Cure termali per mutilati

o invalidi di guerra o per servizio

 

La disciplina di riferimento in materia di cure termali può così riassumersi:

  1. la materia delle cure termali relativamente al lavoro pubblico, come quello privato, trova la sua regolamentazione fondamentale ancora nell'art.13 della L.n.638/1983 che riconosce al dipendente la possibilità di fruire di un massimo di 15 giorni annui per cure termali;

  2. essendo venuto meno l'istituto del congedo straordinario i giorni di fruizione delle cure termali sono sempre imputati alle assenze per malattia e, conseguentemente, rientrano nel computo del periodo massimo di conservazione del posto di cui all'art.23 del CCNL 1994-1997; tale regola trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori e non solo nei confronti di quelli ai quali sia stata riconosciuta la causa di servizio;

  3. in proposito trova applicazione l'art.16 della legge n.412/1991 secondo il quale "… le prestazioni idrotermali possono essere fruite dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista dell'unità sanitaria locale ovvero… " ; occorre,inoltre, tenere presente che, in base all'art.13, comma 6, della legge n.638/1983, i congedi straordinari, le aspettative per infermità ed i permessi per malattia, non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche salvo che non si tratti di invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro, ai ciechi, ai sordomuti agli invalidi civili superiori ai due terzi. In tal senso, dispone anche la previsione dell'art.22 della legge n.724/1994 che riconosce il diritto a fruire delle cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche al solo personale mutilato o invalido di guerra e per servizio.

La disapplicazione del comma 25° dell'art. 22 della legge n. 724/94 deriva dal superamento dell'istituto del congedo straordinario e dell'aspettativa per infermità.

Tale disapplicazione, nelle intenzioni delle parti stipulanti il C.C.N.L. 1995 non comporta l’esclusione del personale mutilato o invalido di guerra o per servizio dal diritto alle cure richieste dallo stato di invalidità, comprese le cure termali, climatiche e psammometriche.

A tal fine si farà ricorso alle assenze per malattia di cui all'art. 23 del C.C.N.L. In pratica, le cure termali potranno essere effettuate avvalendosi dell'istituto delle assenze per malattia e non dei permessi retribuiti.(1)

Per fruire della concessione dell'assenza, gli interessati devono inoltrare apposita domanda e dimostrare, qualora necessario, il possesso della qualità di mutilato o invalido di guerra o per servizio.

A corredo della domanda stessa deve essere esibita una certificazione sanitaria rilasciata dai competenti organi delle Unità Sanitarie Locali. Nella certificazione devono essere indicati la necessità e la durata della cura, in correlazione allo "stato attuale" dell'infermità, nonché la rispondenza della terapia all'infermità stessa.(2)

Non è consentito, salvo in casi eccezionali da giustificarsi con idonea e motivata documentazione sanitaria, frazionare il periodo di cura.

L' Amministrazione di appartenenza, avvalendosi del suo potere discrezionale, può posticipare o anticipare il godimento dell’assenza per cure, qualora le medesime non debbano essere effettuate sulla base di turni preordinati e tassativi e qualora non comportino per i beneficiari l'impossibilità di effettuare le terapie ritenute necessarie, da certificarsi esplicitamente.

Inoltre nel certificato sanitario esibito dagli interessati a corredo della richiesta di assenza dovrà essere espressamente indicato il carattere delle terapie da seguire, avendo cura di precisare chiaramente, quando si tratti di terapia a carattere esclusivamente climatico, il tipo di località allo scopo prescritta (montana, collinare, marina, ecc.).

Ai beneficiari dell'assenza è fatto obbligo di comunicare preventivamente, alle Amministrazioni da cui dipendono, le località dove si recano e gli eventuali successivi trasferimenti.

Al rientro dalle cure, gli interessati sono tenuti a produrre il certificato dello stabilimento presso cui sono state effettuate particolari terapie e, nel caso di mancanza di appositi stabilimenti nelle località prescelte, il certificato rilasciato dall'Ufficiale Sanitario o dal medico condotto o dai competenti organi delle Unità Sanitarie Locali, ove operanti, sulla effettiva frequentazione della località rispondente alle prescrizioni mediche.

Ai sensi dell'art. 13, comma 4°, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, tale tipo di assenza può avere la durata massima di quindici giorni e rientra nei diciotto mesi ex art. 23 -comma 1°.

 

(1) Nota dell'ARAN prot. n.1172 del 15.2.1996.

(2) Presidenza del Consiglio dei Ministri -Gabinetto -circolare 1.1.8.3128790/2 del 16 aprile 1981.

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