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C.M. n. 15 Prot. 810

DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Roma, 31 gennaio 2007

Oggetto: Esame di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Anno scolastico 2006- 2007. Formazione delle Commissioni giudicatrici nei corsi di studio ad indirizzo linguistico.

Ad integrazione della Circolare n.5 del 17 gennaio u.s. con la quale sono state fornite alcune indicazioni relative agli aspetti più significativi della nuova disciplina sugli esami di Stato, anticipando le disposizioni formali che saranno impartite a breve scadenza con l’annuale Circolare Ministeriale sulle modalità di formazione delle Commissioni giudicatrici e con l’Ordinanza Ministeriale sullo svolgimento degli esami, si ritiene opportuno fornire una ulteriore indicazione sulla specificità della formazione delle Commissioni nei corsi di studio ad indirizzo linguistico.

Come è noto con decreto ministeriale n. 7 del 17 gennaio 2007, sono state indicate per l’anno scolastico 2006-2007 per tutti gli indirizzi di studio le materie oggetto della seconda prova scritta agli esami di Stato e le materie assegnate ai Commissari esterni.

Per gli indirizzi linguistici, dei licei e dell’istruzione tecnica (periti aziendali e corrispondenti lingue estere, turistici) è stata scelta quale oggetto di seconda prova scritta la materia lingua straniera, che è stata affidata al membro interno.

Nei succitati indirizzi è obbligatorio per tutti gli studenti lo studio di tre lingue straniere, che possono però non essere le stesse per tutta la classe.

In molti casi le lingue straniere offerte dalla scuola sono anche cinque, tra le quali gli studenti, divisi per gruppi, nell’ultimo triennio ne studiano tre a scelta.

La facoltà di scelta delle lingue straniere concessa allo studente comporta pertanto la presenza nella Commissione dei tre membri interni titolari dell’insegnamento delle lingue studiate, sia dalla classe intera che dai singoli gruppi di studenti.

Nel merito i dirigenti scolastici degli istituti nei quali sono attivati corsi ad indirizzo linguistico, nella fase di predisposizione degli adempimenti preliminari alla designazione dei membri interni da parte dei Consigli di classe, hanno espresso la preoccupazione dei docenti e degli studenti di vedere ridotta la componente interna della Commissione alle sole lingue straniere con esclusione dei docenti delle altre discipline.
Al fine di assicurare il giusto equilibrio tra le componenti esterna ed interna delle Commissioni ad indirizzo linguistico e di garantire allo studente la presenza di spazi disciplinari più ampi che gli consentano, sia nella terza prova scritta che nel colloquio, di esprimere al meglio le conoscenze e le competenze acquisite nel corso degli studi secondario-superiori, si forniscono le seguenti indicazioni:

La materia assegnata alla seconda prova scritta è lingua straniera e non lingue straniere. Queste ultime possono essere considerate specificazioni di un’unica materia.

Considerato che la legge 11.1.2007 n. 1 non ha modificato le modalità di svolgimento delle prove d’esame, agli studenti che hanno frequentato corsi di studio ad indirizzo linguistico, in conformità delle norme vigenti, in sede di seconda prova scritta all’esame di Stato viene data facoltà di scegliere la lingua straniera nella quale svolgere tale prova.

Analogamente, in sede di svolgimento della terza prova scritta, nel cui ambito è previsto l’accertamento di una lingua straniera, gli studenti possono scegliere per questa prova una lingua straniera che deve essere diversa da quella impiegata nella seconda prova scritta.

E’ altresì consentita allo studente la scelta della lingua straniera da inserire tra le materie oggetto del colloquio pluridisciplinare.

Alle operazioni d’esame partecipano tutti i tre Commissari interni di lingue straniere, i quali intervengono nei diversi momenti di svolgimento delle prove scritte e del colloquio avvicendandosi in relazione alla lingua straniera di volta in volta scelta dallo studente.

In sede di valutazione finale i tre docenti di lingue straniere esprimono ciascuno il giudizio e la proposta di voto sulla competenza linguistica e sulla preparazione del candidato relativamente alla lingua straniera scelta dal candidato per il colloquio.

I Consigli di Classe possono pertanto designare oltre ai docenti di lingue straniere altri due commissari interni titolari di materie diverse da quelle affidate ai membri esterni.

Le indicazioni sopra delineate saranno inserite tra le disposizioni formali contenute nella Circolare e nella Ordinanza ministeriale di imminente emanazione.

F.to IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni

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