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, restano pienamente in vigore (vedi art. 59 del codice sulla Privacy).

Roma, 12 giugno 2006

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