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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DELLA REGIONE BASILICATA

L'anno 2006, il giorno 16 del mese di giugno, in Potenza, presso gli Uffici di Piazza delle Regioni in Potenza, in sede di negoziazione decentrata regionale,

TRA

la Delegazione di parte pubblica costituita con D.D.G. prot. n. 162 del 10 giugno 2003

ED

I rappresentanti della delegazione sindacale delle seguenti Organizzazioni:
FLC CGIL; CISL Scuola; UIL Scuola; SNALS Confsal.

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n .165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.Lgs. 16.4.1994, n .297, recante il Testo Unico delle leggi vigenti in materia di istruzione;
VISTO il D.P.R. 11.8.2003, n .319 , con il quale è stato adottato il regolamento di organizzazione del Ministero del' istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO il C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto il 24.7.2003, con particolare riferimento al Capo II, che disciplina il nuovo sistema di relazioni sindacali, e segnatamente agli artt . 3 e 4, che definiscono il sistema di relazioni sindacali e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto il 6 giugno 2006 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2006/2007;

VIENE CONCORDATO

il seguente contratto regionale decentrato concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A.

DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 –
Campo di applicazione, finalità, efficacia e durata del contratto.

1. Il presente contratto, ai sensi dell'art. 3 del C.C.N.I. sottoscritto in data 6 giugno 2006, a cui si rimanda per quanto non previsto o non convenuto diversamente, intende assicurare trasparenza e certezza del rispetto delle procedure, individuando i criteri e definendo le modalità per la determinazione dei posti e cattedre disponibili a livello regionale per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. La disponibilità complessiva regionale risulterà dalla sommatoria dei quadri delle disponibilità provinciali quadri che saranno oggetto di informazione alle OO.SS. provinciali da parte dei singoli Dirigenti dei C.S.A., prima di avviare le relative operazioni di nomina.
2. Il presente contratto ha validità per l'anno scolastico 2006/2007. E' automaticamente prorogato anche per gli anni scolastici successivi se non viene sostituito da un nuovo contratto.

TITOLO I
PERSONALE DOCENTE
ART. 2
Docenti destinatari delle utilizzazioni.

1. Destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l'anno scolastico 2006/2007 sono i docenti indicati nell'art .2 del C.C.N.I. 6 giugno 2006.
2. I provvedimenti di utilizzazione nei confronti dei docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda, che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità, sono adottati anche sui posti che si rendano disponibili in data successiva alla determinazione delle disponibilità e comunque non oltre il 31 agosto 2006.

ART. 3
Criteri per la definizione del quadro delle disponibilità.

1. La definizione dell'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene ai sensi dell'art. 3 del D.L. 3.7.2001, n.255, convertito con Legge 20.8.2001, n.333, e dell'art. 2 della Legge 22.11.2002, n. 268, integrati dalle disposizioni annualmente emanate dal MIUR.
2. Ultimate le predette operazioni, i Dirigenti Scolastici, nel rispetto della vigente normativa di legge, amministrativa e contrattuale, e tenuto conto, altresì, dell'esigenza di conseguire una maggiore ottimizzazione delle risorse e di incrementare i livelli di efficienza ed efficacia del servizio, adotteranno i provvedimenti di riorganizzazione e di ristrutturazione dei posti e delle cattedre conseguenti alle variazioni di organico di cui al precedente comma 1, nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 2, dal comma 8 dell'art. 5 e, con particolare riferimento alla scuola secondaria di I grado, dall'art 6 del C.C.N.I. 06.06.2006, previa intesa, nel caso di cattedre orario esterne, con il Dirigente scolastico dell'istituto di completamento.
3. I posti e gli spezzoni orario derivanti dalle suddette procedure, unitamente ad altri posti e spezzoni orario eventualmente disponibili per l'intero anno scolastico, anche per effetto di provvedimenti aventi efficacia limitata ad un anno (es. esoneri e semi-esoneri, comandi, part time, ore di avviamento alla pratica sportiva, posti derivanti dall'attivazione di eventuali progetti, etc.), concorrono alla determinazione del quadro iniziale delle disponibilità e dovranno essere comunicati dai dirigenti scolastici entro la data del 10 luglio ai C.S.A ., quali articolazioni sul territorio dell'Ufficio Scolastico Regionale. Si precisa che per posti disponibili per un anno si intendono anche quelli disponibili fino al 30 giugno 2007.
4. I dirigenti dei C.S.A. competenti per territorio, utilizzando tutte le disponibilità reperite ed eventualmente costituendo nuove cattedre con gli stessi criteri adottati per la definizione dell'organico di diritto, predisporranno il quadro delle disponibilità complessive provinciali, distinto per ordine e grado di scuola, che dovrà contenere tutti i posti e gli spezzoni di ore comunque disponibili per l'intero anno, nonché i posti di sostegno aggiuntivi ed in deroga autorizzati.
5. Prima di avviare le operazioni previste dal presente contratto, in relazione all'art. 3 del C.C.N.I. del 6 giugno 2006, il quadro complessivo ed analitico della disponibilità iniziale verrà reso noto tramite affissione all'Albo del C.S.A. e portato a conoscenza delle Istituzioni scolastiche, previa informativa alle OO.SS. firmatarie del presente accordo per verificare la rispondenza dei criteri generali fissati da questo contratto nonché da quanto previsto dall'articolo 3 del C.C.N.I. 6 giugno 2006; il quadro delle disponibilità sarà aggiornato e comunicato alle stesse OO.SS. entro le 24 ore dall'acquisizione da parte del C. S. A. delle variazioni intervenute. Insieme al quadro delle disponibilità iniziali dovrà essere affisso un calendario di massima delle operazioni di utilizzazione. Il predetto calendario potrà subire modifiche in relazione ad esigenze organizzative e tecniche del Centro Servizi Amministrativi.
L’informativa alle OO.SS. del quadro delle disponibilità dei posti relativi all’insegnamento della religione cattolica è effettuata dall’Ufficio scolastico regionale, cui compete disporre le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.
6. In merito alle modalità di assegnazione del personale nei circoli ed istituti si richiama integralmente e specificamente quanto disposto dall'art. 4 del C.C.N.I. 6 giugno 2006, con la precisazione che tali attività devono essere concluse entro il 10 luglio 2006 al fine di rilevare correttamente le disponibilità residue esistenti da comunicare al C. S. A.

Art.3 bis
Insegnanti di religione cattolica

Gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003 n. 186, possono presentare4 domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria indirizzandola al Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale entro la medesima data del 23 giugno 2006, utilizzando i modelli:
       - UR1 – Domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria –Insegnante di religione cattolica per la scuola dell’infanzia e primaria – a.s. 2006/2007
       - UR2 - Domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria –Insegnante di religione cattolica scuola secondaria di I e di II grado – a.s. 2006/2007
Secondo quanto dispone la nota di chiarimento del Ministero dell’Istruzione prot. N. 1776 del 14.06.2006, gli insegnanti di religione cattolica possono far valere i titoli con riferimento ai punti D),E),F),G), sezione III – Titoli Generali della tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni (allegato1 del CCNI).

ART.4
Presentazione della domanda

Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente ed educativo debbono essere presentate entro il termine del 23 giugno2006.
Tutte le domande relative ai procedimenti di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dovranno essere prodotte ai C.S.A. competenti ad adottare il relativo provvedimento, utilizzando i modelli allegati (uno per ciascun provvedimento richiesto) al C.C.N.I. del 6 giugno 2006:

  • Modello U1 - Domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per la scuola dell'infanzia;
  • Modello U2 - Domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per la scuola primaria;
  • Modello U3 - Domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di 1° grado;
  • Modello U4 - Domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di 2° grado.

Nell'ipotesi in cui vengano richieste sedi riferite a provincia diversa da quella di titolarità, copia della domanda dovrà essere inviata per conoscenza anche al dirigente del C.S.A. di titolarità.

ART. 5
Assegnazioni provvisorie e scambi di sedi fra coniugi.

1. Potrà essere richiesta assegnazione provvisoria, ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del CCNI, anche per ordine di scuola e provincia diversi da quelli di titolarità e servizio.
2. L'assegnazione provvisoria potrà essere richiesta indipendentemente dall'aver ottenuto o meno il trasferimento a domanda e anche per preferenze diverse da quelle indicate nell'istanza di trasferimento.
3. Le richieste di scambio di sedi fra coniugi potranno essere prodotte anche successivamente al termine previsto al precedente art.4. Lo scambio di sede fra coniugi è consentito anche per coloro che risultino destinatari di altro provvedimento di utilizzazione nello stesso anno scolastico.
4. Considerato che lo scambio di coniugi avviene nell'ambito dello stesso ruolo, classe di concorso e/o posto, le relative domande, sottoscritte da entrambi i coniugi, dovranno contenere le stesse dichiarazioni, nonché la sede cui sono stati assegnati per l'anno in cui chiedono di scambiare i posti. Lo stato di coniugati può essere dimostrato con certificazione anagrafica ovvero con autocertificazione.
5. Lo scambio di posto ha efficacia limitata all'anno scolastico nel corso del quale viene disposto ed è interruttivo della continuità del servizio nella stessa sede.

ART. 6
Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.

1. Si rinvia a ll'ordine delle precedenze indicate nell'art .8 del C.C.N.I. del 6 giugno 2006, che deve essere attuato in ciascuna fase delle operazioni.

TITOLO II
PERSONALE EDUCATIVO
ART. 7
Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie

1. Per il personale educativo si richiamano integralmente le disposizioni del Titolo II del C.C.N.I. 6 giugno 2006.

TITOLO III
PERSONALE A.T.A.
ART. 8
Presentazione della domanda

1. Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale A.T.A.devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 2006.
2. Nell'ipotesi in cui vengano richieste sedi riferite a provincia diversa da quella di titolarità, copia della domanda dovrà essere inviata per conoscenza anche al dirigente del C.S.A. di titolarità.

ART. 9
Norma di rinvio.

1. Per il personale ATA si richiamano integralmente le disposizioni del Titolo III del C.C.N.I. 06.06.2006;
2. Per lo scambio di sedi tra coniugi si richiama in quanto compatibile il precedente art .5 del presente contratto.

ART. 10
Utilizzazione del personale A.T.A. a tempo indeterminato sui posti di D.S.G.A.

1. In relazione all’art. 11bis del CCNI del 6 giugno 2006, sui posti vacanti e disponibili dopo i movimenti e rimasti tali dopo le operazioni di utilizzazione, assegnazione provvisoria e nomine in ruolo, il Dirigente del Centro Servizi Amministrativi provvederà alla copertura dei posti di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, mediante:
I. conferimento di incarichi a tempo determinato sulla base delle “graduatorie permanenti” ex art. 55 c.3 del C.C.N.L. sottoscritto in data 24.7.2003;
II. esaurite le graduatorie permanenti, conferimento dell’incarico ad assistente amministrativo della scuola ai sensi dell’art. 47, lettera b del C.C.N.L. sottoscritto il 24.07.2003;
III. qualora non sia stato possibile provvedere alla copertura di tutti i posti vacanti e\o disponibili, l’utilizzazione di personale appartenente al profilo assistente amministrativo, titolare a tempo indeterminato presso altra istituzione scolastica.
2. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi è sostituito, nei casi di assenza, dall’assistente amministrativo, titolare nella stessa Scuola, a cui è stata attribuita la posizione economica prevista dall’art.7 del CCNL del 7 dicembre 2005 (punto 1,II).
3. Nel caso in cui si renda necessario procedere all’utilizzazione di personale a tempo indeterminato, titolare in altre istituzioni scolastiche, il CSA formulerà un elenco di coloro che produrranno apposita istanza (punto 1,III).
4. Per vacanze temporanee dei D.S.G.A. i Dirigenti scolastici utilizzeranno il medesimo elenco formulato dal C.S.A. competente per territorio
5. Tale elenco terrà conto dei seguenti elementi:
a) titoli culturali che consentono l’accesso al profilo di D.S.G.A. previsti dalla Tabella B allegata al C.C.N.L. di comparto sottoscritto in data 24.7.2003;
b) Numero di anni o frazione di anno di servizio scolastico con la funzione di D.S.G.A.;
c) il numero di anni di servizio a tempo indeterminato nel profilo professionale di coordinatore amministrativo e assistente amministrativo;
d) La domanda va indirizzata al C.S.A. competente per territorio e presentata entro il termine perentorio del 20 agosto 2006.
6. L’incarico di cui sopra non potrà essere conferito al personale che ha rifiutato analogo incarico, conferito dal Dirigente scolastico, nella propria scuola, ex art. 47 del C.C.N.L. 24.7.2003.
7. Ai soli fini della scelta della sede, la conferma, ove richiesta nella stessa scuola di servizio dell’anno scolastico 2005/2006, dovrà precedere le nuove utilizzazioni. Contestualmente il C. S. A. provvede alla sostituzione nella scuola di servizio dell’assistente amministrativo utilizzato sul posto di DSGA con personale supplente. All’uopo si richiamano le disposizioni di cui all’art. 6, comma 4, del D. M. n. 430 del 13/12/2000.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 11
Relazioni sindacali.

1. Le operazioni di cui al presente C.C.R.I. formeranno oggetto anche del sistema di relazioni sindacali a livello delle singole istituzioni scolastiche disciplinato dal C.C.N.L. 24.7.2003.
2. Nel caso in cui insorgano controversie in applicazione del presente contratto le parti contraenti, al fine di risolvere consensualmente il conflitto, si incontrano entro i cinque giorni dalla richiesta di almeno uno dei firmatari per definire consensualmente il significato della clausola controversa od eventualmente non disciplinata. L'accordo raggiunto è parte integrante del presente contratto.

ART. 12
Norma finale.

1. Per quanto non previsto nel presente accordo, si applicano le norme contenute nel C.C.N.L. 24.7.2003 e le altre disposizioni vigenti in materia, compresi i contratti collettivi nazionali integrativi, con particolare riferimento a quello sottoscritto il 6.6.2006.
2. A norma dell'art. 47, comma 3 del D.lgs. 30.3.2001, n .165, si dichiara che il presente accordo non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate a questo Ufficio Scolastico Regionale.
FIRMATO:

LA DELEGAZIONE SINDACALE                                      LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

FLC CGIL_______________________
CISL SCUOLA___________________
UIL SCUOLA____________________
SNALS CONFSAL________________
GILDA UNAMS__________________

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