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Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della Scuola
Prot.n. 1370/ Uff. IV - V

Roma, 15 Aprile 2005

Oggetto: Sequenza contrattuale di cui all'art. 142, comma 4 del CCNL 24.7.2003 comparto scuola sottoscritta il 2 Febbraio 2005.

Si fa riferimento alla sequenza contrattuale ex art. 142 del CCNL 23 luglio 2003 sottoscritta il 2 Febbraio 2005, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 38 del 16 Febbraio 2005 e si comunica quanto segue.
A seguito di vari quesiti pervenuti, anche a questo Ministero, circa la decorrenza dell'Accordo in questione, l'ARAN ha fornito i chiarimenti che seguono:

"Al riguardo si rammenta preliminarmente che l'art. 142 del CCNL 24.7.2003 indica, ai sensi dell'art. 69 del d.lgs. n. 165/2001, quali norme anteriori al CCNL medesimo sopravvivono e quali vengono disapplicate a decorrere dalla firma del CCNL stesso, operazione questa che si è dimostrata particolarmente delicata e complessa nel caso di specie in quanto riferibile non ad un singolo CCNL, ma ad un testo coordinato di tutte le disposizioni esistenti nel comparto, il primo T.U. in sostanza redatto nel settore del pubblico impiego sotto la veste di CCNL. In ragione della complessità strutturale di un simile lavoro fu pertanto consensualmente ritenuto opportuno introdurre, con i commi 2 e 4, uno strumento cautelare che consentisse una revisione del testo contrattuale qualora si fossero verificati dubbi o incertezze successive, e ciò appunto attraverso interpretazioni autentiche o sequenze contrattuali.

In effetti, ad oltre un anno e mezzo dalla firma definitiva del contratto non si sono verificate situazioni che abbiano richiesto l'attivazione delle predette cautele se non, paradossalmente, per un riferimento contenuto nello stesso art. 142, laddove, alla lettera f) punto 10, viene espressamente mantenuto in vita l'art. 25, commi 16 e 17, del precedente CCNL 04.08.95.

Si tratta di commi che riguardano le lavoratrici madri e che rimandano, per il trattamento economico, alle disposizioni delle leggi n. 1204/71 e 903/77, decisamente più sfavorevoli del trattamento previsto nel corpo del medesimo CCNL agli artt. 12 e 19. Una patente contraddizione e incompatibilità logica, dunque, all'interno dello stesso testo contrattuale non tempestivamente rilevata al momento della firma.

Ora, se è pur vero che in linea rigidamente formale una sequenza contrattuale, diversamente da un'interpretazione autentica, ha efficacia dalla data della firma e non dalla decorrenza del CCNL di riferimento, nel particolarissimo caso di spesie quest'Agenzia ritiene che eccezionalmente l'efficacia stessa dell'Accordo si possa far risalire a quella del CCNL, e ciò per i seguenti motivi:

  1. La sequenza sostanzia "ab origine" un'errata corrige del CCNL, essendo platealmente incompatibile e contraddittorio il mantenimento dell'art. 25 del CCNL '95 con gli artt. 12 e 19 del nuovo CCNL sottoscritto;
  2. La stessa formulazione del rinnovato art. 142 ne fa discendere la decorrenza dalla firma definitiva del CCNL;
  3. Diversamente dalla funzione tipica di una sequenza contrattuale, che è quella di trattare ex novo una materia non esaminata nel CCNL di riferimento e rimandata appunto a sequenza, qui viene ripresa la stessa materia trattata nel CCNL in forza di un principio cautelare motivato e introdotto nel corpo stesso del primitivo art. 142, sì che non se ne giustificherebbe, se non per aspetto meramente formale, una decorrenza diversa da quella della sottoscrizione dello stesso CCNL.".

IL DIRETTORE GENERALE
f.to GIUSEPPE COSENTINO

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