Ministero della Funzione Pubblica

Circolare telegrafica del n. 75 del 18 marzo 1992

Questa Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica, di intesa con ufficio coordinamento amministrativo medesima Presidenza et Ministero Tesoro - Ragioneria Generale Stato - I.G.O.P. - stante imminenza elezioni politiche 5 e 6 aprile p.v. et at fine consentire esercizio diritto voto at pubblici dipendenti che non habent trasferito residenza anagrafica nel Comune sede servizio, comunica che at medesimi debet essere concesso, in via eccezionale, congedo straordinario di cui at art. 37 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 nei limiti temporali indicati dal Ministero Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. - nella circolare telegrafica n. 23 del 10 marzo 1992.

Conseguentemente congedo straordinario suddetto potest essere usufruito da interessati entro seguenti limiti temporali, comprensivi tempo occorrente viaggio andata e ritorno sede servizio, un giorno se località sunt distanti da 350 a 700 chilometri et due giorni per distanze superiori a 700 chilometri aut per spostamenti da isole, esclusa Sicilia, in altre località del territorio nazionale, compresa Sicilia, et viceversa.

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