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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per il personale della scuola
- Ufficio V
prot. n.52/vm
Roma, 26 aprile 2006

Oggetto: personale amministrativo, tecnico ed ausiliario –organico di diritto - consistenza dotazioni a.s. 2006/2007 - trasmissione schema di decreto interministeriale.

Si trasmette lo schema del decreto interministeriale concernente la determinazione delle consistenze di organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario relative all’anno scolastico 2006/2007. Le eventuali variazioni che dovessero essere apportate al testo del decreto, in sede di esame da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, saranno tempestivamente comunicate a codesti Uffici per gli adempimenti consequenziali.

Com’è noto alle SS.LL l’articolo 35 della legge finanziaria 23 dicembre 2002, n. 289, ha disposto, limitatamente al profilo di collaboratore scolastico, una riduzione delle consistenze dell’organico di diritto pari a 3.200 unità per gli anni scolastici 2003/04 – 2004/05 – 2005/06.

Questo Ministero, in attuazione delle suddette disposizioni, per ciascuno degli anni sopra menzionati ha operato le previste riduzioni di posti del predetto profilo nel modo seguente:

1) per l’anno scolastico 2003/2004, la riduzione di 3.200 posti di collaboratore scolastico è stata operata attraverso l’utilizzo di indicatori e di parametri legati alle specifiche realtà territoriali;

2) per l’anno scolastico 2004/2005, è stata stabilizzata e resa strutturale in organico di diritto la riduzione dei 3.200 posti relativa all’a.s. 2003/2004 attraverso modifiche e adeguamenti delle tabelle di calcolo delle dotazioni organiche di istituto relative allo specifico profilo (tabella allegata al D.M. n. 201/2000), ed è stata operata la ulteriore riduzione in organico di diritto di 3.200 posti di collaboratore scolastico sempre attraverso l’utilizzazione di indicatori e di parametri legati alle specifiche realtà territoriali;

3) per l’anno scolastico 2005/2006 è stata stabilizzata e resa strutturale in organico di diritto la riduzione dei 6.400 posti relativi agli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005, attraverso modifiche e adeguamenti delle succitate tabelle di calcolo delle dotazioni organiche di istituto relative allo specifico profilo, ed è stata operata una ulteriore (ultima) riduzione in organico di diritto di 3.200 posti di collaboratore scolastico sempre attraverso l’utilizzo di indicatori e di parametri legati alle specifiche realtà territoriali.

Tali operazioni hanno reso possibile procedere con prudente gradualità all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 35 delle citata legge n. 289/02.

Fermi restando i citati interventi di contenimento relativi alle annualità 2003/2004 e 2004/2005, consolidati e resi strutturali attraverso modifiche e adeguamenti delle tabelle organiche sopra menzionate, rimaneva da effettuare analoga operazione di consolidamento delle riduzioni attuate attraverso l’utilizzo degli indicatori e dei parametri legati alle specifiche realtà territoriali per l’anno scolastico 2005/2006.

In relazione a quanto sopra per l’anno scolastico 2006/2007 il citato schema di decreto interministeriale:

- con riferimento al profilo di collaboratore scolastico, ha previsto la stabilizzazione in organico di diritto della disposta riduzione dei 9.600 posti realizzata nel triennio 2003/2005, attraverso modifiche e adeguamenti delle tabelle di calcolo delle dotazioni organiche di istituto relative allo specifico profilo di cui al D.I. n. 11/2005;

- muovendo dal suddetto assetto stabilizzato come sopra si è proceduto alla determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ivi compresi i collaboratori scolastici) in base all’andamento e alla consistenza della popolazione scolastica, nonché a situazioni relative alle peculiarità strutturali e logistiche delle istituzioni scolastiche e al tempo scuola dei diversi gradi di istruzione (come da tabella “A” allegata allo schema di decreto recante le consistenze di organico regionale).

In dipendenza di quanto sopra, la tabella “1” di calcolo dell’organico di istituto, allegata al citato schema di provvedimento, è stata opportunamente modificata ed adeguata.

Le SS.LL., sulla base delle consistenze di organico di cui alla citata tabella “A”, per la parte di rispettiva competenza, disporranno la ripartizione dei posti a livello provinciale, adottando, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, i criteri più rispondenti alle esigenze dei territori e dei contesti interessati.

Quanto agli altri profili professionali non è stata apportata alcuna modifica alle tabelle di calcolo degli organici di istituto.

Si richiama l’attenzione sull’art. 2, comma 1, relativo al divieto di istituire un maggior numero di posti rispetto alla dotazione organica assegnata. Le SS.LL. si faranno, pertanto, carico di individuare soluzioni idonee a garantire lo scrupoloso rispetto delle disposizioni sopra citate. Di conseguenza, entro il limite massimo dei posti fissato, le SS.LL. potranno operare le deroghe ritenute eventualmente necessarie ai parametri di determinazione degli organici di istituto.

In presenza di contratti di terziarizzazione dei servizi, resta confermata la clausola della salvaguardia della titolarità del personale di ruolo eventualmente in soprannumero.

Nel contempo, al fine di evitare aggravio di spesa conseguente all’applicazione della citata clausola, è prevista, dall’articolo 5 del decreto, la compensazione dei posti da accantonare tra le istituzioni scolastiche che si avvalgono dei contratti d’appalto. Tale compensazione è, altresì, attuata nel caso in cui si ravvisi la necessità di ottimizzare le risorse disponibili, in presenza di situazioni nelle quali il numero di personale beneficiario del decreto ministeriale n.65/2001 (ex L.S.U.) risulti carente o eccedente rispetto alle oggettive esigenze dell’istituzione scolastica.

Il ricorso a dette compensazioni comporta la necessità di rendere indisponibile, a livello provinciale, un numero di posti corrispondente a quello del corrente anno scolastico, secondo le consistenze indicate nella tabella “B” allegata al decreto. Ove situazioni oggettive rendano impossibile il conseguimento di tale risultato, l’articolo 5 del decreto interministeriale prevede che il competente Direttore regionale motivi formalmente il minor accantonamento di posti.

Per quel che concerne, in particolare, la terziarizzazione dei servizi, va evidenziato che tale fattispecie riguarda l’affidamento in appalto di incarichi inerenti esclusivamente l’espletamento di mansioni e funzioni assimilabili a quelle espressamente previste dal vigente contratto di comparto. Ciò al fine di evitare che l’affidamento in questione possa indurre a configurare la prestazione oggetto dell’incarico quale lavoro aggiuntivo (non rientrante tra le mansioni e le funzioni previste dal CCNL) e, quindi, tale da non dover comportare il congelamento di posti della dotazione organica, al fine della compensazione dei costi contrattuali.

Per quanto riguarda il profilo professionale di assistente tecnico, si evidenzia che l’istituzione dei posti deve essere disposta con riguardo alle professionalità disponibili nell’ambito dell’istituzione scolastica, al fine di evitare duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali.

Congiuntamente a tale requisito risulta inoltre indispensabile, oltre alla delibera di istituzione del posto, di competenza della Giunta esecutiva di Istituto, che i laboratori siano relativi a discipline di insegnamento espressamente contemplati nell’anagrafe dei codici di laboratorio previsti per l’istituzione scolastica. Ulteriore elemento essenziale per legittimare l’organico, è che lo stesso laboratorio sia utilizzato per almeno 24 ore di insegnamento, fermo restando che, così come prescritto dall’articolo 52 del vigente CCNL, le restanti 12 ore siano destinate all’approntamento delle attrezzature tecnico-scientifiche, nonché alla preparazione del materiale di esercitazione.

Si ritiene opportuno evidenziare, inoltre, che anche per il restante personale le modalità di prestazione dell’orario di lavoro devono essere disciplinate secondo le prescrizioni contenute nel succitato articolo 52 del CCNL.

Per quel che attiene, altresì, alla disciplina dell’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, si precisa che i posti attivati ad integrazione di quelli dell’organico di diritto devono conseguire ad esigenze sopravvenute rispetto alla fase della determinazione dell’organico di diritto. L’istituzione di detti posti deve avvenire solo a seguito di formale provvedimento disposto dalle SS.LL., secondo quanto prescritto dall’art.6 dello schema di decreto trasmesso, in copia, allo scrivente.

Si richiama infine l’esigenza che tale fase di adeguamento sia personalmente seguita dalle SS.LL. affinché i posti da autorizzare corrispondano realmente ad esigenze non diversamente esitabili.

Nel ringraziare per la consueta, fattiva collaborazione, si resta a disposizione per i chiarimenti e gli interventi eventualmente ritenuti necessari.

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Pasquale Capo

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