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Decreto n. 64 del 28 luglio 2004

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione

IL MINISTRO

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l’art. 4;

VISTO il Regolamento, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, registrato alla Corte dei Conti il 14 luglio 2000;

VISTO in particolare, l’art. 9, comma 1, del predetto Regolamento, che rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto e per la formazione delle graduatorie medesime;

D E C R E T A :

Art. 1
Graduatorie di circolo e d’istituto

1. A decorrere dall’anno a.s. 2004/2005, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, in ciascuna istituzione scolastica sono costituite specifiche graduatorie di circolo e d’istituto per ogni posto d’insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento, approvato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, d’ora in poi denominato Regolamento.

2. Le predette graduatorie, suddivise in 3 fasce, vengono utilizzate in ordine prioritario, secondo le indicazioni dell’art. 5, comma 3, del Regolamento, per l’attribuzione delle supplenze, nei casi previsti dagli artt. 1 e 7 del Regolamento stesso.

3. Le nuove graduatorie di circolo e d’istituto, che sostituiscono integralmente quelle vigenti nell’anno scolastico 2003/2004, conservano validità per i periodi stabiliti dall’art. 5, comma 5. del Regolamento. Resta ferma la possibilità da parte di ciascuna scuola di acquisire, per gli anni scolastici successivi al 2004/2005, ulteriori domande di supplenze da parte degli aspiranti, che abbiano titolo ad essere inseriti in una delle tre fasce di cui al comma 2, secondo le disposizioni di cui all’art. 5, commi 9, 10, 11 e 12, del Regolamento.

4. L’assolvimento degli obblighi derivanti dall’applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che prescrivono riserve di posti in favore di particolari
categorie, è interamente assolto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e delle graduatorie permanenti. Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.

5. Per la costituzione e gestione delle graduatorie di circolo e di istituto si applicano le disposizioni di cui al Regolamento, che si allega al presente provvedimento, integrate dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2
Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto

1. Ai sensi dell’art. 5 comma 3 del Regolamento hanno titolo all’inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie di circolo e d’istituto:

- Prima fascia: gli aspiranti inseriti in graduatoria permanente per il medesimo posto o classe di concorso, cui è riferita la graduatoria di circolo o d’istituto, secondo le modalità di cui all’art. 5, comma 4, del Regolamento.

- Seconda fascia: gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente, forniti, relativamente alla graduatoria di circolo o d’istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell’esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione di cui all’art. 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341. Sono, altresì, inseriti in tale fascia, coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale, ai sensi delle Direttive comunitarie 89/48 e 92/51.

La laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola materna ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nella graduatoria di scuola per l’infanzia.

La laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola elementare ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nella graduatoria di scuola elementare e nella graduatoria di personale educativo.

Il diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado ed al diploma di conservatorio ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nelle graduatorie 31/A e 32/A.

- Terza fascia: gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto.

I titoli di accesso all’insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i seguenti:

a) Posti di insegnamento di scuola dell’infanzia (già scuola materna):

- Diploma di scuola magistrale

- Diploma di istituto magistrale

b) Posti di insegnamento di scuola primaria (già scuola elementare):

- Diploma di istituto magistrale

c) Cattedre di scuola secondaria di I grado:

- Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni, e lauree equiparate, per l’accesso a classi di concorso della scuola secondaria di I grado. Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media si rinvia alle disposizioni di cui al successivo art. 10

d) Cattedre e posti di scuola secondaria di II grado:

- Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni modificazioni, e lauree equiparate, per l’accesso a classi di concorso della scuola secondaria di II grado.

- La laurea in scienze delle attività motorie e sportive è titolo di accesso alle graduatorie 29/A e 30/A, per effetto dell’equiparazione, disposta dalla legge 18 giugno 2002, n. 136 con il diploma di istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.).

e) Posti di personale educativo:

- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado che dia accesso a facoltà universitaria.

f) Posti di sostegno

- Si rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 12.

2. I titoli di studio conseguiti all’estero sono validi, sia ai fini dell’accesso, sia ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti dalla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, solo se siano stati già dichiarati equipollenti al corrispondente titolo italiano, ai sensi degli artt. 170 e 332 del T.U. della legge sull’istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.

3. Tutti i titoli di accesso di cui al presente articolo devono essere posseduti entro la data del 31 agosto 2004.

Art. 3
Requisiti generali di ammissione

1. Gli aspiranti debbono possedere alla data del 31 agosto 2004 , i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio);

c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;

d) idoneità fisica all’impiego, - tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell’art. 22 della legge n. 104/1992, - che l’amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;

e) per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996).

2. Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono:

a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

3) Non possono partecipare alla procedura di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto:

a) coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;

f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall’albo professionale degli insegnanti;

g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;

h) gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione definitiva o temporanea dall’insegnamento, per tutta la durata di quest’ultima sanzione.

4. Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento della procedura.

Art. 4
Personale incluso in graduatoria permanente

1. L’inclusione nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto è già assicurata dall’espletamento della relativa procedura prevista dall’art. 9 del D.D.G. del 21 aprile 2004.

2. Il personale incluso in graduatoria permanente può presentare domanda secondo le modalità di cui al successivo art. 5 esclusivamente per gli eventuali altri insegnamenti per i quali ha titolo di accesso in seconda o terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

3. Il personale di cui ai due precedenti commi non ha titolo a presentare il modulo per l’indicazione delle sedi scolastiche per l’a.s.2004/2005 in quanto tale opzione è stata già espressa, complessivamente per tutte le graduatorie di prima, seconda e terza fascia, con la compilazione del modello 3 in sede di espletamento della procedura prevista dal richiamato art. 9 del D.D.G. 21 aprile 2004.

Art. 5
Presentazione moduli di domande per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto

A) Disposizioni comuni

1. La domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto deve essere presentata, utilizzando esclusivamente l’apposito modello conforme a quello allegato al presente decreto, entro il termine perentorio del 10 settembre 2004, fermo restando che tutti i titoli valutabili devono essere posseduti alla data del 31 agosto 2004.

2. Ciascun aspirante a supplenza temporanea deve presentare un solo modulo di domanda complessivamente per tutte le graduatorie di personale docente ed educativo, in cui ha titolo ad essere incluso; in tale modulo-domanda possono essere indicate fino ad un massimo di trenta istituzioni scolastiche, appartenenti ad una sola provincia, col limite di dieci circoli didattici.

3. L’aspirante a posti di insegnamento di Scuola materna e/o di Scuola elementare può indicare fino a un massimo di dieci circoli didattici e fino a un massimo di venti istituti comprensivi.

4. Le indicazioni relative a codici di istituti comprensivi valgono, per gli aspiranti che siano in possesso dei relativi titoli di accesso, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola materna ed elementare, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola secondaria di I grado; per gli insegnamenti di scuola secondaria di II grado, impartiti presso istituti onnicomprensivi, occorre indicare lo specifico codice meccanografico.

5. Il modulo di domanda deve essere spedito, con raccomandata r/r ovvero consegnato a mano, alla istituzione scolastica indicata per prima nel modulo medesimo, cui è affidata la gestione della domanda stessa.

6. Nel caso di aspiranti all’insegnamento in più settori scolastici, l’istituzione scolastica indicata per prima, ai fini di cui al comma precedente, deve appartenere al tipo di istituzione scolastica di grado superiore.

7. Ove l’aspirante, fornito del titolo valido ai sensi del comma 1 del successivo art. 12, includa tra le scuole prescelte, le sedi di istituzioni scolastiche ed educative speciali per non vedenti e sordomuti, dovrà inviare o consegnare copia del modulo di domanda alle medesime scuole speciali che, con procedura manuale, provvederanno, d’intesa con la scuola che gestisce la domanda dell’aspirante, alla costituzione della relativa graduatoria speciale d’istituto.

B) Insegnamenti per i quali l’aspirante è già incluso in graduatorie di seconda e/o terza fascia

1. L’aspirante già incluso in graduatorie di seconda e/o terza fascia per l’a.s. 2003/2004, ove intenda permanere nella medesima provincia, presenta domanda di mantenimento o aggiornamento del punteggio nelle graduatorie medesime compilando l’apposito modello A con l’indicazione dei soli i titoli valutabili che non siano già stati prodotti all’atto della precedente domanda di inclusione relativa ad uno degli anni scolastici 2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004 del precedente triennio di vigenza delle graduatorie in questione. Ove l’aspirante abbia titolo a permanere nella medesima fascia di precedente inclusione in graduatoria, l’indicazione del titolo di accesso alla graduatoria deve essere omessa.

2. Al fine di consentire un più rapido e puntuale esame delle domande, nel caso in cui tra le sedi scolastiche prescelte dall’aspirante per l’a.s. 2004/2005 figuri la scuola che ha gestito la precedente domanda d’inclusione, si segnala l’opportunità che il modello di domanda venga inviato a tale scuola.

3. Gli aspiranti già inclusi in graduatorie di seconda e/o terza fascia per l’a.s. 2003/2004, che cambino la provincia di precedente inclusione sono considerati aspiranti di nuova inclusione e per essi valgono le disposizioni di cui alla successiva lettera C).

C) Insegnamenti di nuova inclusione

1. Le domande di nuova inclusione in graduatorie di circolo e di istituto di seconda e terza fascia si effettuano compilando l’apposito modello A e provvedendo all’integrale indicazione sia del titolo che dà accesso alla graduatoria sia di tutti i titoli valutabili ai fini del relativo punteggio assegnabile.

Art. 6
Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli

1. Nel modulo di domanda e nelle relative avvertenze - che fanno parte integrante del presente provvedimento - sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e dati influenti ai fini della presente procedura concorsuale; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

2. E' ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli, di cui l'aspirante sia in possesso entro la data del 31 agosto 2004. Coloro che sono inseriti con riserva nelle graduatorie permanenti possono presentare domanda di inserimento nella seconda o terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in base al titolo posseduto non gravato da riserva.

3. I candidati compilano il modulo di domanda senza produrre alcuna certificazione, fatta eccezione per la documentazione dei titoli artistici prodotti dai candidati di "strumento musicale nella scuola media", di cui al successivo articolo 10.

4. Nella fase di costituzione delle graduatorie in questione l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento e la conseguente posizione occupata, derivano esclusivamente dai dati riportati nel modulo di domanda.

5. Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.

6. I predetti controlli sono effettuati, anche se richiesti da altre scuole interessate, dall’istituzione scolastica che gestisce la domanda dell’aspirante e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante medesimo, per tutte le graduatorie richieste in cui è risultato incluso.

7. In caso di effettuazione dei predetti controlli il dirigente scolastico che gestisce la domanda dell’aspirante rilascia all’interessato apposita certificazione dell’avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda; tale certificazione viene consegnata, in copia, dall'aspirante a ciascuna scuola con la quale contrae rapporti di lavoro durante tutto il periodo di validità delle graduatorie di circolo e di istituto in questione.

8. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico provvede alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell’eventuale responsabilità penale, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 7, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al Sistema Informativo per i necessari adeguamenti.

Art. 7
Esclusioni

1. Non è ammessa a valutazione la domanda:

a) presentata oltre il termine indicato al precedente articolo 5;

b) priva della firma dell'aspirante;

c) dell'aspirante privo dei requisiti generali di ammissione, di cui al precedente art. 3.

2. Il candidato è escluso dalle graduatorie, per le quali non sia in possesso del relativo titolo di accesso, secondo quanto indicato al precedente articolo 2.

3. E’ escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante che abbia presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse.

4. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Art. 8
Pubblicazione graduatorie - Reclami - Ricorsi

1. I dirigenti scolastici pubblicano, in via provvisoria, le graduatorie di circolo e di istituto di prima, seconda e di terza fascia. Avverso le graduatorie di seconda e terza fascia è ammesso reclamo - secondo le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 13, del Regolamento - che deve essere rivolto, per tutte le graduatorie in cui l’aspirante ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente scolastico gestore della domanda medesima secondo quanto detto al precedente articolo 5. Avverso le graduatorie di prima fascia è ammesso reclamo solo per errori materiali.

2. La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia, dovrà avvenire contestualmente. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.

3. Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie medesime è esperibile il ricorso al T.A.R. o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni.

4. Avverso l’atto contrattuale di assunzione, ovvero avverso la mancata proposta di contratto di lavoro, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico, nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata.

Art. 9
Disposizioni particolari per la valutazione dei servizi ai sensi della Tabella “A”, annessa al Regolamento e relative note in calce.

1. I servizi prestati in qualità di “assistente di lingua”, sia da personale italiano in scuole straniere sia da cittadini stranieri in scuole italiane, sono valutati come servizi di terza fascia.

2. Il servizio militare, valutabile ai sensi della nota n. 10 in calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, è interamente computato con ascrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici.

3. Il servizio d’insegnamento prestato presso scuole non statali è valutabile esclusivamente se sia stato assolto l’obbligo di versamento dei relativi contributi previsti, secondo le disposizioni normative che disciplinano la tipologia di rapporto di lavoro attivata.

4. Ai fini della valutazione del servizio di insegnamento nelle scuole italiane all’estero, di cui alla nota n. 2, in calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, è valutato come servizio di prima o di seconda fascia - a seconda se specifico o meno rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione - l’insegnamento su posti di contingente statale italiano, reso sia in scuole italiane statali, sia in scuole italiane legalmente riconosciute o con presa d’atto, sia in scuole straniere. Analoga valutazione si applica al servizio prestato in scuole italiane legalmente riconosciute anche se per il relativo rapporto di lavoro non è previsto atto di nomina dell’Amministrazione degli Affari Esteri.

5. IL servizio prestato con contratto di prestazione d’opera è valutato per i soli giorni di effettivo servizio e non per l’intero periodo indicato nel contratto.

Art. 10
Graduatorie di strumento musicale nella scuola media

1. Le graduatorie di strumento musicale nella scuola media, per l’a.s. 2004/2005, sono così costituite:

- la prima fascia comprende i docenti inseriti nella corrispondente graduatoria permanente;

- la seconda fascia comprende il personale abilitato.

- La terza fascia, in attesa dei provvedimenti di definizione dei titoli di accesso e di adozione della tabella di valutazione dei titoli relativamente alla nuova classe di concorso 77/A, comprende gli aspiranti in possesso del diploma specifico di conservatorio.

2. Gli aspiranti inclusi nella seconda e terza fascia sono graduati con il punteggio loro spettante in base alla tabella di valutazione annessa al decreto ministeriale 13 febbraio 1996, riportata come all. B al Regolamento.

3. Alla valutazione dei titoli artistici, posseduti alla data del 31 agosto 2004, provvedono, secondo autonome modalità disposte da ciascun Ufficio territoriale competente, le medesime commissioni costituite presso gli Uffici scolastici provinciali per la compilazione delle graduatorie permanenti.

Art. 11
Graduatorie di conversazione in lingua estera

1. Per le graduatorie di conversazione in lingua estera il titolo di accesso previsto è: “titolo di studio conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché congiunto all’accertamento dei titoli professionali”.

2. La corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, si verifica quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell’ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito, l’accesso agli studi universitari.

3. Il predetto titolo di studio deve essere congiunto a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile una valenza in campo didattico, educativo, culturale.

4. Per l’insegnamento di conversazione in lingua estera, che sia lingua ufficiale esclusivamente in Paesi non comunitari, sono ammessi aspiranti anche non in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 3. I predetti aspiranti sono, comunque, collocati in graduatoria in posizione subordinata agli eventuali aspiranti, in possesso del requisito della cittadinanza comunitaria.

Articolo 12
Insegnamento di sostegno e nelle scuole speciali

1. Gli aspiranti forniti dello specifico titolo di specializzazione, di cui all’articolo n. 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, e di cui al D.M. 20 febbraio 2002 possono chiedere i correlati insegnamenti di sostegno ad alunni portatori di handicaps psico-fisici, della vista, dell’udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole, per i quali siano in possesso di titolo valido per l’insegnamento di materie comuni. I medesimi aspiranti, se forniti del titolo di abilitazione o di studio valido per l’insegnamento delle discipline impartite nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, possono chiedere l’inclusione nelle corrispondenti graduatorie speciali.

Le domande per l’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado possono essere presentate, con riferimento all’area disciplinare per cui si ha titolo, secondo le disposizioni di cui al successivo comma 4, anche in scuole in cui non si è inclusi in normali graduatorie di insegnamento.

2. Per gli insegnamenti di scuola materna e di scuola elementare, in ciascun circolo didattico o istituto comprensivo, sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce, secondo le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, del Regolamento.

3. Per tutti gli insegnamenti della scuola media, in ciascuna istituzione è predisposto un unico elenco di sostegno, articolato in fasce secondo le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, del Regolamento; in detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia in cui figura in una qualsiasi graduatoria di scuola media e col punteggio correlato a tale graduatoria.

In relazione alla specificità di valutazione dei titoli del personale aspirante a supplenze per la classe di concorso 77/A - Strumento musicale nella scuola media, di cui al precedente art. 9, ed al fine di renderne il punteggio omogeneo a quello degli altri aspiranti, il predetto personale, che figuri in graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, viene incluso negli elenchi del sostegno, previa apposita valutazione dei rispettivi titoli posseduti in base a quanto previsto dalla tabella annessa, come allegato A, al Regolamento.

4. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado, in ciascuna istituzione sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce secondo le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, del Regolamento, relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170; gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia in cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di secondo grado riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria.

5. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi di sostegno con l’indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.

6. Gli insegnamenti di sostegno sono attribuiti, in ciascuna scuola, ad aspiranti in possesso del titolo di accesso per l’ordine scolastico cui appartiene la scuola medesima; in caso di esaurimento dell’elenco di sostegno relativo alla scuola materna viene utilizzato l’elenco di sostegno relativo alla scuola elementare.

7. Nella scuola secondaria di secondo grado, in caso di esaurimento dello specifico elenco da utilizzare relativamente all’area disciplinare interessata, la scuola può utilizzare, in modo combinato, gli altri elenchi di sostegno relativi alle altre aree disciplinari, prima di ricorrere all’utilizzazione di elenchi di altre scuole viciniori.

Art. 13
Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti

1. Le scuole interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante fonogramma o telegramma.

2. L’uso del mezzo telefonico deve assumere la forma del fonogramma, da registrare agli atti della scuola,, con l’indicazione del giorno e dell’ora della comunicazione, del nominativo di chi l’effettua e della persona che abbia dato risposta o l’annotazione della mancata risposta.

3. Per le supplenze che si preannunciano di durata non inferiore a trenta giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata, comunque, per telegramma.

4. La comunicazione concernente la proposta di assunzione deve contenere i dati essenziali relativi alla supplenza e, cioè, la data di inizio, la durata, l’orario di prestazione settimanale e nel caso sia diretta a più aspiranti, deve indicare, il giorno e l’ora della convocazione nonché l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati.

5. Nei casi di supplenze superiori a trenta giorni, la proposta di assunzione condizionata, trasmessa dalla scuola a più aspiranti, con un preavviso di almeno tre giorni rispetto alla data di convocazione, può essere positivamente riscontrata, oltre che con la presenza dell’aspirante nel giorno e ora indicati, anche con l’accettazione telegrafica che pervenga entro i medesimi termini; in quest’ultimo caso l’aspirante, ove la scuola gli comunichi telefonicamente che risulta destinatario della supplenza, deve tassativamente assumere servizio entro 24 ore da quest’ultima comunicazione.

6. Per le assenze non superiori a 15 giorni nelle scuole ubicate in zone di montagna e piccole isole, si applicano le disposizioni di cui all’art. 7, comma 6 del regolamento. Limitatamente alle scuole ubicate nelle piccole isole, le medesime disposizioni si applicano, in subordine, agli aspiranti effettivamente residenti in eventuali altri comuni situati nella medesima piccola isola.

Art. 14
Disposizioni particolari

1. In relazione all’art. 1, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124 gli aspiranti che risultino tuttora inclusi:

a) nelle graduatorie nazionali di cui all’art. 8 bis della legge 6 ottobre 1988 n. 426;

b) nelle graduatorie provinciali di cui agli artt. 43 (docenti di educazione fisica) e 44

(docenti di educazione musicale) della legge 20 maggio 1982, n. 270;

hanno precedenza assoluta nell'attribuzione delle supplenze relative ai corrispondenti insegnamenti rispetto al personale incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto.

2. Il diritto alla precedenza assoluta si esercita, comunque, nell’ambito delle disposizioni di cui al precedente art. 5, comma 2, per una sola provincia che, per gli aspiranti di cui al comma 1 punto b), coincide con quella in cui figurano nella relativa graduatoria provinciale e per un massimo di trenta istituzioni scolastiche.

3. Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito internet del MIUR e nella rete INTRANET. Della pubblicazione sarà dato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 28 luglio 2004

IL MINISTRO
f.to Letizia Moratti

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