MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

 

Allegati 

prot. n. 38/vm                                                                                              Roma, 10 maggio 2004

 

 

Oggetto: Organici di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario relativi all’anno scolastico 2004/2005 – Trasmissione schema di decreto interministeriale.

 

Al fine di garantire il sollecito svolgimento delle operazioni di avvio dell’anno scolastico 2004/2005 e, in particolare, di consentire alle SS.LL. il tempestivo espletamento delle procedure connesse alla determinazione dell’organico di diritto, si trasmette lo schema del decreto interministeriale concernente l’oggetto.

Si evidenzia che il testo del citato provvedimento potrebbe subire modifiche in sede di esame da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In tale caso, questa Direzione Generale avrà cura di rendere subito note le variazioni che dovessero essere apportate.

Nel 2004/2005 trova ancora applicazione il dispositivo di cui all’articolo 35 della legge finanziaria 23 dicembre 2002, n. 289, per effetto del quale il contingente dei posti del profilo di collaboratore scolastico deve essere ridotto, in un triennio, in ragione di 3200 unità per ciascun anno.

Com’è noto alle SS.LL., per l’anno scolastico 2003/04, in applicazione delle disposizioni summenzionate, il contingente complessivo di posti in diminuzione fu ripartito tra gli Uffici scolastici regionali tenendo a riferimento le specificità dei vari ambiti territoriali interessati, mediante l’applicazione di Indicatori di contesto, riferiti sia all’andamento e alle caratteristiche della popolazione scolastica, sia agli assetti e alle situazioni del personale in servizio, sia alle condizioni ambientali e socio-economiche sia infine alle peculiarità dei contesti territoriali interessati.

Ai fini suddetti fu predisposta un’apposita tabella delle consistenze di organico, strutturata per aree regionali sulla cui base ciascun Ufficio regionale, per la parte di rispettiva competenza, operò, poi, la ripartizione dei posti a livello provinciale, adottando, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, le soluzioni ritenute più rispondenti alle esigenze dei territori di riferimento.

Entro il limite massimo dei posti fissato per effetto dell’applicazione dei menzionati Indicatori, fu data, poi, facoltà alle SS.LL. di derogare ai parametri di calcolo fissati per la determinazione degli organici di istituto. Tanto in base alla considerazione che, nel rigoroso rispetto della dotazione organica assegnata, una puntuale e mirata valutazione ispirata a criteri di flessibilità che tenesse conto delle specificità locali e delle situazioni dei singoli contesti, avrebbe consentito la migliore e più coerente applicazione dei succitati parametri e la più razionale individuazione delle istituzioni scolastiche nelle quali operare il contenimento dell’organico dei collaboratori scolastici.

Per il raggiungimento dell’obiettivo della riduzione dei posti previsto per il 2004/2005 (3200 unità) e per il consolidamento di quello effettuato per il 2003/2004 (3200 unità),  questo Ufficio, come è dato rilevare dalle tabelle allegate al decreto interministeriale (Tab. A - B), è giunto nella determinazione di adottare criteri differenti, nel senso che con riferimento all’anno 2003/04 ha fatto ricorso ad interventi di carattere “strutturale”, modificando le tabelle allegate al D.M. n. 201/2000 e ss., mentre con riferimento all’anno 2004/05 ha utilizzato gli stessi Indicatori impiegati nel decorso anno.

In sostanza per l’anno 2003/04 ha reso “strutturale” la diminuzione dei posti ottenuta attraverso l’uso degli Indicatori e per l’anno 2004/05 ha ancora applicato i suddetti Indicatori, in quanto strumento più duttile e meglio adattabile alle diverse realtà, riservandosi di rendere “strutturale“ l’intervento nell’anno 2005/06, nel quadro di una situazione ormai stabilizzata.

Relativamente agli altri profili professionali si fa presente che non è stata apportata alcuna modifica alle tabelle di calcolo degli organici di istituto e, pertanto, viene confermato il mantenimento generalizzato dei preesistenti livelli di organico.

Si precisa che per l’anno scolastico 2004/2005 è stata ribadita la disposizione concernente il divieto di istituire un maggior numero di posti rispetto alla dotazione organica assegnata.

Di conseguenza, le SS.LL. si faranno carico di individuare soluzioni idonee per il contenimento dei posti entro il contingente attribuito.

Oltre alla tabella regionale (Tabella “A”), contenente le dotazioni organiche per gli anni scolastici 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005, è allegata al decreto la tabella  (Tabella“B”), relativa alla consistenza del numero massimo di posti di collaboratore scolastico che è possibile istituire in ciascuna regione.

Come per l’anno scolastico 2003/04, la quantificazione in ambito regionale dei posti di tale profilo si rende necessaria e trova motivazione nella esigenza di  dover poi verificare, congiuntamente al Dicastero dell’Economia, la rispondenza delle dotazioni complessivamente attribuite rispetto agli interventi di riduzione previsti dalla legge. In tale ottica, i posti di collaboratore scolastico da attivare devono essere contenuti, anche in sede provinciale, entro il limite massimo delle ripartizioni effettuate dalle SS.LL..

In presenza di contratti di terziarizzazione dei servizi, resta confermata la clausola della salvaguardia della titolarità del personale di ruolo eventualmente in soprannumero.

Nel contempo, al fine di evitare aggravi di spesa conseguenti all’attivazione di tale clausola, è prevista, all’articolo 5 del decreto, la compensazione dei posti da accantonare tra le istituzioni scolastiche che si avvalgono della medesima tipologia contrattuale.

Il ricorso alla compensazione è, altresì, contemplato per il caso in cui si ravvisi la necessità di ottimizzare le risorse disponibili, in presenza di situazioni nelle quali il numero di personale destinatario del decreto ministeriale n.65/2001 (ex L.S.U.) risulti carente o eccedente rispetto alle oggettive esigenze dell’istituzione scolastica.

In dipendenza del ricorso all’istituto della compensazione è necessario rendere indisponibile, a livello provinciale, un numero di posti uguale a quello accantonato nel corrente anno scolastico, secondo le consistenze indicate nella tabella “C” allegata alla bozza di decreto interministeriale. Nell’ipotesi in cui situazioni oggettive non consentano il pieno conseguimento del risultato connesso alla suindicata operazione, l’art. 5, comma 2, del citato decreto interministeriale prevede che il competente Direttore regionale motivi formalmente il minor accantonamento di posti.

Per quel che concerne, infine, la gestione della situazione di fatto, viene confermata la disposizione relativa alla possibilità di istituire ulteriori posti esclusivamente nel caso in cui le richieste dei dirigenti scolastici si riferiscano a situazioni sopravvenute, di carattere eccezionale, non altrimenti esitabili e da motivare adeguatamente. Non deve trattarsi, in sostanza, della riproposizione di posti già richiesti, ma non autorizzati dalle SS.LL. in sede di determinazione dell’organico di diritto.

A tale proposito, le SS.LL. vorranno svolgere opera di sensibilizzazione nei confronti dei dirigenti scolastici affinché i posti da attivare per effetto dell’adeguamento dell’organico siano contenuti in quantità realmente indispensabili.

Al fine, poi, di procedere di comune intesa al corretto e puntuale monitoraggio delle fasi relative alla determinazione degli organici di diritto, si pregano le SS.LL. di segnalare a questa Direzione (al numero di fax 06/58492997) il nominativo ed i recapiti telefonici e di e-mail del dirigente referente, a livello regionale, sugli organici in parola.

Per realizzare inoltre la necessaria omogeneità nella trattazione di talune fattispecie, anche di recente poste all’attenzione di questa Direzione, si ritiene opportuno riportare, nella nota allegata (Nota 1), alcune risposte a quesiti fornite agli Uffici scolastici.

Nel ringraziare per la consueta, fattiva collaborazione, si resta a disposizione per i chiarimenti e gli interventi eventualmente ritenuti necessari. 

 

Il Direttore Generale

f.to G. Cosentino


 

  NOTA 1 

Risposte a quesiti:

1) qualora i contratti di appalto per la pulizia dei locali non riguardino tutte le sedi della singola istituzione scolastica, ma alcune di esse, è necessario che la decurtazione del 25% dei posti sia effettuata non sull’intera istituzione scolastica, ma con riferimento alla consistenza degli organici delle sedi destinatarie dell’appalto. Il calcolo di tali ultime entità non deve derivare dalla pedissequa applicazione della tabella “1”, annessa al decreto, ma deve essere comunque rapportato al numero di posti di collaboratore scolastico previsto nell’organico dell’istituzione scolastica considerata nella sua interezza.

Nell’ipotesi in cui il contratto di appalto sia stato stipulato per la pulizia di parte dei locali e delle superfici di una stessa sede, la decurtazione dell’organico può essere operata, rispetto alle citate dimensioni, in misura proporzionale tra le superfici trattate a mezzo di appalto e quelle assegnate al personale scolastico, ovvero con riferimento all’orario di servizio del personale statale rispetto all’orario di servizio previsto nel contratto d’appalto, o normalmente prestato, dal personale estraneo all’amministrazione.

E’ rimessa alla valutazione delle SS.LL. l’individuazione della maggiore congruità tra le modalità di calcolo indicate e le peculiarità delle situazioni rilevate.

2) con le note in calce ai prospetti di cui alla tabella “1” è stata prevista l’attribuzione di un ulteriore collaboratore scolastico qualora l’istituzione scolastica sia “...funzionante in più sedi”. Tale incremento, oltre a non riguardare la sede principale, deve essere attribuito una sola volta per ciascun plesso, sezione staccata o sede coordinata, nel caso in cui siano funzionanti classi o sezioni di ordini e gradi di istruzione diversi per le quali si utilizzino in comune gli accessi e i locali del medesimo istituto;

 

3) la dotazione organica del profilo professionale di assistente tecnico viene deliberata dalla Giunta esecutiva d’Istituto. Si evidenzia, però, l’opportunità della verifica da parte dei competenti Uffici a che i laboratori siano attivati esclusivamente per le materie curricolari previste dall’ordinamento scolastico, secondo l’indicazione di cui al comma 1 dell’articolo 3 del decreto ministeriale 2 giugno 2000, n. 234 nonché per quelle contemplate nei progetti di sperimentazione.

L’entità dei posti è determinata, altresì, con riguardo al numero degli assistenti di cattedra, insegnanti tecnico-pratici o docenti d’arte applicata in servizio, tenendo conto, inoltre, delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell’articolo 8 decreto 201/2000.

 

4) Agli istituti d’istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell’articolo 2 - comma 6 - del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Per le situazioni previste dalla nota g) di cui ai prospetti 1/B ed 1/C e dalla nota f) del prospetto 1/D di cui alla tabella “1” allegata al decreto interministeriale, si precisa che l’incremento del posto di assistente amministrativo è consentito esclusivamente per le istituzioni scolastiche nelle quali si sono consolidati, da almeno un biennio, percorsi formativi differenziati che si concludano con diplomi afferenti a più di due ordini e tipologie di scuola (ad esempio: ordine classico, professionale e tecnico e, quindi, liceo classico, istituto professionale ed istituto tecnico).

Allegati

punto elenco

decreto interministeriale

punto elenco

tabella 1

punto elenco

tabelle A - B - C

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