Permessi per motivi FAMILIARI o PERSONALI

Il personale della Scuola, a domanda, può fruire, in ogni anno di servizio, di tre giorni di Permessi retribuiti.

Il personale docente ed educativo può, per gli stessi motivi, fruire di 6 giorni di ferie durante il periodo delle lezioni. In tal caso la concessione non è condizionata dalla sostituibilità senza oneri per lo Stato, potendo il Dirigente Scolastico corrispondere la retribuzione prevista al sostituto.

I "permessi per motivi familiari o personali" documentati, sono retribuiti per il personale di ruolo, mentre non lo sono per i supplenti.

Se la richiesta di permesso è motivata e poi documentata (anche al ritorno ed anche con autocertificazione) il permesso va dato (il CCNL - art. 21 del contratto 95, come modificato dall'art.49 del contratto '99 - afferma che "sono concessi"...).

Con la modifica apportata dall'art. 49 lett. C del CCNL/99 all'art. 21 del CCNL/95, non è più necessario che i motivi siano "particolari" (questo si oggetto di valutazione soggettiva da parte del Dirigente Scolastico) nè che gli stessi siano "debitamente" documentati (anche ciò oggetto di valutazione), ma semplicemente che siano esplicitati e documentati, anche con autocertificazione.

Quindi il Dirigente Scolastico non ha più nè la responsabilità della valutazione nè la discrezionalità.

Nel caso in cui l'esercizio del diritto al permesso sia negato, si deve andare dal giudice e chiedere anche i danni (morali, in questo caso), se ci sono.

Art. 21 - Permessi retribuiti

  1. A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati anche al rientro, od autocertificati in base alle leggi vigenti; per gli stessi motivi sono fruibili i sei giorni di ferie durante le attività didattiche di cui al precedente art. 19, comma 9, indipendentemente dalla presenza delle condizioni previste in tale norma.

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