Circolare ministeriale n. 132 del 29 aprile 1992 prot. n. 16888/740/MS
Personale chiamato ad adempiere funzioni presso gli Uffici elettorali. 
Legge 29 gennaio 1992, n. 69

Sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1992 è stata pubblicata la legge 29 gennaio 1992, n. 69, il cui art. 1 - comma 1 - sancisce:

"Il comma 2 dell'art. 119 del Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali".

Circa l'applicazione della surriportata disposizione al personale dipendente statale lo scrivente ha chiesto chiarimenti al Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - IGOP -, il quale, con telegramma n. 122748 del 3 aprile 1992, ha precisato quanto segue:

"Codesto Ministero ha chiesto di conoscere modalità applicative articolo 1 legge 29 gennaio 1992, numero 69, recante interpretazione autentica, comma 2, articolo 119, D.P.R. 30 marzo 1957, numero 361, come sostituito da articolo 11 legge 21 marzo 1990, numero 53, secondo cui per lavoratori impegnati in operazioni elettorali est previsto pagamento specifiche quote retributive ovvero riposo compensativo per giorni festivi aut non lavorativi compresi in periodo svolgimento suddette operazioni. Proposito, premesso che previgente normativa aveva dato adito at dubbi interpretativi ambito settore privato, ritienesi che per quanto riguarda dipendenti civili Stato sia tuttora valida, et ciò anche in presenza nuova normativa recata da citata legge numero 69, circolare Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica 8 maggio 1990 numero 50.556/10.0.235 che prevede sia per domenica sia per sabato, caso articolazione orario di servizio settimanale su cinque giorni, diritto at riposo compensativo con esclusione, pertanto, possibilità opzione per pagamento quote retributive attesa fra altro mancata previsione conseguente onere aggiuntivo".

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