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Servizio per gli affari economico finanziari
Ufficio V

Circolare n. 92
Prot. n. 2964
                                                                                   Roma, 4 dicembre 2003

 

 

Oggetto: Collegio dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche. Liquidazione compensi.

 

Con nota del 19 novembre 2003, prot. n. 2696, lo scrivente Servizio ha trasmesso il decreto, datato 18 novembre 2003, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è stato determinato il compenso spettante al Presidente e a ciascun componente del Collegio dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche.

Ciò premesso, si ritiene utile fornire alle SS.LL. istruzioni ai fini di una uniforme applicazione delle disposizioni contenute nei singoli articoli.

Articolo 1: la misura annua lorda del compenso in parola è stata fissata, a decorrere dal 1° settembre 2002, in euro 1810,00 per il presidente ed euro 1550,00 per i componenti.
Circa il trattamento fiscale e previdenziale cui assoggettare i predetti compensi, si riportano alcune tipologie di rapporti che si potrebbero porre in essere:
a) revisore designato in rappresentanza dell'Amministrazione di appartenenza (Ministero o ente locale);
b) revisore libero professionista;
c) revisore designato da un'Amministrazione diversa da quella di appartenenza (incarico autorizzato).
Nel caso sub a) il compenso è classificabile quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Ad esso vanno applicate le disposizioni previste dall'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n° 600. Conseguentemente il revisore dovrà comunicare alla scuola, tramite la scheda allegata, la propria posizione fiscale ai fini dell'applicazione delle ritenute. Resta inteso che sul compenso medesimo la scuola dovrà applicare, altresì, le addizionali regionale e comunale, avuto riguardo alla residenza del revisore. Tale reddito va escluso dal trattamento previdenziale, mentre rimane a carico della scuola l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Nel caso sub b) occorre distinguere se l'attività di revisione viene svolta da ragionieri o dottori commercialisti o da altri liberi professionisti.
Nel primo caso il compenso per l'attività di revisore verrà attratto al reddito prevalente di lavoro autonomo, pertanto il percettore dovrà emettere regolare fattura gravata del contributo previdenziale della Cassa di previdenza di appartenenza del professionista (nella misura del 2%), e di IVA al 20% (calcolata sia sul compenso che sul contributo previdenziale); il reddito in questione subirà, poi, la ritenuta d'acconto del 20%, calcolata sul solo compenso. Si aggiunge, inoltre, che, trattandosi di reddito da lavoro autonomo, la scuola non dovrà versare l'IRAP, che rimane a totale carico del percipiente.
Negli altri casi, ad esempio se l'incarico di revisione viene svolto da un avvocato, architetto, ecc., i redditi rientrano nel campo di applicazione dell'art. 47, comma 1, lettera c-bis, del TUIR, introdotto dall'art. 34 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, (Misure in materia fiscale), che ha disposto una sostanziale modifica alla disciplina riguardante la qualificazione dei redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa. In base a tale nuova normativa per i redditi in questione si applica la disciplina dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anzichè quella per i redditi da lavoro autonomo. Ne consegue l'assoggettamento alle ritenute di cui all'art 23 del citato D.P.R. n. 600/1973, nonché alle addizionali comunale e regionale. Permane a carico della scuola l'IRAP. Gli stessi redditi risulteranno, altresì, soggetti al contributo previdenziale INPS del 10-14%, previsto dall'articolo 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".
Si aggiunge, per completezza, che il comma 1, art.3 della legge 7 aprile 2003, n. 80 (Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale) prevede una revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti, con inclusione degli stessi nell'ambito del reddito di lavoro autonomo e con loro attrazione al reddito che deriva dall'esercizio di arti e professioni se conseguiti da artisti e professionisti di qualsiasi tipo, tali redditi, pertanto, potrebbero tornare nell'alveo del lavoro autonomo. Nel caso sub c) il compenso del dipendente incaricato, che dovrà necessariamente chiedere - ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165 - l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico alla propria amministrazione, ricadrà tra quelli assimilati al lavoro dipendente (art. 47, comma 1, lettera c-bis del TUIR). Allo stesso vanno applicate le ritenute previste dal già richiamato art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, nonché le addizionali comunale e regionale. Lo stesso reddito risulterà soggetto, inoltre, al contributo previdenziale INPS del 10%. L'IRAP rimane anche in questo caso a carico della scuola.
Attualmente tale contributo è fissato nella misura del 10% dei redditi per i percipienti già iscritti ad una forma di assicurazione obbligatoria, mentre al 14% per i non iscritti ad altra forma di assicurazione (progressivamente rivalutabile sino al 19%). Il contributo è posto per un terzo a carico dell'iscritto e per due terzi a carico della scuola. Il versamento è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello della corresponsione del compenso medesimo.

Articolo 2: nel dettare disposizioni in tema di trattamento di missione, stabilisce per tutti i componenti il collegio - compresi, quindi, i liberi professionisti - pari trattamento, in misura uguale a quella goduta dai dirigenti di prima fascia dell'area 1 del CCNL. Premesso che il trattamento di missione comprende l'indennità giornaliera, il rimborso delle spese di vitto, alloggio e di trasporto, nulla è innovato al riguardo per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. In buona sostanza restano confermate le disposizioni dettate dal Ministero dell'Istruzione di concerto con quello del Tesoro, con circolare n. 352 del 21 novembre 1984, ove è disposto che, in ossequio alla parità di funzioni nell'ambito dello stesso organo, la missione per i revisori dei conti deve essere determinata in misura unica, indipendentemente dalla qualifica rivestita e dalla appartenenza o meno all'Amministrazione statale e precisamente nella misura prevista per l'ex Dirigente Generale ora Dirigente di prima fascia.
Si ritiene, tuttavia, opportuno richiamare, in questa sede, alcune disposizioni di carattere generale vigenti in materia.
L'eventuale richiesta di autorizzazione all'uso del proprio mezzo di trasporto da parte del revisore interessato deve essere indirizzata al Dirigente scolastico della scuola capofila compresa nell'ambito territoriale e l'autorizzazione stessa è formalizzata con provvedimento dello stesso dirigente scolastico per l'intera durata dell'incarico del revisore. Ovviamente l'autorizzazione a servirsi del proprio mezzo di trasporto va concessa soltanto nel caso in cui tale mezzo risulti economicamente e funzionalmente più conveniente dei normali mezzi pubblici. La convenienza economica dovrà essere dimostrata raffrontando la spesa globale (diaria, spese di viaggio, spese di alloggio, spese di vitto) relativa alle due ipotesi (uso mezzo proprio e uso mezzi pubblici). Considerata la particolarità delle funzioni svolte dai revisori, qualora l'uso del mezzo proprio non risulti autorizzato, e gli stessi dichiarino che il viaggio è stato effettuato con il proprio mezzo o con mezzi offerti, agli stessi spetta comunque il rimborso delle spese di viaggio, entro i limiti del costo del biglietto ferroviario di prima classe secondo la tariffa d'uso, escluso qualsiasi supplemento, ma compresa l'indennità supplementare del 10% di cui all'art. 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836. Analogo rimborso è consentito anche in assenza dei documenti giustificativi di spesa ogni volta che i revisori non siano in grado di presentare - per smarrimento o altro - i biglietti in questione, attesa la funzione dai medesimi svolta e la inconfutabilità della loro presenza presso l'istituzione scolastica risultante dai verbali. Si precisa, inoltre, che, così come riportato nella circolare-vademecum del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 47 del 21 dicembre 2001, nei casi in cui i revisori siano autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto, la scuola dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria (danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà, lesioni o decesso) limitatamente al tempo strettamente necessario per raggiungere la sede della scuola e per il rientro nella sede di servizio. L'eventuale richiesta di uso del mezzo aereo (art.13, legge 18/12/1973, n. 836) deve essere indirizzata solo alla scuola capofila, la quale concederà l'autorizzazione soltanto se ne derivi una effettiva abbreviazione della durata della missione.
Al fine di agevolare gli spostamenti tra le sedi delle varie istituzioni scolastiche, facenti parte dello stesso ambito territoriale, nonché di ridurre la durata della missione, in caso di comprovata necessità - dovuta alla mancanza di idonei collegamenti tra le diverse località con gli ordinari mezzi pubblici di trasporto e previa autorizzazione dell'istituto scolastico capofila - può essere, inoltre, consentito l'uso del taxi. Il rimborso della relativa spesa potrà avvenire dietro presentazione di apposita ricevuta, datata e firmata dal conducente di tale mezzo di trasporto.
Per quanto attiene le misure dei rimborsi per il vitto, queste sono riportate nel D.P.C.M. 15/2/1995 e corrispondono alle seguenti:
- € 30,55 per la consumazione di un solo pasto;
- € 61,10 per la consumazione di due pasti giornalieri.

L'indennità di missione giornaliera ammonta ad euro 24,12 (lire 46.700). Resta confermato quanto previsto dal D.P.C.M. 16/3/1990 per il rimborso delle spese di pernottamento e di viaggio:
- costo per il pernottamento relativo ad una camera singola in albergo a 4 stelle (1° categoria);
- costo di un biglietto ferroviario di 1° classe o di uno scompartimento singolo in carrozza letto.

In caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto oppure di entrambe, l'indennità di trasferta viene ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà o di due terzi.
Circa il trattamento tributario da applicare alle predette indennità si ricorda che le indennità di trasferta corrisposte ai dipendenti statali o, comunque, ai prestatori di lavoro subordinato concorrono a formare il reddito per la parte eccedente euro 46,48, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Pertanto, vanno sottoposte, per la parte eccedente, oltre alle ritenute contributive, alla ritenuta d'imposta. La misura attuale, quindi, risulta esente da ritenuta. Per quanto concerne i liberi professionisti, giova ricordare che i rimborsi, nonché l'indennità di trasferta, nella indicata misura di euro 24,12 come per i dipendenti, potranno avvenire solo dietro presentazione di regolare fattura, cui dovranno essere allegati in copia i documenti giustificativi di spesa.

Articolo 3: è stato stabilito che l'onere derivante dal pagamento del compenso nonché del trattamento economico di missione sarà posto a carico delle istituzioni scolastiche individuate quali capofila nell'ambito territoriale di appartenenza.

Articolo 4: è stato disposto che per i primi otto mesi dell'anno 2002 ai revisori dei conti nominati dal Ministro dell'Istruzione e del Tesoro spetta il compenso allora definito (pari ad euro 671,39 annui lordi) e la relativa spesa è posta a carico delle istituzioni ove i revisori stessi svolgevano le loro funzioni.


Si ribadisce, a tal fine, che per i Dirigenti, a decorrere dal 1° luglio 2002 - come peraltro già comunicato con circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 15 marzo 2001 - vige l'obbligo del versamento dei compensi, (al lordo delle ritenute), derivanti dallo svolgimento di incarichi aggiuntivi conferiti dall'Amministrazione, al fondo per il trattamento accessorio dirigenziale istituito presso ogni Ministero. Tali versamenti potranno essere effettuati anche tramite conto corrente postale intestato alle Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato della provincia ove è ubicata la scuola (indicati nell'unito elenco). Nel bollettino andranno indicati oltre al nominativo del revisore, il periodo di riferimento, il Capo, nonché il capitolo e l'articolo che di seguito si riportano:

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Capo X - Capitolo 3402: Somme relative ai compensi dovuti da terzi per qualsiasi incarico conferito ai dirigenti dell'ex Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione del loro ufficio ovvero conferito agli stessi dalla propria Amministrazione o su designazione della medesima, da far confluire in apposito fondo del Ministero dell'Economia e delle Finanze per essere destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

·  Art. 1 - Somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "prima fascia";

·  Art. 2 - Somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "seconda fascia".

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Capo XIII - Capitolo 3408: Somme relative ai compensi dovuti da terzi per qualsiasi incarico conferito ai dirigenti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in ragione del loro ufficio ovvero conferito agli stessi dalla propria Amministrazione o su designazione della medesima, da far confluire in apposito fondo del predetto Ministero per essere destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

·  Art. 1 -Somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "prima fascia";

·  Art. 2 - Somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "seconda fascia".

Resta inteso che tali compensi, ancorché versati al suddetto fondo, rientrano nella base imponibile ai fini della determinazione dell'IRAP, che rimane a carico della scuola.
Per quanto attiene, inoltre, al tipo di tassazione da assoggettare i compensi relativi all'attività di revisione dell'anno 2002, appare utile richiamare la Risoluzione del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 90 del 22.06.2000. Il citato Dicastero ha fornito risposta a numerosi quesiti in merito alle modalità di tassazione dei compensi corrisposti ai componenti delle Commissioni tributarie ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni. In particolare, e' stato chiesto di dare conferma dell'applicabilità del regime della tassazione separata di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
A tale proposito si afferma che, ai fini dell'applicazione di tale regime di tassazione e, quindi, per l'inquadramento dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni tributarie tra gli emolumenti arretrati di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è necessario, innanzitutto, che i compensi siano corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stata prestata l'attività lavorativa e che, inoltre, detto ritardo:

1.       non sia fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l'erogazione degli emolumenti;

2.       sia derivante da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti;

3.       sia riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

 

Nel caso prospettato è stato precisato che gli emolumenti sono corrisposti in un anno successivo a quello cui si riferiscono in quanto non erano stati disposti gli stanziamenti delle somme occorrenti. Il Ministero delle Finanze, ha ritenuto, pertanto, che la fattispecie sia riconducibile alla previsione delle altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, contenuta nel citato articolo 16, comma 1, lettera b), del TUIR, e pertanto ad essa si renda applicabile il regime della tassazione separata in quanto, peraltro, il ritardo non è fisiologico e non e' imputabile alla volontà delle parti.
Viene precisato, inoltre, co
n la citata Risoluzione che sui redditi assoggettati a tassazione separata non è dovuta l'addizionale regionale all'Irpef di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né l'addizionale comunale di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Anche nel caso in esame, naturalmente per i soli percettori di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ricorrendo i presupposti individuati in detta Risoluzione (pagamento del compenso l'anno successivo a quello di riferimento, assenza del decreto di quantificazione dello stesso e cause non dipendenti dalla volontà delle parti) occorrerà inquadrare tra i redditi a tassazione separata i compensi in questione relativi all'anno 2002. A questi fini gli interessati avranno cura di comunicare alle scuole la propria aliquota media.

Appare utile, infine, ribadire che per quanto attiene alla Anagrafe delle Prestazioni dei dipendenti pubblici, le Istituzioni scolastiche, ai sensi del già citato art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, hanno l'obbligo di comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, all'Amministrazione di appartenenza dei revisori il compenso erogato agli stessi nell'anno precedente.
La presente circolare è stata concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza.

Le SS.LL. sono pregate di trasmettere tempestivamente alle istituzioni scolastiche di competenza, copia della presente circolare, che viene diramata anche in via INTRANET e INTERNET.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Domenica Testa

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