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Roma, 23 LUG.1997
Prot. n. 17878 /BL
C.M.n. 449

Oggetto: O.M. n.446, del 22 luglio - disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola

Con preghiera della massima diffusione tra il personale interessato si trasmette, in allegato, l'ordinanza concernente l'oggetto, in corso di registrazione alla Corte dei Conti.

Con tale testo sono state recepite le innovazioni introdotte, in materia, dalle leggi 28 dicembre 1996 n.662 e 28 maggio 1997, n. 140, nonché quelle contenute nel contratto collettivo nazionale del comparto scuola, sottoscritto il 4 agosto 1995.

In particolare, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla durata biennale, e non più triennale dei rapporti di lavoro in parola, nonché sulla possibilità, da parte dei docenti che a decorrere dal 1° settembre 1997 saranno collocati a riposo per anzianità di servizio, di richiedere il mantenimento in servizio con il regime di lavoro a tempo parziale. In sede di prima applicazione tale personale potrà inoltrare la relativa domanda per il prossimo anno scolastico, a condizione che il decreto interministeriale previsto dall'art 1, comma 187, della L. n. 662/96 sia emanato entro l'8 agosto 1997.

Per quanto concerne, infine, il regime delle incompatibilità, nel sottolineare la perdurante vigenza del comma 15 dell'art. 508 del testo unico approvato con D.Lgs. 297/94, si evidenziano l'ampliamento delle attività lavorative che la nuova normativa consente di svolgere facendo ricorso al part-time, nonché le sanzioni previste dall'art. 1, comma 61 della legge n. 662 sopra citata, per il dipendente che ometta di denunciare lo svolgimento della prestazione aggiuntiva e di richiedere la trasformazione in tempo parziale del proprio rapporto di lavoro.

Con successiva comunicazione saranno resi noti gli estremi di registrazione da parte dell'organo di controllo.

Il Capo di Gabinetto

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