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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE
CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DELLA REGIONE BASILICATA

L'anno 2004, il giorno 29 del mese di giugno, in Potenza, presso gli Uffici di Via Mazzini in Potenza, in sede di negoziazione decentrata regionale,

TRA

La Delegazione di parte pubblica costituita con D.D.G. prot. n. 162 del 10 giugno 2003

ED

i rappresentanti della delegazione sindacale delle seguenti Organizzazioni:

•  CGIL
•  CISL
•  UIL
•  SNALS

VISTO il D.Lgs . 30.3.2001, n .165 , recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.Lgs . 16.4.1994, n .297 , recante il Testo Unico delle leggi vigenti in materia di istruzione;
VISTO il D.P.R. 11.8.2003, n .319 , con il quale è stato adottato il regolamento di organizzazione del Ministero del' istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO il C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto il 24.7.2003, con particolare riferimento al Capo II, che disciplina il nuovo sistema di relazioni sindacali, e segnatamente agli artt . 3 e 4, che definiscono il sistema di relazioni sindacali e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto il 25 giugno 2004 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2004/2005;

VIENE CONCORDATO

il seguente contratto regionale decentrato concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Campo di applicazione, finalità, efficacia e durata del contratto.

  1. Il presente contratto, ai sensi dell'art. 3 del C.C.N.I. sottoscritto in data 25.6.2004, a cui si rimanda per quanto non previsto o non convenuto diversamente, intende assicurare trasparenza e certezza del rispetto delle procedure, individuando i criteri e definendo le modalità per la determinazione dei posti e cattedre disponibili a livello regionale per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. La disponibilità complessiva regionale risulterà dalla sommatoria dei quadri delle disponibilità provinciali quadri che saranno oggetto di informazione alle OO.SS. provinciali da parte dei singoli Dirigenti dei C.S.A ., prima di avviare le relative operazioni di nomina.
  2. Il presente contratto ha validità per l'anno scolastico 2004/2005. E' automaticamente prorogato anche per gli anni scolastici successivi se non viene sostituito da un nuovo contratto.

TITOLO I

PERSONALE DOCENTE

ART. 2 - Docenti destinatari delle utilizzazioni .

  1. Destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l'anno scolastico 2004/2005 sono i docenti indicati nell'art .2 del C.C.N.I. 25.6.2004.

ART. 3 - Criteri per la definizione del quadro delle disponibilità.

  1. La definizione dell'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene ai sensi dell'art. 3 del D.L. 3.7.2001, n .255 , convertito con Legge 20.8.2001, n .333 , e dell'art. 2 della Legge 22.11.2002, n. 268, integrati dalle disposizioni annualmente emanate dal M.I.U.R. nella materia, ed in particolare per le scuole secondarie di I grado da quanto disposto dalla C.M. prot. n. 1383/Dip/U04 del 25 giugno 2004 per l'insegnamento delle lingue straniere.
  2. Ultimate le predette operazioni, i Dirigenti Scolastici, nel rispetto della vigente normativa di legge, amministrativa e contrattuale, e tenuto conto, altresì, dell'esigenza di conseguire una maggiore ottimizzazione delle risorse e di incrementare i livelli di efficienza ed efficacia del servizio, adotteranno i provvedimenti di riorganizzazione e di ristrutturazione dei posti e delle cattedre conseguenti alle variazioni di organico di cui al precedente comma 1, nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 2, dal comma 8 dell'art. 5 e, con particolare riferimento alla scuola secondaria di I grado, dall'art 6 del C.C.N.I. 25.06.2004, previa intesa, nel caso di cattedre orario esterne, con il Dirigente scolastico dell'istituto di completamento.
  3. I posti e gli spezzoni orario derivanti dalle suddette procedure, unitamente ad altri posti e spezzoni orario eventualmente disponibili per l'intero anno scolastico, anche per effetto di provvedimenti aventi efficacia limitata ad un anno (es. esoneri e semi-esoneri, comandi, part time, ore di avviamento alla pratica sportiva, posti derivanti dall'attivazione di eventuali progetti, etc.), concorrono alla determinazione del quadro iniziale delle disponibilità e dovranno essere comunicati dai dirigenti scolastici entro la data del 10 luglio ai C.S.A ., quali articolazioni sul territorio dell'Ufficio Scolastico Regionale. I Dirigenti scolastici trasmetteranno altresì immediatamente copia dei suddetti provvedimenti al C.S.A. territorialmente competente e ai dirigenti scolastici delle altre scuole interessate, in vista degli adempimenti di rispettiva competenza . Si precisa che per posti disponibili per un anno si intendono anche quelli disponibili fino al 30 giugno 2005.
  4. I dirigenti dei C.S.A. competenti per territorio, utilizzando tutte le disponibilità reperite ed eventualmente costituendo nuove cattedre con gli stessi criteri adottati per la definizione dell'organico di diritto, predisporranno il quadro delle disponibilità complessive provinciali, distinto per ordine e grado di scuola, che dovrà contenere tutti i posti e gli spezzoni di ore comunque disponibili per l'intero anno, nonché i posti di sostegno aggiuntivi ed in deroga autorizzati.
  5. Prima di avviare le operazioni previste dal presente contratto, in relazione all'art. 3 del C.C.N.I. del 25.06.04, il quadro complessivo ed analitico della disponibilità iniziale verrà reso noto tramite affissione all'Albo del C.S.A. e portato a conoscenza delle Istituzioni scolastiche, previa informativa alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, entro il 19 luglio 2004, per verificarne la rispondenza ai criteri generali fissati da questo contratto nonché da quanto previsto dall'articolo 3 del C.C.N.I. 25.6.2004; il quadro delle disponibilità sarà aggiornato e comunicato alle stesse OO.SS. entro le 24 ore dall'acquisizione da parte del C. S. A. delle variazioni intervenute. Insieme al quadro delle disponibilità iniziali dovrà essere affisso un calendario di massima delle operazioni di utilizzazione. Il predetto calendario potrà subire modifiche in relazione ad esigenze organizzative e tecniche del Centro Servizi Amministrativi.
  6. In merito alle modalità di assegnazione del personale nei circoli ed istituti si richiama integralmente e specificamente quanto disposto dall'art. 4 del C.C.N.I. 25.6.2004, con la precisazione che tali attività devono essere concluse entro il 10 luglio 2004 al fine di rilevare correttamente le disponibilità residue esistenti da comunicare al C. S. A.

ART. 4 - Scadenze , modalità, criteri di articolazione e procedure organizzative nell'assegnazione di sede.

  1. Nel rinviare agli artt .5 e 6 del C.C.N.I. 25.6.2004 per ciò che attiene ai criteri di articolazione delle utilizzazioni, si conviene che tutte le domande relative ai procedimenti di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dovranno essere prodotte ai C.S.A. competenti ad adottare il relativo provvedimento entro e non oltre il 10 luglio 2004 , utilizzando i modelli allegati (uno per ciascun provvedimento richiesto) al C.C.N.I. del 25.06.04:

Modello U1 - Domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per la scuola dell'infanzia;

Modello U2 - Domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per la scuola primaria;

Modello U3 - Domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di 1° grado;

Modello U4 - Domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di 2° grado.

Nell'ipotesi in cui vengano richieste sedi riferite a provincia diversa da quella di titolarità, copia della domanda dovrà essere inviata per conoscenza anche al dirigente del C.S.A. di titolarità.

 

ART. 5 - Assegnazioni provvisorie e scambi di sedi fra coniugi.

  1. Potrà essere richiesta assegnazione provvisoria, ai sensi  del comma 1 dell'art. 7 del C.C.N.I ., anche per ordine di scuola e provincia diversi da quelli di titolarità e servizio.
  2. L'assegnazione provvisoria potrà essere richiesta indipendentemente dall'aver ottenuto o meno il trasferimento a domanda e anche per preferenze diverse da quelle indicate nell'istanza di trasferimento.
  3. Tutte le domande di assegnazione provvisoria vanno prodotte entro e non oltre il termine del 10 luglio 2004 , utilizzando i modelli elencati nel precedente art. 4. Le richieste di scambio di sedi fra coniugi potranno essere prodotte anche successivamente a tale termine, purché in data compatibile con l'espletamento delle operazioni entro il 31 luglio 2004. Lo scambio di sede fra coniugi è consentito anche per coloro che risultino destinatari di altro provvedimento di utilizzazione nello stesso anno scolastico.
  4. Considerato che lo scambio di coniugi avviene nell'ambito dello stesso ruolo, classe di concorso e/o posto, le relative domande, sottoscritte da entrambi i coniugi, dovranno contenere le stesse dichiarazioni, nonché la sede cui sono stati assegnati per l'anno in cui chiedono di scambiare i posti. Lo stato di coniugati può essere dimostrato con certificazione anagrafica ovvero con autocertificazione.
  5. Lo scambio di posto ha efficacia limitata all' anno scolastico nel corso del quale viene disposto ed è interruttivo della continuità del servizio nella stessa sede.

 

ART. 6 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.

  1. Si rinvia a ll'ordine delle precedenze indicate nell'art .8 del C.C.N.I. del 25.06.2004, che deve essere attuato in ciascuna fase delle operazioni.

TITOLO II

PERSONALE EDUCATIVO

 

ART. 7 – Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie

  1. Per il personale educativo si richiamano integralmente le disposizioni del Titolo II del C.C.N.I. 25.6.2004.

           

TITOLO III

PERSONALE A.T.A.

 

ART. 8 - Norma di rinvio.

  1. Per il personale ATA si richiamano integralmente le disposizioni del Titolo III del C.C.N.I. 25.6.2004.
  2. Il termine per la presentazione delle domande relative alle varie operazioni (utilizzazione, assegnazione provvisoria, scambio di sedi tra coniugi) è il medesimo di cui ai precedenti artt . 4 e 5 del presente contratto.
  3. Con separata contrattazione, saranno stabilite le modalità e i termini secondo i quali i C.S.A ., nei casi indicati al comma 1 dell'art. 11 bis del predetto C.C.N.I ., potranno procedere alla copertura dei posti di D.S.G.A. vacanti e/ o disponibili per tutto l'anno scolastico utilizzando personale di altra scuola appartenente ai profili di responsabile amministrativo o assistente amministrativo.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

ART. 9 - Relazioni sindacali.

  1. Le operazioni di cui al presente C.C.D.R. formeranno oggetto anche del sistema di relazioni sindacali a livello delle singole istituzioni scolastiche disciplinato dal C.C.N.L. 24.7.2003.
  2. Nel caso in cui insorgano controversie in applicazione del presente contratto le parti contraenti, al fine di risolvere consensualmente il conflitto, si incontrano entro i cinque giorni dalla richiesta di almeno uno dei firmatari per definire consensualmente il significato della clausola controversa od eventualmente non disciplinata. L'accordo raggiunto è parte integrante del presente contratto.

ART. 10 - Norma finale.

  1. Per quanto non previsto nel presente accordo, si applicano le norme contenute nel C.C.N.L. 24.7.2003 e le altre disposizioni vigenti in materia, compresi i contratti collettivi nazionali integrativi, con particolare riferimento a quello sottoscritto il 25.6.2004.
  2. A norma dell'art. 47, comma 3 del D.lgs. 30.3.2001, n .165 , si dichiara che il presente accordo non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate a questo Ufficio Scolastico Regionale.

FIRMATO:

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

CGIL SCUOLA

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS SCUOLA

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