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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici - Ufficio VII

 

Circolare n. 77 del 22 ottobre 2004

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2004/2005. Termine di presentazione della domanda. Candidati esterni.


In relazione agli adempimenti propedeutici agli esami di Stato per l'anno scolastico 2004/2005, si ritiene necessario richiamare fin d'ora le principali disposizioni che regolano la costituzione delle commissioni di esame, dedicando una particolare attenzione alle norme che riguardano la formazione delle commissioni presso le istituzioni scolastiche interessate ad un numero rilevante di domande di candidati esterni.

A tale riguardo, va premesso che negli anni decorsi l'applicazione delle norme che disciplinano la materia ha dato luogo a comportamenti difformi e a situazioni giuridiche fortemente differenziate sul territorio. Di qui l'esigenza di puntualizzazioni e di chiarificazioni.

Modalità e termini di presentazione delle domande di esame

Com'è noto, ai sensi dell'art. 3, comma 11, del Regolamento emanato con d.P.R. 23.7.1998, n. 323, il 30 novembre 2004 scadrà, sia per i candidati interni che per quelli esterni, il termine di presentazione della domanda di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore.

Relativamente ai candidati interni non vi sono ragioni di particolari chiarimenti, attesa la fisiologica presentazione delle domande presso la scuola frequentata dallo studente.

Qualche richiamo di attenzione meritano, invece, le posizioni degli alunni che desiderino anticipare, per merito, la partecipazione agli esami di Stato e di quelli che cessino dalla frequenza dell'ultimo anno prima del 15 marzo 2005.

Quanto alla prima ipotesi, i candidati frequentanti la penultima classe, che prevedano di riportare, in sede di scrutinio, la votazione di 8/10 per ciascuna disciplina, devono presentare al proprio istituto la domanda di abbreviazione per merito entro il 31 gennaio 2005.

Nella seconda ipotesi, si osserva che i candidati che cessino dalla frequenza dell'ultimo anno dopo il 31 gennaio 2005 e prima del 15 marzo 2005, assumeranno lo stato di candidati esterni e dovranno presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato entro il 20 marzo 2005.

Maggiore attenzione e, conseguentemente, un quadro più articolato di informazioni vanno riservati ai candidati esterni.

Premesso che sono sede d'esame gli istituti statali e paritari, la domanda da parte dei candidati esterni deve essere presentata ad un solo istituto, statale o paritario, scelto tra quelli ubicati nel comune o provincia di residenza.

Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le norme di cui al d.P.R. n. 445/2000.

Il candidato che, per situazioni personali, dimori in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica e intenda ivi sostenere gli esami, è tenuto a presentare all'istituto statale o paritario un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica la presentazione della domanda all'istituto statale o paritario ubicato nel luogo di dimora. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà parentale.

La documentazione, atta a giustificare l'iscrizione di detti candidati agli istituti di altra provincia, deve essere allegata alla domanda.

L'eventuale assegnazione delle domande dei candidati esterni ad altra sede è di esclusiva competenza dei Direttori Generali regionali.

Eventuali domande tardive saranno prese in considerazione dai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio 2005. I Direttori Generali regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati.

Nell'ipotesi che i termini suindicati vengano a cadere in un giorno festivo, gli stessi sono di diritto prorogati al giorno seguente.

I Dirigenti Scolastici devono accertare il possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti, di cui all'art. 3 della O.M. n. 21 del 9.2.2004, nonché la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. I Dirigenti Scolastici, ove necessario, invitano il candidato a perfezionare la domanda.

I predetti adempimenti devono essere effettuati prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame.

 

CANDIDATI ESTERNI IN PARTICOLARI SITUAZIONI

La domanda dei candidati esterni agli esami di Stato di istruzione professionale deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, atta a comprovare il possesso, da parte dei candidati stessi, di esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dallo specifico indirizzo dell'istituto nel quale svolgono l'esame. L'attività lavorativa deve essere caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi; essa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro, redatta secondo lo schema allegato alla OM n. 21 del 9.3.2004, e, se di altra natura, da idonea documentazione.

Per i candidati esterni agli esami di Stato di istruzione tecnica nell'indirizzo di dirigenti di comunità presso gli ITAS, si richiamano le disposizioni già impartite con la C.M. n. 261 del 22.11.2000, paragrafo 4, con la precisazione che gli interessati potranno presentare domanda ad un solo istituto o statale o paritario.

La documentazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli Istituti Professionali, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia dei candidati esterni agli esami di istruzione tecnica, ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, possono essere perfezionate entro il 31 maggio 2005.


Costituzione delle commissioni di esame

Premesso che i Direttori Generali regionali hanno competenza esclusiva a costituire, ove ricorrano le prescritte condizioni, commissioni con soli candidati esterni, i medesimi approvano, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 323 del 23.7.1998, con o senza le modifiche del caso, le proposte dei Capi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ripartizione dei candidati esterni, assicurando che il loro numero massimo per ciascuna classe non superi il 50 per cento dei candidati interni. I Capi delle suddette istituzioni scolastiche provvedono a trasmettere le domande eccedenti la predetta percentuale ai Direttori Generali.

I Capi di Istituto possono proporre, in via eccezionale e con adeguate motivazioni, la costituzione di commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero con soli candidati esterni. Il momento decisionale rientra, come già detto, nell'esclusiva competenza dei Direttori Generali, unico organo dell'Amministrazione scolastica in possesso di tutti gli elementi utili per l'assunzione delle determinazioni più ponderate.

Le scuole e i Direttori Generali regionali sono invitati a prefigurare le commissioni di esame - subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande - al fine di evitare il consolidarsi in capo ai candidati di aspettative in ordine alla sede di esame, ove sia necessaria la distribuzione ad altre istituzioni scolastiche delle istanze medesime.

Le eventuali deroghe al rispetto del predetto limite percentuale, previsto dall'articolo 9, comma 3, del d.P.R. 22.7.1998, n. 323, potranno fondarsi soltanto su circostanze di ordine assolutamente eccezionale.

Si raccomanda, altresì, il rispetto del citato art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 323/1998, che prevede anche l'assegnazione, di norma, di non più di 35 candidati per singola commissione.

Qualora, per l'esiguità del numero di istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, risulti impossibile assegnare le domande in eccedenza dei candidati esterni ad altri istituti dello stesso indirizzo della provincia ovvero di province vicine, i Direttori Generali dispongono che gli eventuali esami preliminari e le prove dell'esame conclusivo si svolgano in altri istituti o scuole, anche di tipo ed ordine diverso, della provincia, ivi compresi quelli non impegnati in esami di Stato (cfr. art. 4, comma 12, O.M. n. 21/2004 e C.M. n. 261 del 22.11.2000).

Fermo restando che la suddetta percentuale, come sopra precisato, è stata voluta in forma esplicita dalla legge n. 425/1997, art. 4, comma 4, richiamata dal Regolamento Governativo di attuazione della legge stessa (d.P.R. n. 323/1998, art. 9, comma 3), dalla C.M. n. 16 del 9.2.2004, titolo 2 (formazione delle commissioni), lettera a), e dal comma 10 dell'art. 4 della citata O.M. n. 21 del 9.2.2004 e, pertanto, rappresenta un limite invalicabile per i dirigenti scolastici, questi dovranno valutare se l'istituto abbia la ricettività idonea, in relazione alle quattro condizioni previste dal comma 10, art. 4 della O.M. n. 9 del 21.2.2004:

Circa quest'ultima condizione, vale la pena porre in rilievo che la dotazione del personale docente non deve essere procacciata all'abbisogno per mezzo di contratti ad hoc, ma deve costituire patrimonio indispensabile, aprioristicamente posseduto dalla istituzione scolastica dove dovranno svolgersi gli esami.


I Direttori Generali verificheranno che gli istituti paritari non utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia stata predisposta richiesta degli specifici plichi contenenti le prove di esame e per i quali non è dato sapere se offrano le necessarie garanzie di sicurezza.

Roma, 22 ottobre 2004

Il Direttore Generale: Silvio Criscuoli

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