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Lettera Circolare 10 agosto 1999

Prot. n.D13/1943

Oggetto: Dichiarazione dei servizi

Si porta a conoscenza che questo Ministero ha proceduto a un riesame della dichiarazione dei servizi pubblicata nel B.U. n. 23 - 24 del 30 maggio - 6 giugno 1996 ai fini di una più semplice acquisizione delle informazioni effettivamente occorrenti all'Amministrazione.

Questo Ministero ha l'esigenza di disporre di una base informativa completa ed aggiornata di titoli culturali e professionali posseduti, di periodi e servizi prestati dal personale del comparto scuola allo scopo di utilizzare le informazioni indicate nella dichiarazione dei servizi per la carriera, la quiescenza e previdenza, nonché per una diversa e migliore utilizzazione del personale, in un'ottica di gestione coerente ed unificata.

Per il raggiungimento di tale obiettivo è necessario che la dichiarazione dei servizi sia resa da tutto il personale in servizio alla data di richiesta dell'adempimento, compreso quello a tempo determinato con incarico di religione o con supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche. Essa va comunque resa anche se l'interessato non ha servizi e periodi anteriori all'assunzione in servizio come dipendente statale.

Gli interessati, per la compilazione della dichiarazione dei servizi, dovranno utilizzare l'unito modello, composto dal frontespizio relativo ai dati generali e da sei quadri.

Essi si limiteranno, sulla base delle allegate istruzioni, a riempire la parte a loro riservata.

Ove le singole parti dei quadri risultassero incapienti a contenere tutte le informazioni da fornire, potranno essere utilizzate le stesse parti di uno o più quadri di uguale tipo.

Le istituzioni scolastiche, sedi di servizio degli interessati alla data di presentazione della dichiarazione dei servizi, provvederanno ad indicare i dati richiesti nella parte contrassegnata con la locuzione "a cura dell'ufficio" servendosi delle unite istruzioni per la codifica.

Le medesime istituzioni presteranno ogni assistenza utile al personale interessato alla compilazione della dichiarazione dei servizi. Le SS.VV. sono invitate a svolgere analogo compito nei confronti delle scuole.

La dichiarazione dei servizi, debitamente compilata, dovrà essere inviata ai Provveditorati agli studi dalle singole istituzioni scolastiche, che ne tratterranno una copia agli atti.

Si forniscono inoltre le seguenti ulteriori istruzioni relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 28 aprile 1998, n.351 a scioglimento della riserva espressa nella circolare ministeriale 30 dicembre 1998, n. 496.

A) - Adozione dei provvedimenti di quiescenza e di previdenza (art.2)

La norma in esame tende ad accelerare in modo significativo l'emissione dei provvedimenti in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza.

Per il raggiungimento di tale finalità consente, innanzitutto, al personale del comparto scuola di sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n.15, come modificato dall'art.3, comma 2, della legge 15 maggio 1997 n.127.

Nella dichiarazione stessa debbono essere indicati tutti i servizi e/o periodi che siano riscattabili, computabili, riunibili, ricongiungibili secondo le disposizioni che ne disciplinano la valutazione.

Per le prestazioni assistite da copertura assicurativa occorre precisare l'Ente previdenziale presso cui sono stati versati i contributi.

Al riguardo può essere utilizzato l'unito modello debitamente sottoscritto anche per quel che concerne l'applicabilità delle sanzioni penali previste dall'art.26 della legge 4 gennaio 1968, n.15 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Rimanendo almeno per il prossimo anno scolastico le attuali attribuzioni in materia di quiescenza e di previdenza, la dichiarazione in questione deve pervenire all'ufficio competente all'emanazione dei relativi provvedimenti tramite la sede di servizio degli interessati.

Ricevuta la dichiarazione, gli uffici preposti alla definizione delle pratiche in questione devono esperire, ove necessario, presso gli Enti o le gestioni previdenziali gli accertamenti per l'acquisizione delle informazioni occorrenti ai fini dell'individuazione e conseguente applicazione dell'istituto corrispondente al caso concreto.

Il provvedimento di valutazione dei servizi e/o periodi viene emesso sulla base della dichiarazione sottoscritta dal dipendente se la gestione o l'Ente previdenziale interessato non abbia fornito le notizie entro 60 giorni dalla data della richiesta.

La stessa procedura va seguita qualora i servizi e/o periodi siano attestati da certificati esistenti agli atti dell'ufficio dai quali sia desumibile anche la gestione o Ente previdenziale presso cui è stata costituita la posizione assicurativa.

Per quanto riguarda la ricongiunzione disciplinata dalle leggi 7 febbraio 1979, n.29 e 10 marzo 1990 n.45 occorre, prima dell'emanazione del relativo provvedimento, avere acquisito il prescritto prospetto contributivo.

Il provvedimento di computo e/o di riscatto e/o di sistemazione contributiva di cui all'art.142 - comma 2 - del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 deve essere notificato al personale interessato che ha la facoltà di accettare o rinunciare totalmente o parzialmente il contenuto del provvedimento stesso entro cinque giorni dalla data della sua ricezione.

La notifica del provvedimento di valutazione deve avvenire tramite l'istituzione scolastica di servizio o mediante raccomandata con avviso di ricevimento dalla cui consegna decorre il suddetto termine dei cinque giorni.

Oltre il provvedimento il Sistema Informativo di questo Ministero produce sia la lettera per la notifica del decreto che il modello di risposta da parte del personale interessato, atteso che la procedura automatizzata per l'applicazione della norma di cui trattasi è stata resa disponibile con comunicazione di servizio n.1187 dell'11 maggio 1999.

Si precisa, inoltre, che in presenza di una rinuncia totale alla precedente richiesta di valutazione non deve essere svolto alcun ulteriore adempimento da parte dell'ufficio competente, mentre in caso di rinuncia parziale deve essere emesso un nuovo provvedimento sulla base della volontà espressa senza attivare alcuna procedura di notifica.

Il provvedimento, in caso sia di accettazione tacita, per mancata risposta entro il suddetto termine di cinque giorni, o espressa che di rinuncia parziale dovrà essere inviato agli organi di controllo per il prescritto riscontro.

Si chiarisce che nell'ipotesi di rinuncia parziale agli organi di controllo dovranno essere rimessi l'originario provvedimento, la relativa lettera di notifica, la risposta dell'interessato, nonché il nuovo decreto emesso alla luce delle nuove determinazioni manifestate dal richiedente. L'Amministrazione ha la facoltà di rivedere i provvedimenti emessi qualora, a seguito di accertamenti, risultino elementi diversi da quelli indicati nella dichiarazione sostitutiva, disponendo conseguentemente conguagli o recuperi.

B) - Dichiarazione dei servizi e periodi (art. 3)

Secondo quanto prescrive l'art. 145 del T.U. approvato con il D.P.R. 29 dicembre 1973 n.1092, il dipendente statale, all'atto dell'assunzione in servizio, deve presentare una dichiarazione scritta contenente tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare, o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all'art. 13 dello stesso testo unico.

La norma di cui trattasi ammette di integrare per iscritto la dichiarazione originaria nel termine perentorio di due anni dalla data della sua acquisizione agli atti dell'ufficio.

L'art. 3 del D.P.R. n.351 del 28 aprile 1998 consente di confermare o integrare la dichiarazione dei servizi e periodi già presentata ai sensi dell'art. 145 D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092 entro l'11 dicembre 1999, a condizione che nei confronti degli interessati non siano stati già adottati i relativi provvedimenti di valutazione.

Pertanto la nuova dichiarazione dei servizi, redatta entro tale data secondo le indicazioni sopra precisate, costituisce, ai fini del trattamento di quiescenza, conferma o integrazione di quella già prodotta.

Si prega di trasmettere la presente con la massima urgenza a tutte le istituzioni scolastiche, le quali ne dovranno curare la più ampia diffusione a tutto il personale interessato.

IL DIRETTORE GENERALE
Michele Paradisi

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