UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Le novità del contratto integrativo 20 luglio 2003.
(A cura di Americo Campanari)

Sottoscritto il nuovo contratto integrativo sulle utilizzazioni del personale della scuola. La sottoscrizione è avvenuto con grave ritardo per responsabilità dell’amministrazione che ha avviato la trattativa solo in data 11 giugno 2003. Questo contratto si colloca in un quadro di vertenza aperta con il Governo e con il Ministro dell’Istruzione sugli organici della scuola ed in un quadro di grande sofferenza nelle scuole e tra i lavoratori, rispetto alla qualità del servizio e alla sede di lavoro a causa dei tagli e per i guasti determinati dalla riconduzione delle cattedre a 18 ore sul versante della continuità dell’insegnamento nelle singole classi e nella varie discipline. La sottoscrizione del contratto che regola solo i diritti, i criteri, le modalità e le procedure di utilizzazione del personale, non fa venire meno l’impegno del sindacato sulla politica degli organici e sul piano delle vertenze aperte con il governo, a partire dalla predisposizione del prossimo DPEF e a partire dalla prossima finanziaria. Il contratto stesso potrà poi essere integrato a livello regionale, in particolare per ciò che attiene il piano delle disponibilità per le successive operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale e per le operazioni di conferimento delle supplenze per l’intero anno scolastico. Nel corso della trattativa, come sindacati abbiamo preteso che l’Amministrazione esplicitasse in una specifica dichiarazione che alleghiamo, gli impegni da assumere nella imminente circolare per la definizione dell’organico di fatto e per le operazioni di avvio del prossimo anno scolastico.

Rimane aperta una successiva sequenza contrattuale per definire, una volta sottoscritto il nuovo contratto nazionale, le modalità di sostituzione del DSGA.

Nonostante i tempi ristretti in cui è avvenuta la contrattazione, nel contratto ci sono diverse novità significative. Proviamo a farne una sintesi succinta.

·         Al fine di assicurare omogeneità dei diritti su tutto il territorio nazionale, la data di scadenza di presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale è fissata per tutti al 12 luglio;

·         La contrattazione integrativa regionale (artt. 4 e 12) definirà i criteri per la predisposizione del piano delle disponibilità da parte dei singoli CSA, in relazione alle specifiche esigenze e situazioni, e potrà anche definire specifiche scadenze;

·         I CSA, prima di avviare le varie operazioni di utilizzazione, dovranno informare i sindacati provinciali rispetto al piano delle disponibilità (artt. 4 e 12);

·         Questo è l’ultimo anno in cui si procederà alle sole conferme dei trasferimenti annuali effettuati nell’anno scolastico 1999/2000, anno da cui è stata abolita la possibilità di chiedere tale tipologia di mobilità annuale (art. 2);

·         Il personale docente e Ata che è rientrato dal collocamento fuori ruolo potrà fare domanda di utilizzazione se non soddisfatto nelle preferenze espresse, incluso il personale docente inidoneo che deve rientrare in servizio d’insegnamento a seguito di nuova visita medica (artt. 3 e 11);

·         In caso di esubero a livello provinciale anche il personale docente di educazione musicale, al pari degli altri docenti appartenenti a classi di concorso in esubero a livello provinciale, può fare domanda di utilizzazione su posti di strumento musicale a condizione che ne abbia titolo (cioè sia inserito nella graduatoria permanente di strumento). Tale utilizzazione deve fare salvi gli accantonamenti per chi si trova in prima fascia;

·         Si conferma la competenza del contratto di scuola a definire criteri di assegnazione del personale alle varie sedi e/o plessi (artt. 5 e 15) ed i criteri di utilizzazione del personale totalmente o parzialmente a disposizione;

·         Dal momento che la legge 22 novembre 2002 n. 268 ha modificato il comma 1 dell’art. 3 del decreto legge 255/01, convertito in legge 333/01, prevedendo non solo la possibilità di variazioni in aumento tra organico di diritto e fatto, ma anche la possibilità di contrazione nel numero delle classi (NB: fatta eccezione delle classi uniche), il contratto all’art. 6 comma 8 prevede che il personale che si venga a trovare in posizione di esubero parziale o totale per effetto di tale contrazione (quindi anche oltre la contrazione di 1/5 delle ore di cui al comma 5 dell’art. 3), rimane nella propria scuola. L’individuazione avverrà sulla base della tabella di valutazione allegata al contratto. Questi verrà utilizzato, sempre nella scuola, prioritariamente su posto o frazione di posto disponibile per la stessa classe di concorso o posto e, subordinatamente, su posto o classe di concorso diverso per la quale ha l’abilitazione o comunque titolo di studio. Su posto di sostegno o su posto in cui non si ha l’abilitazione, l’utilizzazione è subordinata all’assenza di personale specializzato o abilitato in esubero a livello provinciale sulla stessa tipologia di posto. Nel caso del sostegno vanno comunque garantiti gli accantonamenti per il personale non di ruolo in possesso del titolo. Questo personale ha comunque titolo a presentare domanda di utilizzazione in altre scuole;

·         Si stabilisce che nelle situazioni di forte esubero di personale, questo debba essere assegnato alle scuole che hanno avuto una maggiore contrazione di posti per effetto della riconduzione delle cattedre a 18 ore (art. 6 c. 7);

·         Nel contratto si è anche chiarito che chi è titolare su cattedra esterna, può completare nella propria scuola di titolarità, qualora in organico di fatto si ricrei la disponibilità delle ore necessarie (art. 3 c. 5);

·         Uniformata la norma sulle assegnazioni provvisorie tra docenti e Ata ed eliminato il vincolo di 1 anno sulla convivenza  (artt. 7 e 18). Rispetto alle domande di assegnazione provvisoria occorre chiarire (ma era già così) che l’assegnazione provvisoria si può chiedere per la propria classe di concorso (posto) oppure per altra classe o posto diverso da quello di titolarità, se in possesso di abilitazione, e per grado e ordine di scuola diverso;

·         Tra gli aventi diritto a precedenza è stato inserito anche il personale Ata inidoneo che cessa dal collocamento fuori ruolo nella scuola di precedente utilizzazione (art. 19).

·         Il personale DSGA inidoneo che cessa dal collocamento fuori ruolo per effetto della finanziaria 27/12/2002 n. 289, sarà utilizzato in altro profilo in coerenza con la certificazione medica, liberando di conseguenza il proprio posto (art. 11 c. 5);

·         Anche il restante personale Ata parzialmente inidoneo alle mansioni previste nel proprio profilo, sarà utilizzato in relazione alla certificazione medica e secondo criteri definiti nel contratto di scuola (art. 11 c. 6).

·         In merito alle tabelle non ci sono novità rispetto a quelle del contratto sulla mobilità, salvo l’inserimento delle aggiunte definite nella sequenza del mese di aprile scorso per il personale inidoneo. Si ricorda che per il servizio va valutato l’anno in corso (art. 1 c. 6 e note alle tabelle) e per i titoli la data di scadenza delle domande (10 luglio 2003);

·         Infine si ricorda che spetta alla contrattazione regionale definire le modalità di scambio di posto tra coniugi, anche di diversa provincia (artt. 7 c. 9 e 18 c. 7).

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