Dipartimento per i servizi nel territorio

Decreto Dirigenziale 17 aprile 2003

Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo

Il Direttore Generale del personale della scuola e dell'amministrazione

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9;

VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con decreto ministeriale 123 del 27 marzo 2000, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2000;

VISTO in particolare l'art.14, comma 1 del predetto Regolamento che affida ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti, di aggiornamento del punteggio per nuovi titoli acquisiti e di trasferimento in altra provincia;

VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, registrato alla Corte dei Conti il 14 luglio 2000;

VISTO il Decreto Direttoriale 12 febbraio 2002, concernente termini e modalità per la presentazione delle domande per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo per l'a.s. 2002/2003;

CONSIDERATO che la normativa comunitaria, di cui alla direttiva 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., prevede il reciproco riconoscimento delle abilitazioni all'esercizio della professione di docente da parte di ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea;

VISTO il decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito nella legge 27 ottobre 2000, n. 306 recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000/2001;

VISTO il decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in particolare l'art. 2, secondo cui l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti avviene con periodicità annuale;

VISTO il decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, in particolare l'art. 6;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTA la tabella di valutazione dei titoli approvata con D.M. n. 40 del 16 aprile 2003;

DECRETA

ART. 1
Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo

1. L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, già costituite in ciascuna provincia ai sensi del Decreto Direttoriale 12 febbraio 2002 e successive integrazioni, sono disposti secondo le modalità previste dall'art. 4 del Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 123 del 27/3/2000 e dal decreto legge 2 luglio, n. 255, convertito nella legge n.333 del 20 agosto 2001.
Per l'insegnamento di strumento musicale nella scuola media, per l'attività di sostegno agli alunni portatori di handicap e per l'insegnamento nelle scuole speciali per ciechi e sordomuti, le disposizioni del presente articolo e del successivo art. 2 sono integrate, rispettivamente, da quelle specifiche previste dagli articoli 4, 5 e 6.

2. Il personale docente ed educativo, già inserito nella I, II e III fascia delle graduatorie permanenti costituite in ogni provincia, può chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria o presentare domanda di trasferimento nella corrispondente fascia delle graduatorie permanenti di altra provincia chiedendo, contestualmente, l'aggiornamento del punteggio.

3. Il personale docente ed educativo già inserito nelle graduatorie permanenti di due province a seguito della prima integrazione delle graduatorie permanenti, mantiene il diritto ad essere inserito, per le medesime graduatorie, nelle graduatorie permanenti di due province. Qualora lo stesso personale, avendone titolo, intenda iscriversi in altra graduatoria, deve necessariamente chiedere l'iscrizione, in una delle due province in cui è già inserito, fatta salva la possibilità di iscriversi nella provincia per la quale viene eventualmente chiesto il trasferimento. Il personale già inserito in una sola provincia può chiedere di essere inserito in altre graduatorie permanenti solo se riferite alla stessa provincia.

4. Il personale non inserito nelle graduatorie permanenti, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, può presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia.

ART. 2
Aggiornamento del punteggio per coloro che sono già inseriti nella graduatoria permanente; eventuale trasferimento nella graduatoria permanente di altra provincia

1 - I docenti ed il personale educativo, già inseriti nella I, II e III fascia delle graduatorie permanenti costituite in ogni provincia, possono:

a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
b) presentare domanda di trasferimento da una o da entrambe le province di precedente inserimento e conseguente istanza di iscrizione nella corrispondente fascia di graduatoria permanente di altra provincia, entro il termine e con le modalità indicati dal successivo art.10, nonché chiedere, contestualmente, l'aggiornamento del punteggio. La richiesta di trasferimento da una provincia comporta automaticamente il trasferimento per tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia da cui chiede di essere trasferito. Nella provincia di nuova iscrizione, il candidato è incluso, nella fascia di appartenenza, con il punteggio conseguito nella graduatoria da cui si trasferisce, eventualmente aggiornato secondo le indicazioni di cui al successivo comma 2;
c) non produrre alcuna domanda, sia d'aggiornamento che di trasferimento. In tal caso gli interessati mantengono, con il medesimo punteggio, l'iscrizione nella o nelle graduatorie permanenti in cui risultano inseriti. Tenuto conto, comunque, che le situazioni soggette a scadenza (diritto ad usufruire della riserva di posti e della preferenza a parità di punteggio di cui alle lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza) devono essere annualmente riconfermate, il personale interessato deve presentare la domanda di aggiornamento, barrando le apposite caselle del relativo modulo; in caso di mancata presentazione del modulo domanda i titoli di precedenza o preferenza non verranno riconfermati nelle graduatorie permanenti.

2 - Per il personale di cui al precedente comma 1), lett. a) e b), al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 21 marzo 2002 - termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie permanenti indetta ai sensi del Decreto Direttoriale 12 febbraio 2002- ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di aggiornamento, ovvero già posseduti alla data del 21 marzo 2002, ma non presentati in precedenza. La valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella annessa, quale allegato A, per il personale iscritto nella I e nella II fascia, mentre per il personale iscritto nella III fascia, la valutazione avviene sulla base della nuova tabella annessa, quale allegato A/1. Per il personale docente di strumento musicale, continua ad applicarsi la tabella di cui all'allegato B. A parità di punteggio, e prima ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza di cui all'art.5 del D.P.R.487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria; qualora la parità di punteggio riguardi un candidato trasferito da altra provincia e un candidato che si iscrive per la prima volta nella graduatoria provinciale permanente, precede il candidato trasferito da altra provincia (art. 2, comma 3, decreto legge n. 255/2001, convertito dalla legge n. 333/2001).

ART. 3
Nuovi inserimenti nella III fascia delle graduatorie permanenti

1 -Possono presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicati all'art.10, gli aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione delle domande siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di concorso o il medesimo posto:

a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami;
b) idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative;
c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S. S. I. S.);
d) idoneità o abilitazione all'insegnamento riconosciute con provvedimento ministeriale a seguito della procedura di riconoscimento dei titoli attestanti una formazione professionale, rilasciati da uno degli Stati dell'Unione europea, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., recepite nei decreti legislativi 115 del 27/1/1992 e 319 del 2/5/1994; e) diploma di didattica della musica avente valore abilitante (art. 6, decreto legge 25 settembre 2002, n.212, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 268);
f) laurea in scienze della formazione primaria avente valore abilitante (art. 5, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53).

2 - Dovrà essere disposta iscrizione con riserva nei confronti di coloro che abbiano pendente ricorso giurisdizionale avverso l'esclusione da procedura concorsuale per esami e titoli ovvero ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità.

3 - Gli aspiranti di cui al precedente comma 1) vengono iscritti nella III fascia delle graduatorie permanenti con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, da valutare secondo la tabella di cui all'allegato A/1. A parità di punteggio, e prima ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza di cui all'art.5 del D.P.R.487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria; qualora la parità di punteggio riguardi un candidato trasferito da altra provincia e un candidato che si iscrive per la prima volta nella graduatoria provinciale permanente, precede il candidato trasferito da altra provincia (art. 2, comma 3, decreto legge 255/2001, convertito dalla legge 333/2001).

4 - Per la scuola secondaria ed artistica le distinte graduatorie riguarderanno le classi di concorso indicate nelle tabelle A, C e D annesse al Decreto n. 39 del 30 gennaio 1998.

5 - L'inserimento può essere chiesto, ai fini dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per tutte le graduatorie permanenti per le quali il candidato sia in possesso dei requisiti di ammissione, scegliendo, comunque, una sola provincia.

6 - Al fine della graduazione degli aspiranti in possesso della laurea in scienze della formazione primaria, la tabella di valutazione dei titoli sarà integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea a norma dell'art. 5, comma 3, della legge 28 marzo 2003 n. 53.

ART. 4
Strumento musicale nella scuola media - aggiornamento e trasferimento

1 - L'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti di strumento musicale nella scuola media, già costituite ai sensi dell'art.4 del D.D. 12 febbraio 2002, è disposto secondo le modalità e alle condizioni stabilite dai precedenti articoli 1 e 2. Al punteggio già posseduto dal personale interessato, ivi compreso il personale che si trasferisce ai sensi del successivo comma 2, si aggiunge quello relativo ai titoli conseguiti successivamente al 21 marzo 2002 - termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie permanenti indetta ai sensi del D.D. 12 febbraio 2002 - e, comunque entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di aggiornamento. La valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella allegata (all. B). I titoli artistico-professionali dovranno essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione.

2 - Il trasferimento nella graduatoria di altra provincia avviene nella fascia di appartenenza, con il punteggio conseguito nella graduatoria da cui il candidato si trasferisce; per la graduatoria di I fascia il trasferimento avviene invece in coda alla stessa. Qualora in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie disposto con il D.D. 12 febbraio 2002 si sia già costituita una graduatoria di coda alla I fascia, il trasferimento avviene nell'ambito di tale graduatoria di coda. A parità di punteggio, e prima ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza di cui all'art.5 del D.P.R.487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria.

3 - La valutazione dei titoli e la compilazione delle graduatorie permanenti, distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla commissione di cui all'art. 7 del Regolamento delle graduatorie permanenti.

4 - Le graduatorie provinciali permanenti di strumento musicale nella scuola media sono utilizzabili per le assunzioni in ruolo su tutti i posti disponibili per l'anno scolastico 2003/2004. Le predette graduatorie sono utilizzabili altresì per il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.

ART. 5
Attività didattica di sostegno

1- Gli aspiranti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande siano forniti dello specifico titolo di specializzazione di cui all'articolo 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero previsto dal decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, possono chiedere i correlati posti di sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano in possesso di titolo valido per l'insegnamento di materie comuni.

2 -Per gli insegnamenti di scuola materna e di scuola elementare sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce.

3 - Per tutti gli insegnamenti della scuola media, è predisposto un unico elenco relativo al sostegno, articolato in fasce. In detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e all'inserimento, nell'ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola media, col punteggio correlato a tale graduatoria.

4 - In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria permanente di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, il personale interessato viene incluso negli elenchi del sostegno, sulla base dei medesimi criteri sopra indicati.

5 - Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce, relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170; gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia e all'inserimento, nell'ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola secondaria di secondo grado, riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria.

6 - Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi del sostegno con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.

Art. 6
Graduatorie permanenti per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti

1 - L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e per sordomuti, sono disposti ai sensi del presente articolo, nonché secondo i precedenti articoli 1 e 2 per quanto compatibili.

2 - Ha titolo a chiedere l'inserimento nelle suddette graduatorie il personale docente ed educativo in possesso dei seguenti requisiti:

a) per il personale docente: abilitazione o idoneità all'insegnamento comune, conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami, corrispondente alle discipline impartite negli istituti con particolari finalità; a/1) per il personale educativo: idoneità a posto di educatore nelle istituzioni educative, conseguita a seguito di partecipazione a procedura riservata o concorsuale per esami e titoli.
b) per il personale docente ed educativo: titolo di specializzazione specifico monovalente o polivalente per l'attività di sostegno agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti, previsto dall'art. 325 del decreto legislativo 297/1994 citato in premessa, ovvero previsto dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

3 - Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla lett. B della tabella di valutazione dei titoli, sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.

4 - La definizione delle graduatorie di cui al presente articolo viene effettuata direttamente dal Centro per i servizi amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia, senza l'intervento del sistema informativo. Analogamente, vengono costituite le graduatorie d'istituto di I fascia nei riguardi di coloro che hanno barrato la specifica casella nel mod. 3 di cui al successivo art. 10.

5 - L'immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordomuti obbliga il personale a permanere nell'istituto per almeno 5 anni.

ART. 7
Utilizzazione delle graduatorie permanenti

1 - Le graduatorie permanenti sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie di cui al comma 11 dell'art. 401 del D.L.vo 297/94, sostituito dall'art.1, comma 5 della legge 124/99. Le predette graduatorie sono altresì utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.

2 - Con successivo decreto, in caso di eventuale emanazione del D.P.R. autorizzativo del contingente di assunzioni di personale scolastico, saranno dettate ulteriori disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e determinato.

ART. 8
Aspiranti inclusi in graduatoria permanente: scelta della provincia ai fini del conseguimento di rapporti a tempo determinato. Graduatorie di circolo e di istituto

1 - Il personale incluso nelle graduatorie permanenti di due province ha titolo a conseguire soltanto in una delle due province rapporti di impiego a tempo determinato, sia sulla base delle graduatorie permanenti, sia sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto.

2 - Il personale incluso nelle graduatorie permanenti di una sola provincia ha titolo a conseguire nella medesima provincia rapporti di impiego a tempo determinato sulla base delle graduatorie permanenti, mentre per le supplenze temporanee, da attribuirsi sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, può scegliere la stessa provincia oppure una provincia diversa.

3 - Ai fini del conferimento delle supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti possono indicare, secondo le specifiche disposizioni contenute nel Regolamento emanato con D.M. 20 maggio 2000 n. 201 e nel D.M. 4 giugno 2001, n. 103, fino ad un massimo di 30 istituzioni scolastiche della provincia a tale scopo prescelta. L'aspirante a posti di insegnamento di scuola materna e/o di scuola elementare può indicare fino ad un massimo di dieci circoli didattici e fino ad un massimo di venti istituti comprensivi, ovvero fino ad un massimo di trenta istituti comprensivi. Il personale incluso in graduatoria permanente esprime, definitivamente, le predette indicazioni di sedi, nei limiti sopra previsti, complessivamente per tutte le graduatorie di circolo e di istituto, sia di prima che di seconda e terza fascia, in cui ha titolo a figurare per l'a.s. 2003/2004.

4 - Il personale che figuri già incluso nelle graduatorie permanenti per l'a.s. 2002/2003 - sia che abbia o meno richiesto, ai fini dell'inclusione in graduatorie permanenti per l'a.s. 2003/2004, trasferimento di provincia e/o aggiornamento del punteggio - può nuovamente esercitare in tutto o in parte le opzioni previste dai precedenti commi 1, 2 e 3, coerentemente con le scelte operate con riguardo all'inclusione nelle graduatorie permanenti.

5 - Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 5, del D.M. n. 201/2000, per l'a.s. 2003/2004, le graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia sono integralmente riformulate, mentre permane la validità delle graduatorie di circolo e di istituto di seconda e terza fascia.
Conseguentemente, l'aspirante già presente nell'a.s. 2002/2003 in graduatorie permanenti e in graduatorie di circolo e di istituto, ove indichi per l'a.s. 2003/2004 nuove istituzioni scolastiche rispetto a quelle di precedente inclusione, per tali scuole figurerà a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia, mentre sarà incluso in coda alla rispettiva fascia di pertinenza delle graduatorie di circolo e di istituto di seconda e di terza fascia in cui ha eventuale titolo a figurare per altri insegnamenti, secondo le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'art. 5 del D.M. n. 201/2000.

6- Per il personale già incluso in graduatoria permanente che non produca alcuna domanda per la variazione della provincia e/o delle istituzioni scolastiche in cui intende conseguire rapporti di lavoro a tempo determinato, permangono, al riguardo, le medesime opzioni precedentemente espresse.

NORME COMUNI

Art. 9
Requisiti generali di ammissione

1 - Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 3, 5 e 6, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica)ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
3) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n.16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
4) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
5) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R.693/1996).

2 - Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio1994, n.174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

3 - Non possono partecipare alla procedura:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.

4 -Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

ART. 10
Domande, regolarizzazioni, esclusioni

1 - Le domande per il trasferimento di graduatoria, per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nelle graduatorie dovranno essere presentate al Centro per i servizi amministrativi del capoluogo della provincia richiesta, con eccezione per le province indicate all'ultimo comma, utilizzando gli appositi modelli allegati al presente decreto (mod. 1 e 2), entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno di emanazione del presente decreto, che sarà pubblicato all'albo degli Uffici scolastici regionali, sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (www.istruzione.it) e sulla rete intranet. Entro il medesimo termine deve essere presentato il modello per l'eventuale scelta delle istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di circolo e d'istituto si chiede l'inclusione (mod. 3).

2 - Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, oltre al possesso del titolo di abilitazione o idoneità, anche i titoli valutabili, fatta eccezione per la documentazione dei titoli artistici che devono essere prodotti dai candidati di strumento musicale nella scuola media, come indicato al precedente art.4. Dovranno essere dichiarati, altresì, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all'insegnamento della lingua straniera e di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni portatori di handicap, il diritto alla riserva dei posti (allegato C) o alla preferenza (allegato D) nella graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo lo schema del modello medesimo.

3 - La domanda dovrà essere spedita con R/R ovvero presentata a mano. Per i candidati che prestano servizio o sono residenti all'estero le domande dovranno essere presentate tramite la competente autorità consolare.

4 - E' ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.

5 - Non è ammessa:

a) la domanda che sia stata presentata oltre il termine stabilito dal precedente comma 1;
b) domanda priva della firma del candidato.

6 - Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini previsti coloro che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, concernenti l'obbligo di chiedere il trasferimento o l'iscrizione nelle graduatorie permanenti di una sola provincia, ivi incluse le province di Bolzano e Trento e della regione Valle d'Aosta.

7 - L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.

8 - Per gli aspiranti che intendano produrre domanda agli Uffici scolastici delle province di Bolzano, Trento e a quello della regione Valle d'Aosta, vigono le disposizioni adottate dai predetti uffici negli specifici ed autonomi provvedimenti in materia.

ART. 11
Presentazione domande tramite internet

1 - Limitatamente ai candidati già iscritti nelle graduatorie permanenti che chiedono l'aggiornamento dei servizi prestati nel precedente e nel corrente anno scolastico, e/o l'aggiornamento dei titoli di preferenza e/o dei titoli di riserva e/o il trasferimento della propria posizione, nonché di partecipare ai fini delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, è data la possibilità di comunicare direttamente al sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca i dati richiesti nel modello di domanda, tramite apposita funzione che è resa disponibile sul sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it), alla sezione "graduatorie permanenti on line", secondo le modalità descritte nella apposita guida.

2 - Analogamente, tutti i candidati già iscritti in graduatoria permanente possono comunicare direttamente, tramite il medesimo sistema, la scelta delle sedi scolastiche nelle cui graduatorie di circolo e d'istituto gli stessi intendono figurare per l'anno scolastico 2003/2004.

3 - Al termine dell'operazione effettuata attraverso la predetta funzione e in caso di esito positivo, il candidato, seguendo le apposite istruzioni operative, produrrà una stampa che, per la presentazione del modello 1, riporterà come intestazione "modello 1/S - inserito tramite www.istruzione.it" e, per la presentazione del modello 3, riporterà come intestazione "modello 3 - inserito tramite www.istruzione.it.

4 - Il candidato che si avvarrà di tale modalità di trasmissione, potrà inserire direttamente i dati richiesti nel modello 1/S e/o quelli richiesti nel modello 3 a partire dal giorno successivo alla emanazione del presente decreto ed entro i 25 giorni successivi. Il medesimo dovrà, comunque, come indispensabile convalida dell'operazione, con le modalità ed i termini di cui al precedente art. 10, spedire o consegnare a mano il modulo stampato e sottoscritto che attesti l'utilizzo della presente modalità trasmissiva. In caso di difformità tra le informazioni registrate dal sistema informativo e quelle contenute nel modulo stampato e sottoscritto, valgono queste ultime.

ART. 12
Pubblicazione graduatorie, reclami e ricorsi

1- I Dirigenti territorialmente competenti pubblicheranno all'albo dell'ufficio le graduatorie permanenti provvisorie integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto.
Gli interessati saranno graduati con il punteggio complessivo con accanto le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva di posti o alle preferenze a parità di punteggio. A parità di punteggio, e prima ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza di cui all'art.5 del D.P.R.487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria; qualora la parità di punteggio riguardi candidato trasferito da altra provincia e candidato che si iscrive per la prima volta nella graduatoria provinciale permanente, precede il candidato trasferito da altra provincia (art. 2, comma 3, decreto legge 255/2001, convertito dalla legge 333/2001). Saranno indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, del titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno o all'insegnamento secondo indirizzi didattici differenziati. Ai fini dell'attività su posto di sostegno agli alunni portatori di handicap, sono predisposti appositi elenchi secondo i criteri indicati al precedente art. 5. Per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare sono predisposti distinti elenchi, articolati in fasce, uno per ciascuna lingua straniera (francese inglese, spagnolo e tedesco), in cui vengono inseriti, sulla base del punteggio conseguito in graduatoria permanente, i candidati in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della lingua straniera.

2 - Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati e l'Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.

3 - Ultimate le operazioni di propria competenza, i Dirigenti territorialmente competenti pubblicheranno le graduatorie definitive.

4 - Avverso la graduatoria definitiva è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo. Analogo rimedio è esperibile avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione dalle procedure.

5 - I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione ovvero l'esclusione dalla procedura e i candidati di cui all'art. 3, comma 4, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente all'esito della procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

6 - L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.

ART. 13
Trattamento dei dati personali

1 - L'amministrazione scolastica, con riferimento alla legge 31/12/1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni recante disposizioni sulla tutela delle persone e altri soggetti si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste dal presente Decreto.

ART. 14
Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia

1 - Ai sensi dell'art. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, il competente Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia provvederà ad emanare tempestivamente apposito decreto per la definizione dei tempi e modalità per la presentazione delle domande per il personale interessato delle scuole e istituti statali con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia.

2 - Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dagli artt.425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.

ART. 15
Disposizioni finali

1 - Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999 n. 124, nel Regolamento delle graduatorie permanenti, adottato con decreto ministeriale 123 del 27 marzo 2000, nel Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201 e nel decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to- ANTONIO ZUCARO -

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