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DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Ufficio VII
Circolare ministeriale n. 4

Prot. n. 198

Roma, 12 gennaio 2005

Oggetto: Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2005 - 2006.

Com'è noto, l'art.21-9 comma della legge 11-3-1988, n.67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art.28 -4° comma della legge 28-2-1986, n.41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha comunicato in data 10-1-2005 che il tasso d'inflazione programmato per il 2005 è pari all'1,6%.

Conseguentemente, i limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, stabiliti dal 4° comma dell'art.28 della summenzionata legge 28-2-1986, n.41 a tutt'oggi annualmente rivalutati, sono ulteriormente rivalutati, per l'anno scolastico 2005-2006, in ragione dell'1,6%, come dal seguente prospetto in euro:

per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2004-2005 riferito all'anno d'imposta 2003 rivalutazione in ragione del 1,6%, con arrotondamento all'unità di euro superiore limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2005-2006 riferito all'anno d'imposta 2004
1 euro 4.475,00 72,00 4.547,00
2 euro 7.425,00 119,00 7.544,00
3 euro 9.546,00 153,00 9.699,00
4 euro 11.401,00 183,00 11.584,00
5 euro 13.255,00 213,00 13.468,00
6 euro 15.023,00 241,00 15.264,00

7 e oltre
euro 16.789,00 269,00 17.058,00

Si ricorda che la misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990).

Si richiama l'attenzione sul disposto dell'art.3, comma 94, legge 24 dicembre 2003,n.350 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) - secondo cui "gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche".

Non essendo intervenute modifiche nella situazione di fatto e di diritto, nel cui contesto è stata emessa la disposizione citata, la stesa continua, infatti, ad esplicare i propri effetti.

IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli

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