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Supplenze brevi - Durata dei contratti nei periodi di interruzione delle attivita' didattiche

L’ARAN e le OO.SS., il 30/3/2006, hanno sottoscritto un Accordo interpretativo dell’art.37 del CCNL del 24/7/2003, in merito alla durata dei contratti a tempo determinato.

Alla luce di tale interpretazione autentica riteniamo utile divulgare le seguenti note:

  1. l’art 37 disciplina la durata del contratto a tempo determinato del personale docente supplente (per brevi periodi) allorché l’assenza del titolare comprenda, in parte o in tutto, i periodi di interruzione della attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali e quant’altro);
  2. la norma in parola così recita: << .. qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino ad una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza.>>. L’art. 58, relativo al personale supplente ATA, rinvia, per la fattispecie, al precedente art. 37, per cui quanto esposto deve essere riferito anche a detta tipologia di personale;
  3. il problema interpretativo, posto all’ARAN, riguardava la tipologia dell’assenza, cioè se: a) l’assenza continuativa poteva anche essere riferita a più richieste del titolare, purché, ovviamente, non intervallate da periodi di rientro in servizio del titolare stesso (più assenze senza soluzione di continuità); b) se le assenze potevano anche riferirsi a motivazioni diverse. L’interpretazione autentica risponde positivamente ai due quesiti. Per cui, al fine del diritto ad un unico contratto comprensivo anche dei periodi, posti al suo interno, di sospensione delle attività didattiche, valgono anche le assenza richieste in più volte, senza soluzione di continuità, a prescindere dalla motivazione dell’assenza stessa;
  4. quando tale normativa era disciplinata da norme regolamentari unilaterali dell’Amministrazione, l’allora MPI, nell’OM n.371 del 29/12/1994 (per il personale docente supplente) e nell’OM n. 59 del 21/12/1994 (per il personale ATA supplente), precisò che tali assenze dovevano essere continuative e che, in caso di cessazione di queste all’interno del periodo di sospensione delle attività didattiche, l’eventuale proroga, senza soluzione di continuità, dell’assenza stessa doveva essere preventivamente comunicata prima dell’inizio del periodo di sospensione delle lezioni (disposizione di non facile applicazione !). Per effetto della “contrattualizzazione” di tale materia, la normativa richiamata non è più in vigore, quindi deve essere unicamente applicato il CCNL con le precisazioni intervenute con la procedura “dell’interpretazione autentica” (*);
  5. per meglio chiarire la questione facciamo un esempio, riferito alle prossime “vacanze natalizie” (dal 24/12/2006 al 7/1/2007, compresi). Supponiamo che il titolare (docente o ATA) risulti assente dal 12/12/2006 al 28/12/2006 (quindi con rientro in servizio dal 29/12/2006), per cui, correttamente, l’Amministrazione stipula un iniziale contratto con scadenza il 23/12/2006. In tale caso, se il titolare dal 29/12/2006 riassume servizio (ancorché formalmente se trattasi di personale docente), pur rinnovando l’assenza alla ripresa delle attività didattiche (8/1/2007), anche per un periodo superiore a sette giorni, il supplente non ha diritto alla “copertura” contrattuale per tutto il periodo della sospensione delle lezioni (**). Se, invece, il titolare dal giorno 29/12/2006 rinnova la richiesta di assenza, quindi senza soluzione di continuità (anche per altra motivazione rispetto alla precedente assenza), con prolungamento di questa almeno fino al settimo giorno dalla ripresa delle attività didattiche (quindi almeno fino al 13/1/2007 compreso, essendo il giorno 14 gennaio festivo), il supplente ha diritto ad un contratto continuativo dal 12/12/2006 al 13/1/2007, in virtù della spettante proroga dal 24/12/2006 al 13/1/2007. Precedentemente, in base alla “vecchia” e non più vigente normativa ministeriale, l’allora nomina continuativa (dal 12/12 al successivo 13/1) sarebbe stata lecita se e solo se il titolare avesse comunicato, entro il 23/12 (ultimo giorno di attività didattica antecedente l’inizio della sospensione natalizia) la sua volontà di prolungare l’assenza, senza soluzione di continuità, fino ad almeno 7 giorno dopo la ripresa delle attività didattiche. Adesso, con l’interpretazione autentica di cui si è detto, tale condizione non è più richiesta (**), pertanto il supplente ha diritto ad una proroga, senza soluzione di continuità, del suo contratto dal 24/12/2006 al 13/1/2007;
  6. la “proroga” del contratto pone però dei problemi pratici, in quanto avviene a posteriori, cioè dopo l’inizio del periodo di sospensione delle attività didattiche, e i problemi, in ordine all’espletamento del servizio in detto periodo, sono diversi se trattasi personale docente o ATA. Per quanto riguarda il personale supplente docente, con riferimento all’esempio di cui al punto 5, il problema è risolto dal fatto che questo, durante il periodo di sospensione delle lezioni, pur formalmente in servizio, non è obbligato ad una mera presenza “fisica”, per cui la proroga del contratto non interferisce, di fatto, con la mancata presenza a scuola nei giorni 27 e 28 dicembre (il 24, il 25 e il 26 dicembre sono giorni festivi). Più delicato è il problema del personale supplente ATA. Infatti (sempre con riferimento all’esempio del punto 5), i giorni 27 e 28 dicembre il supplente ATA non è in servizio, in quanto il suo contratto sarebbe scaduto il giorno 23/12/2006, è solo a posteriori (dal 29/12/2006) che la scuola è a conoscenza del suo diritto alla proroga del contratto, quindi, pur rimanendo fermo il diritto del supplente alla proroga del contratto dal 24/12/2006 al 13/1/2007, come si può giustificare la non presenza in servizio nei giorni 27 e 28 dicembre (giacché per il personale ATA non ha rilevanza la sospensione delle lezioni) ?. Le soluzioni potrebbero essere queste: a) in caso di giorni di ferie maturate e non godute queste sono attribuite d’ufficio il 27 e il 28 dicembre, similmente si può operare in caso di giorni da recuperare per orari maggiorati svolti precedentemente; b) in caso in cui non siano stati maturati (o siano già stati utilizzati) i giorni di ferie o di recupero o, ancora, questi non risultino sufficienti, la scuola potrebbe recuperare i due giorni di mancato servizio (o una parte di essi) detraendoli dalle ferie o dai recuperi “maturandi” (futuri) o, ancora, facendo svolgere al supplente un orario maggiorato nel proseguo del servizio da effettuare (tramite necessario accordo con il lavoratore e le RSU). E se la durata del contratto del supplente non fosse sufficiente per recuperare i due giorni di mancato servizio ? Questo è il caso più problematico da risolvere, infatti: non ci appare legittimo il ricorso ad una trattenuta per il lavoro non effettuato, né l’assegnazione d’ufficio di giorni di permesso non retribuiti che, tra l’altro non sarebbero nemmeno validi ai fini della carriera, essendo una mancata prestazione di lavoro non imputabile al supplente. Ovviamente anche la presentazione a posteriori di una certificazione medica, per ovvie ragioni di legittimità, non è percorribile. Quindi la soluzione, allo stato attuale delle norme contrattuali, non può essere che quella del riconoscimento giuridico ed economico di tali giorni, pur in presenza di una mancata prestazione lavorativa, in quanto, lo ribadiamo, non imputabile alla volontà del lavoratore e non programmabile. E’ evidente che tale soluzione è per certi aspetti paradossale (e sperequativa rispetto a quei supplenti che, per la durata del contratto, sono messi nella condizione di recuperare i giorni non lavorati). La soluzione più equa sarebbe quella di permettere l’opzione tra il recupero o l’utilizzo di giorni di ferie con l’opzione di riconoscimento ai fini della carriera (giuridico) ma senza retribuzione, soluzione, al momento non utilizzabile stante la mancata specifica previsione nel CCNL;
  7. infine si deve far osservare che, soprattutto per il personale ATA (per quanto argomentato nel punto 6), le scuole dovrebbero preavvisare il personale supplente, con scadenza del contratto individuale il 23 dicembre 2006, di tenersi reperibile durante il periodo della sospensione delle attività didattiche, qualora sia prevedibile un prolungamento dell’assenza del titolare, tale da legittimare la proroga del contratto comprensiva di tutto il periodo di interruzione delle lezioni. Di contro se, con riferimento all’esempio, il giorno 29 dicembre il supplente non fosse reperibile la soluzione ai problemi elencati nel punto 6, diventerebbe ancor più complessa (aumentando i giorni non lavorati da recuperare).

Note

(*) Le interpretazioni autentiche, per loro natura, hanno effetto retroattivo. Infatti non sono modifiche e/o integrazioni alle norme contrattuali (in tal caso avrebbero decorrenza dalla data della loro emissione a da quando indicato al loro interno), ma ci dicono come la norma contrattuale deve essere applicata dal momento della sua vigenza. Quindi per, la fattispecie , la validità implicitamente coincide con l’inizio del periodo di validità del CCNL per le norme che dipendono dal calendario scolastico: cioè dal 1° settembre 2003.

(**) Ricordiamo che l’istituto della “conferma”, che attiene alla stipula di un nuovo contratto al supplente in servizio fino al giorno antecedente un periodo di sospensione delle attività didattiche, qualora il titolare sia nuovamente assente alla ripresa delle lezioni, si applica solamente al personale docente al fine di garantire la “continuità didattica” (posta più a tutela dell’utenza cha a quella dell’insegnante). Il personale ATA ha diritto alla “conferma” solamente nel caso in cui due distinti periodi di assenza del titolare siano intervallati dal “giorno libero” (laddove previsto) e/o da giorni festivi (cfr. CM prot. n.1004 del 21/7/2006).

(in allegato: Testo del Verbale ARAN-OO.SS. del 30/3/2006)

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 37, COMMA 3, DEL CCNL 24.7.2003 DEL COMPARTO SCUOLA, RICHIESTA DAL GIUDICE DEL LAVORO DI MESSINA.

(Roma 30 marzo 2006)

In esito alla richiesta di interpretazione autentica presentata dal Giudice del Lavoro di Messina, dott. Fabio Conti, concernente l'art. 37, comma 3, del CCNL 24.7.2003 del Comparto Scuola, in data 30 marzo 2006, alle ore 10,00, le parti sottoscrivono l'allegata ipotesi di Accordo.

L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni nella persona di Dott. Antonio Guida ..... firmato .....

le Confederazioni sindacali:

CGIL firmato

CISL firmato

UIL firmato

CONFSAL firmato

le Organizzazioni sindacali:

FLC/CGIL firmato

CISL scuola firmato

UIL scuola firmato

CONFSAL – SNALS firmato

Premesso che il Tribunale Civile di Messina – Sezione Lavoro – in relazione alla causa di lavoro R.G. n. 4662/2004, con ordinanza del 2.2.2006 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio le parti firmatarie del CCNL del 24/7/2003 del comparto scuola debbano esprimersi sul se l'espressione letterale "si assenti in un'unica soluzione" dell'art. 37, comma 3, del predetto contratto vada estesa a qualunque ipotesi in cui l'assenza, ancorché rapportabile a più richieste temporalmente distanziate, sia comunque priva di soluzione di continuità.

Considerato che quanto sopra sostanzia una richiesta di interpretazione autentica da rendere ai sensi dell'art. 64 del d.lgs n.165/2001;

Le parti firmatarie dei relativi CCNL sottoscrivono il seguente Accordo di interpretazione autentica nel testo che segue:

"L'art. 37, comma 3, del CCNL del 24/7/2003 del comparto scuola prevede che, nella costituzione del rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato, vada computato anche il periodo intercorrente la sospensione delle lezioni, qualora l'assenza del docente titolare venga effettuata, senza soluzione di continuità, per uno spazio temporale che inizi da una data anteriore di almeno 7 giorni la sospensione delle lezioni e cessi ad una data non inferiore a 7 giorni successivi la ripresa delle medesime. Rileva, pertanto, esclusivamente l'oggettiva sussistenza delle predette circostanze, unitamente all'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo."

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