INTESA TRA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’
E DELLA RICERCA E LE OO. SS. CGIL CISL UIL SNALS
FIRMATARIE DEL CCNL 26.5.99 E DEL CCNI 31.8.99
DEL COMPARTO SCUOLA

            Le parti firmatarie dei contratti collettivi  nazionali di lavoro ed integrativi del comparto scuola citate in epigrafe, considerata l’opportunità, nel rispetto delle vigenti norme contrattuali con particolare riferimento all’art.1, comma 4, del CCNL del 26.5.1999, di dare esecuzione anche per l’anno scolastico 2002/2003 all’attività di cui all’art.37 del CCNI del 31.8.1999, si riuniscono per procedere alla formulazione del piano di ripartizione delle risorse residue relative alle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2002/2003, a norma dell’art. 37 del citato CCNI.

Premesso che le risorse finanziarie stanziate dal CCNL (234 miliardi lordo Stato pari ad €120.850.914,39) consentono di assegnare alle istituzioni scolastiche 58.296 funzioni strumentali tra le quali sono ricomprese:

  • le 228 funzioni strumentali da assegnare agli Istituti di Alta Cultura;

  • le funzioni strumentali da assegnare al Ministero degli Affari Esteri a favore del personale delle scuole e dei corsi italiani all’estero;

  • le 41.417 funzioni strumentali, nelle quali è compresa quella per il collaboratore vicario del capo di istituto, che, in base ai parametri del dimensionamento previsti dal contratto ed effettivamente accertati, sono da attribuire alle scuole,  incluse quelle destinate alle ex scuole medie annesse ai conservatori;

considerato che con le intese sottoscritte in data 28 ottobre 1999, per l’anno scolastico 1999/2000, in data 28 agosto 2000, per l’anno scolastico 2000/2001 e in data 3 ottobre 2001, per l’anno scolastico 2001/2002, è stata stabilita, tenendo conto della complessità delle scuole/istituti, l’assegnazione di una ulteriore funzione a ciascun istituto comprensivo e istituto di istruzione superiore, una per ogni istituto di I° grado, di II° grado o superiore con più di 80 docenti, una per ogni circolo didattico e istituto comprensivo con più di 800 alunni, una ad ognuna delle scuole carcerarie ed ospedaliere nonché alle scuole sedi di corsi serali, di educazione per gli adulti (EDA), di istruzione e formazione tecnica superiore  (IFTS), per un totale di 8.902 funzioni (all.3);

considerato che, tenendo conto  delle particolari specificità, sono state altresì assegnate alle rispettive province di sede una funzione strumentale ad ognuno dei licei europei, una ad ognuna delle scuole annesse a convitto ed educandato, una ad ognuna alle scuole medie annesse a istituto d’arte (all.3); 

dovendosi, pertanto, procedere, a completamento delle prescrizioni contrattuali, all’assegnazione delle ulteriori 7.539 funzioni strumentali residue; 

convengono quanto segue: 

  1. nel confermare i criteri e le indicazioni di cui alle intese sottoscritte in data 28 ottobre 1999, 28 agosto 2000 e 3 ottobre 2001, sono messe immediatamente a disposizione delle istituzioni scolastiche le funzioni strumentali di cui alle colonne 1, 2 e 3 dell’allegata tabella (all.1), secondo i criteri indicati in premessa.
    Le istituzioni scolastiche, pertanto, provvederanno al loro impiego per le attività ad esse riferite ed indicate nelle aree previste dall’art.28, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 maggio 1999, e richiamate dall’art.37 del contratto nazionale integrativo del 31 agosto 1999;

  2. sono accantonate le 228 funzioni obiettivo, determinate sulla base dei criteri contenuti nell’art.37, comma 2, del CCNI 1999, da assegnare agli Istituti di Alta Cultura, per i quali provvederà il competente Ufficio per l’Alta Formazione Artistica e Musicale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

  3. sono assegnate alle scuole italiane ed ai corsi all’estero risorse per il conferimento di n. 60  funzioni strumentali che vengono distribuite con la procedura prevista dal citato art.37, comma 2;

  4. le ulteriori 7.539 funzioni residue di cui alla colonna 4 (all.1), ripartire proporzionalmente in base al numero delle scuole di ogni ordine e grado e degli alunni ad esse iscritti in ciascuna provincia, sono assegnate complessivamente a livello regionale e distribuite da parte dei Direttori Generali Regionali, d’intesa con le OO.SS. territoriali, al fine dell’individuazione dei criteri più coerenti e funzionali alle esigenze di offerta scolastica formativa emergenti in ambito regionale; nel medesimo piano regionale di ripartizione confluiscono le funzioni strumentali non utilizzate nell’anno scolastico 2001/2002 nonché quelle, riferite alla presente intesa, non attivate dalle istituzioni scolastiche entro il 31 ottobre 2002.
    Il piano di ripartizione regionale, così integrato, dovrà essere comunque definito entro il 30 novembre 2002.

  5. gli allegati 1, 2 e 3 fanno parte integrante della presente intesa.

 Letto, approvato e sottoscritto in  

Roma, 23 settembre 2002

Per l’Amministrazione:                                 Per le OO. SS.:F.to................................................          CGIL  F.to........................................           ......................................................              CISL  F.to........................................                                       UIL     F.to...................….................

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