Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione
Uff. I

 

Circ. n. 109
Prot. n. 256

 

Roma, 11 giugno 2001

 

OGGETTO: Procedimento di contrattazione integrativa nazionale e di sede. Comparti ministero e scuola. Autorizzazione alla stipula dei contratti.

 

Questo Ministero, con nota n.1014/DM del 31.5.2000, ha sottoposto al Dipartimento per la Funzione Pubblica ed al Ministero del Tesoro la questione della procedura da seguire per la stipula dei contratti integrativi sia a livello nazionale che periferico relativi tanto al comparto ministeri che a quello scuola. Ciò in quanto a seguito delle disposizioni diramate dal citato Dipartimento con lettera n. 19034 del 15 marzo 2000 e dal Ministero del Tesoro con circolare n.5/2000 (prot. n. 48176/00/7.515) del 21 marzo 2000, si è ritenuta non più applicabile la precedente procedura di contrattazione, che prevedeva il visto dell'organo di controllo sui decreti di autorizzazione alla stipula dei contratti, entrambi sostituiti dalla certificazione di compatibilità finanziaria.
Altro punto della suindicata nota ha riguardato la procedura da porre in essere per i contratti integrativi di lavoro stipulati dagli IRRE, dall'INDIRE e dall'INVSI , ai quali questo Ministero è interessato per gli aspetti attinenti sia il personale del comparto ministeri che quello del comparto scuola.
Al riguardo il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha fornito istruzioni operative con nota n. 57093/00/7.515 del 30 novembre 2000, concordata con il Ministero del Tesoro, chiarendo nel merito, che la procedura di controllo stabilita dall'art. 39 - comma 3 - ter - della legge n. 449/1997 si applica a tutti i contratti integrativi stipulati a livello nazionale del comparto scuola e di quello ministeri, nel caso in cui l'Amministrazione stipulante occupi più di 200 unità di personale, sia che riguardino il sistema di classificazione del personale dipendente sia altre materie demandate dai CCNL alla contrattazione integrativa, mentre sono esclusi dall'anzidetta procedura di controllo a livello centrale i contratti di lavoro sottoscritti in sede locale come secondo livello rispetto al contratto integrativo nazionale.
Dall'esame delle indicazioni fornite dal cennato Dipartimento, coordinate con quelle dettate dalla citata legge n.449/1997 e dal D.L.vo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, si forniscono quindi le seguenti indicazioni operative.

 

CONTRATTI INTEGRATIVI STIPULATI DALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELLA P.I. E DALLE SCUOLE

 

1.       Non è più prevista l'emissione di un provvedimento amministrativo autorizzativo della stipula dei contratti collettivi integrativi di lavoro siano essi nazionali che di secondo livello.

2.       Tutti i contratti integrativi nazionali sottoscritti dalle parti vanno inviati, corredati della relazione tecnico-finanziaria, dapprima all'Ufficio Centrale per il Bilancio e quindi ottenuta da detto Ufficio la loro certificazione, inoltrati al Dipartimento per la Funzione Pubblica - Ufficio Relazioni Sindacali - e al Ministero del Tesoro - Dipartimento RGS - IGOP - affinchè, entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, i cennati Dicasteri provvedano, congiuntamente, ad accertarne la compatibilità economico - finanziaria rispetto ai vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e dal bilancio (Cfr. C.M. Tesoro n. 5/2000).

3.       Tutti i contratti integrativi di secondo livello, quelli cioè sottoscritti in sede locale, sia centrale che territoriale, che di scuola, anch'essi corredati della relazione tecnico - finanziaria, vanno sottoposti a certificazione di compatibilità finanziaria con i vincoli derivanti dai contratti integrativi nazionali e dal bilancio. Detta certificazione deve essere emessa:

·         dall'Ufficio Centrale per il Bilancio per i contratti di sede relativi al comparto ministeri, stipulati dagli uffici centrali di questo Ministero;

·         dalla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per i contratti stipulati in sede locale, siano essi concernenti il comparto scuola che quello ministeri, compresi quelli stipulati dalle singole scuole; [1]

4.       L'ufficio competente alla redazione della relazione tecnico-finanziaria prevista dalla citata legge n.449/1997 a corredo dei contratti va individuato, sia per il comparto scuola che per quello ministeri, come segue;

·         per i contratti integrativi stipulati a livello nazionale, nel Servizio per gli Affari Economico-Finanziari di questo Ministero;

·         per i contratti sottoscritti in sede locale, nell'ufficio di ragioneria della struttura centrale o periferica stipulante il contratto stesso;

·         per i contratti stipulati in sede locale dalle scuole, nell'ufficio di segreteria della scuola interessata;

 

CONTRATTI RIGUARDANTI IL PERSONALE DELLA SCUOLA E DEL MINISTERO IN SERVIZIO PRESSO GLI ENTI VIGILATI DAL MINISTERO DELLA P.I.

 

Per detta particolare casistica di contratti integrativi, con i quali, in genere, si provvede all'applicazione in sede locale di norme stabilite all'interno dei contratti integrativi nazionali, si dispone che :

  • la certificazione di compatibilità finanziaria con i vincoli derivanti dal contratto integrativo nazionale e dal bilancio venga emessa dal collegio dei revisori dei conti;

  • la relazione tecnico-finanziaria prevista dalla citata legge n.449/1997 a corredo dei contratti in questione sia predisposta dalla struttura di contabilità esistente presso ciascun ente.

La procedura operativa in questione non riguarda ovviamente il personale non statale eventualmente assunto a contratto da ciascun ente.
Si fa riserva di indicare successivamente le modalità ritenute più opportune ai fini del monitoraggio delle procedure di contrattazione.
Le presenti istruzioni operative sostituiscono quelle fin qui applicate. Le SS. LL. sono pregate di diramare la presente circolare alle istituzioni scolastiche ed educative dei rispettivi territori per gli adempimenti di competenza.

IL Direttore Generale
(Antonio Zucaro)


[1] Fino alla costituzione dei collegi dei revisori. Vedi successiva nota del ministero del 27 luglio 2001.

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