SCHEMA DI CAPITOLATO D’ONERI

TRA

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E LE AGENZIE DI VIAGGI

 

1.      L’Agenzia di Viaggi (di seguito denominata ADV) si impegna a rispettare le indicazioni delle CC.MM. n. 291 del 14/10/1992 e n.623  del 2/10/1996, fornendo, su richiesta dell’Istituzione Scolastica (di seguito denominata IS), tutte le certificazioni richieste nelle circolari stesse, in particolare quelle di cui all’art. 9, commi 7 e 10  della C.M. n. 291/92, anche mediante autocertificazione del rappresentante legale dell’ADV;

 

2.     la validità dei preventivi sarà riferita alla data prevista dell’effettuazione del viaggio, salvo variazioni dei costi documentabili e non imputabili all’ ADV (es.: cambi valutari, trasporto, carburante, pedaggi autostradali, posteggi, ingressi, tasse, ecc. Si richiama al riguardo l’art. 11 D.L.vo del 17/3/1995 n.111 di cui all’appendice del presente capitolato, nota 1);

 

3.     in calce ad ogni preventivo l’ADV fornirà, su richiesta dell’IS, tutte le indicazioni riguardo ad altri servizi quali,  ad esempio, ingressi a musei o siti archeologici, gallerie, mostre, ecc., che richiedono il pagamento in loco. I suddetti servizi dovranno essere necessariamente richiesti al momento della prenotazione del viaggio ed i  relativi importi saranno  inclusi nella quota di partecipazione. Lo stesso varrà per i servizi di guide, interpreti od accompagnatori ;

 

4.     l’affidamento dell’organizzazione del viaggio, da parte dell’IS, dovrà avvenire con una lettera d’impegno dell’IS stessa e dovrà essere stipulato un contratto con l’ADV, contenente tutti gli elementi relativi al viaggio, come previsto dal D.L.vo del 17/3/1995 n. 111 di attuazione della Direttiva 314/90/CEE (di cui all’appendice del presente capitolato, nota 2) ed in coerenza con le norme dettate dal D.I. n. 44 dell’1 febbraio 2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.  Detto contratto dovrà essere firmato sia dall’ADV che dall’IS nelle persone legalmente autorizzate. Soltanto la regolare stipula del contratto consente all’IS di poter accedere al “Fondo nazionale di garanzia”, per i casi di cui all’art.1  e  secondo le procedure di cui all’art. 5, del Regolamento n.349 del 23 luglio 1999 , recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico. (Si rimanda, al riguardo, all’appendice del presente capitolato, nota n. 3) ;

 

5.     in caso di partecipazione al viaggio di istruzione di alunni in situazione di handicap, dovranno essere osservate le seguenti indicazioni:

 

a)    l’IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio,

comunicherà all’ADV   la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e

l’eventuale presenza di assistenti educatori culturali;

 

b)    agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia;

 

6.     le quote di partecipazione saranno stabilite in relazione ad un numero minimo e massimo di persone paganti ed alla capienza dei mezzi di trasporto. In caso di difformità tra il numero di tali persone ed il numero di persone partecipanti comunicato dall’IS, il costo sarà ricalcolato ed indicato all’IS medesima;

 

7.     lo/gli albergo/ghi dovrà/nno essere della categoria richiesta. Lo/Gli stesso/i sarà/nno indicato/i (nome, indirizzo, telefono/fax, ubicazione) da parte dell’ADV, dopo l’affidamento dell’organizzazione, alla conferma dei servizi. Le sistemazioni saranno in camere singole gratuite per i docenti (una ogni 15 paganti) ed a più letti per gli studenti; ulteriori camere singole, subordinatamente alla disponibilità dello/gli albergo/ghi, comporteranno un supplemento. La sistemazione del gruppo avverrà in un solo albergo, salvo che, per l’entità del gruppo o in caso di piccoli centri, si renda necessaria la sistemazione in più alberghi. L’ubicazione dovrà essere il più vicino possibile ai luoghi da visitare;

 

8.     in relazione ai servizi di pensione completa o di mezza pensione dovrà essere indicato se i pasti saranno serviti nello/gli albergo/ghi stesso/i, in ristorante/i o con cestino/i da viaggio (quest’ultimo/i se richiesto/i);

 

 

9.     i viaggi d’istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto. La comunicazione  dell’entità dei posti, richiesti ed assegnati da parte dei Vettori, dovrà essere fornita all’IS dall’ADV (anche in copia) all’atto della conferma dei servizi previsti per il relativo viaggio;

10.     ove siano utilizzati autopullmann, gli stessi saranno a disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo,  inerenti all’itinerario precedentemente stabilito. Nelle quote si intendono inclusi: carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città e parcheggi, iva, diaria vitto ed alloggio autista/i, eventuale secondo autista nelle circostanze previste dalla C.M. n.291 del 14/10/1992. 

     L’IS può riservarsi di far verificare, alla partenza del viaggio ed avvalendosi delle Autorità competenti,

     l’idoneità dei mezzi utilizzati;

 

11.      l’IS dovrà garantire, con apposita dichiarazione scritta preventiva, la conservazione dello stato delle strutture alberghiere/ristorative al momento della partenza dalle stesse, nonché dei mezzi di trasporto utilizzati. Nel caso vengano denunciati danni imputabili all’IS, quest’ultima e l’ADV si riserveranno di riscontrare gli stessi e di verificarne l’entità con i relativi fornitori. L’ammontare dell’eventuale spesa sarà addebitata all’IS  con specifica fattura emessa dall’ADV;

 

12.     le gratuità di viaggio saranno accordate in ragione di una ogni quindici partecipanti paganti;

 

13.     sarà versato, al momento che l’ADV confermerà i servizi prenotati e su presentazione della relativa fattura,  un acconto delle quote pari al 25%. Il saldo avverrà, su presentazione delle relative fatture, entro e non oltre cinque giorni  dal rientro dal viaggio;

14.     l’ADV rilascerà all’IS, prima della partenza, i documenti relativi al viaggio (voucher, titoli di trasporto). Sui voucher saranno indicati: il nome dell’IS, l’entità del gruppo, i servizi prenotati ed il fornitore relativi al viaggio. L’IS, nella persona  del responsabile accompagnatore, avrà cura di rilevare l’esatto numero dei partecipanti, nonché l’utilizzo dei servizi previsti, con apposita dichiarazione  sottoscritta sui relativi documenti di viaggio (voucher, titoli di trasporto); in caso di trasporto ferroviario/marittimo, il responsabile accompagnatore avrà cura di farvi annotare dal personale competente il numero esatto dei viaggiatori. Tali adempimenti  consentiranno  all’IS di poter, eventualmente, ottenere il rimborso, qualora il numero dei partecipanti sia stato oggetto di variazioni in meno oppure non tutti i servizi siano stati utilizzati per causa di forza maggiore. L’IS dovrà, al rientro in sede della comitiva e, comunque, entro e non oltre cinque giorni, informare  l’ADV delle eventuali variazioni relative al numero dei partecipanti, nonché dei servizi di cui non si è usufruito. 

 

  Per quanto non specificatamente richiamato nel presente documento, si rinvia alla normativa vigente in materia, già menzionata, con particolare riferimento al decreto legislativo del 17-3-95,n.111, relativo all’ Attuazione della direttiva n.314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti  “tutto compreso”

  

Le richieste di preventivo per i viaggi di istruzione non rientrano nella normativa di legge prevista per le gare d’appalto.

 

APPENDICE:

 

Nota 1 – Art. 11, D.L.vo del 17 marzo 1995, n.111 – Revisione del prezzo

1.    La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato.

2.    La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare.

3.    Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.

4.    Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

 

Nota 2 - Art.7, D.L.vo del 17 marzo 1995, n.111  - Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici

Il contratto contiene i seguenti elementi:

a.    destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine,

b.   nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;

c.    prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco e imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;

d.   importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all’atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all’art. 1385 del codice civile non si producono allorchè il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;

e.    estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;

f.    presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all’art.21;

g.    mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;

h.    ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria turistica, il livello, l’eventuale idoneità all’accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;

i.     itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;

 l.  termine entro cui il consumatore deve essere informato dell’annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti previsto;

m.   accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore o il venditore e il  consumatore al momento della prenotazione;

n.    eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;

o.   termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto;

p.    termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all’art.12.

 

Nota 3 -  artt.1 e 5,    Decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 23 luglio 1999, n. 349 (relativi al Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico)

 

Art. 1 - Competenze e ambito di applicazione

1.   Al Dipartimento del turismo è affidata la gestione del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di

     pacchetto turistico istituito dall’articolo 21  del decreto legislativo n.111/1995, di seguito denominato

     Fondo. 

2.    Compito del Fondo è quello di :

a.    assicurare al consumatore il rimborso del prezzo versato sia in caso di fallimento del venditore o  dell’organizzatore, che in caso di accertata insolvenza degli stessi soggetti, tale da non consentire, in tutto o in parte, l’osservanza degli obblighi contrattuali assunti;

b.    organizzare il rimpatrio del turista in viaggio all’estero nel caso in cui si verificano le circostanze di cui al punto  a ;

c.   assicurare la fornitura di un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno all’organizzatore.

 

3.    Il Fondo interviene esclusivamente nei casi in cui il pacchetto turistico è stato venduto od offerto in vendita con contratto stipulato nel territorio nazionale dall’organizzatore o dal venditore  in possesso di regolare autorizzazione.

omissis …

 

Art. 5 - Domanda per l’intervento del Fondo fuori dei casi d’urgenza

1.     La domanda per accedere alle erogazioni del Fondo nazionale di garanzia per il turista è indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia.

 

2.    La domanda da presentare entro tre mesi dalla data prevista per la conclusione del viaggio, al fine di consentire al Fondo di avvalersi del diritto di rivalsa, è corredata da:

a.  contratto di viaggio in originale;

b.  copia della ricevuta del versamento della somma corrisposta all’agenzia di viaggio;

c.   ogni elemento atto a comprovare la mancata fruizione dei servizi pattuiti.

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