Lettera Circolare 2 ottobre 2000
Prot.
n. 4987
Oggetto: Corsi integrativi per diplomati degli istituti magistrali
e dei licei artistici statali e LL.RR. Anno scolastico 2000-2001.
Decreto legislativo n. 297/94, art. 191
Si impartiscono di seguito le istruzioni concernenti
l'organizzazione e il funzionamento dei corsi integrativi per
diplomati degli Istituti magistrali e dei Licei artistici per
l'anno scolastico 2000/2001.
Organizzazione
I corsi integrativi per diplomati degli istituti magistrali (che
dall'anno scolastico 2002-2003 saranno soppressi per effetto del
D.I. del 10-3-1997, trasmesso con C.M. n. 434 del 15-7-1997) e dei
licei artistici sono organizzati dai Provveditori agli Studi sotto
la responsabilità didattica e scientifica delle Università. Essi
si svolgono presso gli Istituti magistrali e presso i Licei
artistici quando vi siano almeno 20 domande di iscrizione. In caso
di necessità i corsi possono svolgersi anche presso altri tipi di
istituti scolastici statali; in tale caso i Dirigenti di questi
ultimi istituti sono tenuti ad assumersi i compiti ordinariamente
affidati ai Dirigenti scolastici degli istituti magistrali e dei
licei artistici.
I predetti corsi possono essere istituiti presso istituti
pareggiati o legalmente riconosciuti. Le lezioni si svolgono di
norma nel pomeriggio e la frequenza è obbligatoria. Peraltro, per
venire incontro alle esigenze degli studenti lavoratori, e
d'intesa con i docenti, è consentita l'istituzione dei corsi
integrativi serali.
Gli studenti che frequentano i corsi integrativi hanno diritto al
rinvio del servizio militare, a norma delle vigenti disposizioni
in materia.
Sono ammessi a sostenere l'esame-colloquio tutti i candidati
regolarmente iscritti ai corsi integrativi che abbiano frequentato
almeno due terzi delle lezioni. La commissione esaminatrice potrà
derogare alla predetta condizione in casi di motivazioni
debitamente documentate, con particolare riguardo alla situazione
degli studenti lavoratori, sempre che la commissione medesima sia
ugualmente in possesso di sufficienti elementi di valutazione per
l'ammissione all'esame-colloquio.
Per l'anno scolastico 2000-2001 i corsi integrativi in oggetto si
svolgeranno dal 2 ottobre 2000 al 31 maggio 2001.
Per quanto riguarda il periodo riservato ai colloqui finali,
ciascuna istituzione scolastica sede dei corsi integrativi,
nell'ambito della propria competenza e responsabilità, stabilirà
il periodo di svolgimento degli stessi, che dovranno essere
ultimati prima dell'inizio dell'attività didattica del nuovo anno
scolastico. In alternativa al periodo sopra indicato, gli esami
potranno svolgersi anche nel mese di giugno 2001, a conclusione
dei corsi, purché non interferiscano sull'andamento degli altri
esami.
Si sottolinea la necessità che i docenti universitari preposti al
coordinamento didattico-scientifico dei corsi integrativi siano
nominati fin dall'inizio dei corsi medesimi. A tal fine, si
invitano i Provveditori agli Studi a voler comunicare, con la
massima urgenza alla Università, nella cui competenza didattica e
scientifica rientrano i corsi organizzati, i dati concernenti il
numero dei corsi che dovranno funzionare, con l'indicazione del
numero degli alunni iscritti per ciascun corso.
I predetti dati debbono essere comunicati, tenuto conto della
competenza istituzionale, anche all'Ufficio di Ragioneria -
Ispettorato Istruzione Artistica, alla Direzione Generale per
l'Istruzione Media non Statale - Div. III e all'Ispettorato per
l'Istruzione Artistica - Div. III. Si fa presente che non è
necessario inviare ai predetti Uffici ministeriali copia dei
decreti con i quali vengono istituiti i corsi in argomento.
I rettori delle Università dovranno comunicare, con la massima
urgenza, al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica i nominativi dei professori universitari designati a
far parte del comitato preposto alla scelta dei coordinatori e,
successivamente, far conoscere ai Provveditori agli studi i
nominativi dei coordinatori scelti dai predetti comitati. Si
dispone che gli attestati dell'idoneità conseguita a conclusione
dei corsi possono essere rilasciati dai competenti Dirigenti
Scolastici agli interessati in numero indefinito di copie.
Personale
A) Coordinatori
Il coordinamento didattico e culturale dei corsi integrativi è
affidato ad un professore universitario ordinario, straordinario o
associato. A tal fine, in conformità di quanto disposto con la
circolare della Direzione Gen.le dell'Istruzione Universitaria n.
3350 del 29-12-1969, in ogni sede universitaria responsabile del
coordinamento didattico e scientifico dei corsi integrativi, si
costituisce annualmente un comitato composto di professori
universitari appartenenti ai gruppi:
1) umanistico-giuridico; 2) socio-economico; 3) scientifico.
In nominativi dei membri del predetto comitato sono comunicati
annualmente al Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica - Dipartimento Istruzione Universitaria
e diritto allo studio - che conferisce la relativa nomina.
Il comitato, quindi, provvederà a scegliere fra i suoi componenti
il docente universitario che dovrà svolgere le funzioni di
coordinatore dei corsi integrativi. Ogni professore universitario
svolgerà il suo incarico in non più di cinque corsi, effettuando
non meno di cinque visite annuali per ogni corso a lui affidato e
dovrà presiedere i colloqui finali. Per ogni visita dovrà essere
redatto apposito verbale, firmato dal docente coordinatore e
controfirmato dal Dirigente scolastico e dal responsabile
amministrativo dell'istituzione sede del corso.
Nel quadro delle linee fissate dai docenti universitari, i compiti
di direzione e di vigilanza dei corsi integrativi sono affidati ai
Dirigenti scolastici presso i quali i corsi stessi sono
organizzati. Essi svolgeranno tali compiti personalmente, in caso
di impossibilità dovuta a qualsiasi motivo, demanderanno tale
compito al collaboratore con funzioni vicarie.
B) Docenti
L'assegnazione dei docenti sui corsi integrativi avviene in
conformità delle disposizioni che seguono. Limitatamente alla
durata effettiva dei corsi i docenti sono nominati con contratti
di lavoro individuale dal Provveditorati agli Studi, che li
scelgono secondo il seguente ordine:
1) docenti con contratti di assunzione a tempo indeterminato, ai
sensi di quanto previsto dai contratti collettivi decentrati
provinciali concernenti le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente;
2) docenti parzialmente a disposizione. L'assegnazione di tali
docenti sui corsi integrativi è disposta ai fini del completamento
dell'orario dell'obbligo;
3) docenti con contratto di assunzione a tempo indeterminato e
determinato con orario di cattedra inferiore alle 18 ore
settimanali. L'assegnazione di tali docenti sui corsi sopra
citati, ai fini del completamento dell'orario dell'obbligo, può
essere disposta solo nell'ambito dell'istituto di titolarità di
servizio.
L'assegnazione dei docenti sui corsi integrativi avviene secondo
gli stessi criteri con cui si procede alle utilizzazioni in classi
collaterali e subordinatamente a tali utilizzazioni ed alle
attività relative agli interventi didattici ed educativi
integrativi previsti nel piano delle attività di cui agli artt. 24
e 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
quadriennio 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del
personale del comparto scuola, ma prioritariamente rispetto alla
sostituzione dei colleghi assenti.
Qualora i docenti utilizzabili nei corsi integrativi siano in
numero superiore a uno, verranno graduati secondo i criteri
fissati per l'individuazione dei docenti soprannumerari dai
contratti collettivi decentrati provinciali concernenti le
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente,
con esclusione della valutazione delle esigenze di famiglia.
L'assegnazione a domanda è effettuata partendo dal docente che
nella succitata graduatoria ha totalizzato il punteggio più alto,
mentre, viceversa, in caso di assegnazione d'ufficio, si parte dal
docente che ha totalizzato il punteggio più basso.
4) docenti con contratto di assunzione a tempo indeterminato,
titolari o in servizio nell'istituto ove i corsi stessi
funzionano, che si dichiarino disponibili a svolgere
l'insegnamento nei predetti corsi, dando priorità ai docenti che
abbiano svolto il predetto insegnamento in precedenti anni
scolastici;
5) docenti con contratto di assunzione a tempo indeterminato,
titolari o in servizio in istituti diversi da quello dove si
svolgono i corsi, che si dichiarino disponibili a svolgere
l'insegnamento nei predetti corsi, dando priorità ai docenti che
abbiano prestato servizio per tale insegnamento nei precedenti
anni scolastici;
6) docenti con contratto di assunzione a tempo determinato con
orario di cattedra, che dichiarino la propria disponibilità a
svolgere l'insegnamento in parola;
7) solo in casi eccezionali, cioè quando non sia possibile
reperire personale docente con contratto di assunzione a tempo
indeterminato o determinato in servizio, l'insegnamento nei corsi
integrativi può essere affidato a docenti che non hanno rapporto
d'impiego con lo Stato.
Negli istituti dove funzionano corsi integrativi il numero degli
assistenti e dei collaboratori scolastici viene rispettivamente
aumentato di una sola unità, qualunque sia il numero dei corsi.
Esami - Colloqui
A conclusione del corso integrativo gli studenti sostengono un
colloquio finale davanti ad una commissione presieduta dal docente
universitario o, in caso di impedimento o di sua assenza, dal
Presidente dell'Istituto sede dei corsi. Detta commissione è
inoltre composta dai docenti delle discipline fondamentali ed è
integrata, di volta in volta, dai docenti delle discipline
opzionali. Al termine dei colloqui, la commissione dichiara
l'idoneità - ovvero l'inidoneità - del candidato per quel che
concerne la iscrizione alle facoltà universitarie.
Per i candidati idonei la commissione traccia un breve profilo con
riferimento soprattutto all'orientamento universitario. Per i
candidati non idonei la commissione stabilisce se essi possono,
oppure no, essere ammessi alla ripetizione del corso.
In ogni caso non si fa luogo a votazione.
Le risultanze del colloquio, tratte dai verbali, vengono
trascritte in apposito registro e firmate dal presidente e da
almeno un membro della commissione.
Il registro, copia del quale verrà inviato al Provveditore
competente, è depositato presso l'istituto sede dei corsi
integrativi ed è unico anche per gli anni successivi.
Il Dirigente scolastico rilascia ai candidati che hanno superato
il colloquio attestati contenenti la dichiarazione di idoneità e
la valutazione di orientamento; per i candidati non idonei
rilascia la dichiarazione sull'ammissibilità o meno alla
ripetizione del corso. |