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DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Ufficio IX

Circolare Ministeriale 1 dicembre 2003, n. 89

Prot. n. 17636

Oggetto: Esercizio professione docente in scuole ed istituti statali e non statali (scuola dell'infanzia, scuola primaria, istituti di istruzione secondaria) - riconoscimento titoli di formazione ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 e 92/51 e dei decreti legislativi n. 115/92 e n. 319/94 - conoscenza della lingua italiana

Le modalità di accertamento e di documentazione della conoscenza della lingua italiana come "mezzo" di insegnamento, nell'ambito delle procedure di riconoscimento di titoli di formazione professionale ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 e 92/51 e dei decreti legislativi n. 115/92 e n. 319/94, sono stabilite, a modifica della circolare n. 83 del 19 luglio 2002 (che viene sostituita dalla presente), come segue.

L'interessato deve acquisire, previo esame, la certificazione "CELI 5" rilasciata dalla Università per Stranieri di Perugia (per informazioni si veda il sito internet: www.unistrapg.it), la cui presentazione, ove il riconoscimento del titolo di formazione consenta di esercitare la professione in scuole con lingua di insegnamento italiana, è condizione di adozione, sempreché ne ricorrano i presupposti, del provvedimento di riconoscimento ovvero del provvedimento di riconoscimento subordinato al superamento di misura compensativa.

Sono esentati, di norma, dalla presentazione del CELI 5, coloro i quali abbiano compiuto, in Italia, 13 anni di studio (formazione primaria e secondaria), esclusi quelli effettuati in posizione di ripetente, con conseguimento dei relativi diplomi e con effettiva frequenza di istituzioni scolastiche italiane con insegnamento impartito in lingua italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli


DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
UFFICIO IX

Circolare Ministeriale 19 luglio 2002, n. 83

Prot. n.13641

Oggetto: Riconoscimento titoli di formazione professionale, ai fini abilitazione insegnamento in scuole ed istituti statali e non statali (scuola materna, scuola elementare, istituti di istruzione secondaria ed artistica), ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 e 92/51

Con circolare n. 70 (prot. n. 481) dell'11 marzo 1993 sono state impartite istruzioni in merito alle modalità di accertamento della conoscenza della lingua italiana nell'ambito delle procedure di riconoscimento di titoli di formazione professionale ai fini dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 e 92/51 e dei corrispondenti decreti legislativi (D.L. vo n. 115/92 e D.L. n. 319/94).

La disciplina dettata prevedeva che, in assenza di titoli di studio italiani e/o di certificati di servizio svolto presso istituzioni scolastiche italiane, comprovanti una adeguata conoscenza della lingua italiana, gli interessati dovessero essere sottoposti al detto accertamento presso Istituzioni scolastiche.

Con la presente le dette disposizioni vengono modificate e sostituite da un onere di documentazione, comunque a carico degli interessati, da soddisfare con la presentazione, congiuntamente alla domanda di riconoscimento, di una della due certificazioni sotto indicate:
- Università per Stranieri di Perugia: livello 5 - "CELI 5" (sito internet: www.unistrapg.it);
- Università per Stranieri di Siena: livello 4 - "CILS 4" (sito internet: www.unistrasi.it).

Sono esentati, di norma, dalla presentazione delle dette certificazioni coloro che:
- abbiano compiuto in Italia, come minimo, otto anni di studio, esclusi quelli compiuti in posizione di ripetente, con conseguimento dei relativi diplomi, nella specie degli studi secondari ovvero secondario di secondo grado ed universitario triennale, con effettiva frequenza di istituzioni scolastiche italiane (da documentare);
- ovvero, siano laureati (laurea almeno triennale) ed abilitati all'estero per Italiano quale lingua straniera, con studi compiuti, nella materia, per intero all'estero o iniziati in Italia con corso che dà accesso all'abilitazione per le classi di concorso 43A e 50A e completati all'estero (da documentare);
- ovvero, siano laureati con corso che dà accesso all'abilitazione per le classi di concorso 43A e 50A, con studi universitari compiuti per intero in Italia o iniziati all'estero per Italiano quale lingua straniera e completati in Italia, ed abilitati all'estero per Italiano quale lingua straniera ovvero in Italia per le dette classi di concorso 43A e 50A (da documentare).

IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli

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