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Circolare 14 maggio 1973, n. 136

Insegnanti elementari non di ruolo supplenti temporanei. Congedi.

Con circolare ministeriale (Direzione generale istruzione elementare), numero 04 (prot. 2300/10), del 10 marzo 1972 furono impartite istruzioni in materia di congedi agli insegnanti elementari non di ruolo con incarico a tempo indeterminato.
Con circolare ministeriale (Gabinetto), n. 2 (prot. numero 11474/88/SC), del 4 gennaio 1973 sono stati disciplinati i congedi per gravidanza e puerperio alle insegnanti non di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado con incarico a tempo indeterminato o supplenza annuale.
La presente circolare tratta invece il conferimento di congedi da parte dei direttori didattici agli insegnanti elementari supplenti temporanei, partendo dalla considerazione che nel settore della istruzione elementare, a seguito della legge 24 settembre 1971, n. 820 (art. 6 e 12), più non sussiste la figura giuridica del supplente annuale, avendo detta disposizione legislativa ipotizzato soltanto insegnanti incaricati e insegnanti supplenti temporanei. Per i primi, hanno provveduto le citate due circolari; per i secondi, la presente circolare fornisce indicazioni, raggruppate in due paragrafi:
uno (A) relativo ai congedi per motivi di famiglia o salute, l'altro (B) relativo alla applicabilità, nella fattispecie, della normativa sulla astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio, nonché sulla riduzione di orario per allattamento.
Segue con l'occasione altro paragrafo (C) con prestazioni che interessano sia gli insegnanti incaricati, sia i supplenti temporanei.

Paragrafo A - Omissis

Paragrafo B - Questo paragrafo tratta i seguenti due argomenti.

1) Assenze per gravidanza e puerperio.
Premesso che la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 ha inteso tutelare le lavoratrici madri con un rapporto di impiego già perfezionato, ne consegue che le insegnanti elementari non di ruolo incluse nella graduatoria di circolo, le quali si trovino nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, prevista dalla citata legge n. 1204, allorché giunge il loro turno di nomina, non potendo perfezionare il rapporto di impiego a causa della loro indisponibilità al lavoro, nemmeno possono conseguire retribuzione alcuna per il servizio non prestato.
Alle medesime sarà però conservato il posto, nei limiti della durata della nomina, e quindi cessato il periodo di indisponibilità fisica e legale, qualora le insegnanti possano assumere servizio, rivivono per esse i diritti derivanti dalla loro collocazione in graduatoria.
Può verificarsi infine che l'insegnante titolare, già in congedo, chieda ed ottenga, alla scadenza, la proroga del congedo stesso. In tal caso, se l'insegnante non di ruolo, a cui è stata affidata la supplenza per il primo periodo, incorra nel congedo obbligatorio per gestazione, non potrà ottenere la conseguente proroga della supplenza, ma la stessa terminerà con la scadenza del primo periodo di congedo della titolare. Per il secondo periodo dovrà essere utilizzato altro supplente in base alla graduatoria.

2) Riduzione orario per allattamento.
È noto che gli alunni delle scuole elementari hanno diritto al normale orario scolastico di lezione previsto dalle norme vigenti. La legge n.1204 di cui sopra prevede che le lavoratrici madri hanno titolo per esigenze di allattamento ad un orario ridotto rispetto a quello normale. A tale riduzione non si può far luogo per le supplenti temporanee, in quanto la nomina viene disposta solo per sostituire temporaneamente altro insegnante. Per lo stesso motivo tali insegnanti non possono essere collocate a disposizione della direzione didattica come avviene per il personale di ruolo e per gli incaricati a tempo indeterminato.

Paragrafo C - Per quanto concerne la partecipazione ai concorsi magistrali, viene confermata la validità della circolare ministeriale (Direzione generale istruzione elementare), n. 2953/33, del 3 giugno 1948; le cui norme operano sia a favore degli insegnanti elementari incaricati a tempo indeterminato sia degli insegnanti supplenti temporanei.

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