Contratto integrativo annuale
concernente la formazione e l’aggiornamento
del personale docente e ATA per l’esercizio finanziario 2003

 

L’anno 2003, il giorno 18 del mese di marzo, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito indicato Ministero), in sede di contrattazione integrativa nazionale tra le delegazioni di parte pubblica, costituita ai sensi del D.M. 26.11.2001, prot. n. 3743, e la delegazione sindacale composta ai sensi dell’art. 9 del C.C.N.L. del 26 maggio 1999

premesso che:

1.      l’autonomia scolastica e i processi innovativi e di riforma in atto richiedono un arricchimento e aggiornamento della professionalità del personale docente ed ATA con azioni di formazione in servizio mirate e differenziate per tipologie, strategie ed obiettivi specifici;

2.      la promozione e lo sviluppo della professionalità del personale docente ed ATA deve muovere dalla consapevolezza della capacità della scuola di essere fonte di conoscenza e di acquisizione di competenze nonché di riflessione su se stessa: vanno pertanto privilegiati interventi formativi che non si risolvano unicamente in opportunità trasmissive ma siano articolati secondo i bisogni reali del personale;

3.      la programmazione e la concreta gestione dell’attività di formazione, nell’ambito degli obiettivi formativi definiti come prioritari dall’annuale direttiva ministeriale (art. 12 CCNL del 26.5.1999), avviene a livello regionale lasciando all’Amministrazione Centrale, oltre ai compiti di indirizzo, la competenza in materia di promozione, ricerca e diffusione di modelli innovativi di formazione e aggiornamento del personale della scuola;

4.      l’art. 2 del CCNL del 15.3.2001, individua il livello regionale dell’Amministrazione scolastica come livello di contrattazione integrativa decentrata;

5.      il decreto 31 dicembre 2002 (ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2003), pubblicato nella G.U. del 31.12.2002, n. 243, prevede, conseguentemente, l’assegnazione negli appositi capitoli degli Uffici Scolastici Regionali degli stanziamenti per la formazione per un ammontare complessivamente corrispondente a quello dello scorso anno;

6.      appare pertanto urgente consentire, attraverso l’emanazione della direttiva nazionale di cui all’art. 12 del CCNL del 26 maggio 1999, l’avvio delle contrattazioni regionali e delle conseguenti attività di formazione, considerati a tal fine anche i vincoli previsti dall’art. 10 del CCNI del 31 agosto 1999 - secondo cui le risorse da destinare alle scuole in rapporto al numero degli addetti, non possono comunque essere inferiori al 50% delle disponibilità finanziarie - e dell’art. 12, comma 2 del CCNL 1999, che vincola alla medesima destinazione le risorse per la formazione non spese nell’esercizio finanziario precedente;

7.      ai sensi dell’art. 21 comma 17 della legge 15.3.1997, n. 59, rientrano tra i finanziamenti del personale della scuola anche le iniziative destinate alla formazione dei Dirigenti scolastici, confermando le risorse finanziarie definite dalla Direttiva 87/2002;

8.      al fine di consentire con una prospettiva pluriennale l’effettivo svolgimento, monitoraggio e verifica delle azioni intraprese, appare opportuno confermare gli obiettivi formativi prioritari già fissati dalla direttiva n. 74 del 27/6/2002, accentuando, tuttavia, tra le priorità quelle relative al processo di riforma ordinamentale in atto;

le parti concordano

Art. 1 -
Disponibilità delle risorse

Le risorse complessive allo stato disponibili per la formazione, secondo i dati desunti dal bilancio, e tenendo conto dell’accantonamento di Euro 1.500.000 per i dirigenti scolastici, corrispondono a Euro 32.556.519,00 di cui:

a)     Euro 28.239.519,00 già iscritti nei rispettivi capitoli degli Uffici scolastici regionali, di cui Euro 2.345.749,00 destinati ai docenti di sostegno;

b)     Euro 2.454.000,00 iscritti nel cap. 1227 del Dipartimento per lo Sviluppo dell’Istruzione quale fondo per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola;

c)      Euro 1.863.000,00 di cui al cap. 1751 del Servizio Affari Economici quale fondo per l’integrazione per le spese di formazione e aggiornamento del personale.

Le risorse disponibili saranno successivamente integrate dagli eventuali stanziamenti per la formazione previsti dalla legge n. 440/97 secondo le modalità di cui alla relativa direttiva in corso di elaborazione.

Art. 2 -
Ripartizione delle risorse

Le risorse sono così ripartite:

Euro 28.239.519,00 già iscritti nei capitoli di bilancio degli Uffici scolastici regionali, di cui Euro 2.345.749,00, destinati ai docenti di sostegno, vengono attribuiti globalmente alle iniziative di formazione decise dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, e dagli Uffici scolastici regionali secondo i criteri di ripartizione fissati con la contrattazione regionale. Va altresì prevista la destinazione di finanziamenti specifici per il personale della scuola dell’infanzia e della scuola primaria impegnato nella fase di avvio della riforma.

La disponibilità di cui al capitolo 1751 (fondo per l’integrazione delle spese di formazione e aggiornamento del personale) va ad aggiungersi ai finanziamenti già assegnati agli Uffici scolastici regionali.

Art. 3 -
Interventi al livello territoriale

La quota del fondo destinata alle istituzioni scolastiche è finalizzata, tenendo conto del quadro delle riforme in atto, ai bisogni individuati nel piano dell’offerta formativa e costituisce uno strumento essenziale per la soddisfazione delle esigenze formative del personale docente ed ATA, da inserire nel piano annuale, previsto dall’art. 13 del CCNI 31 agosto 1999, sotteso a sostenere la specifica identità di ciascuna scuola dell’autonomia. I finanziamenti assegnati alle istituzioni scolastiche possono essere utilizzati per finanziare attività di autoaggiornamento già deliberate, secondo quanto definito dalla Direttiva n. 70 del 17.6.2002.

La quota del fondo destinata agli Uffici scolastici regionali è finalizzata, prioritariamente, a concorrere alle azioni previste dall’art. 4 del presente contratto, nonché a consentire lo svolgimento di autonome azioni, secondo l’ambito di competenza, in relazione alle medesime finalità.

In sede di contrattazione integrativa regionale saranno definite le priorità d’intervento a livello territoriale e la ripartizione delle risorse da destinare al personale ATA.

Art. 4 -
Interventi finalizzati a livello nazionale

Le risorse a livello centrale, di cui al capitolo 1227, saranno destinate prioritariamente all’attuazione degli obblighi contrattuali, alle priorità definite dall’art. 3 del CCNI sulla formazione del 9 maggio 2002, di cui alla Direttiva 74/2002.

Art. 5 -
Collaborazioni

Gli interventi formativi saranno realizzati sulla base delle nuove relazioni tra i diversi soggetti istituzionali nell’ottica del decentramento istituzionale, con la collaborazione di Università, Enti di Ricerca, IRRE, INDIRE, INVALSI, Soggetti e Associazioni accreditati e qualificati, singole scuole o reti di scuole.

Art. 6 -
Confronto

L’Amministrazione si impegna a realizzare momenti successivi di confronto su modalità e tempi di attuazione delle azioni formative, di livello nazionale, del presente contratto.

Art. 7 -
Impegno all’emanazione della Direttiva

Sulla base dei contenuti degli articoli precedenti il Ministero si impegna ad emanare, entro 60 giorni dalla firma della presente contrattazione, la relativa Direttiva.

Le parti firmatarie: Delegazione di parte pubblica

CGIL Scuola
CISL Scuola
UIL Scuola

SNALS

DICHIARAZIONE A VERBALE

CGIL Scuola - CISL Scuola - UIL Scuola - SNALS

    Le OO.SS. firmatarie pur in presenza della dichiarazione di sciopero generale del personale della scuola per il giorno 24 p.v., procedono alla sottoscrizione del presente CCNI per rendere possibile il rapido utilizzo delle risorse, avviare immediatamente la contrattazione regionale e consentire alle istituzioni scolastiche di programmare in tempi congrui le attività di aggiornamento.

 

    Le OO.SS. rivendicano lo stanziamento di ulteriori specifici finanziamenti per l’attività di formazione del personale in conseguenza della approvazione della legge di riforma degli ordinamenti scolastici.

 

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