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Il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca
Decreto Ministeriale n. 59
IL MINISTRO

VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341, articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, che prevedono la formazione universitaria degli insegnanti elementari e degli insegnanti delle scuole secondarie nel Corso di laurea in scienze della formazione primaria e nelle Scuole di specializzazione;
VISTA la legge 3 agosto 1998, n.315, recante disposizioni in materia di “Interventi finanziari per l’università e la ricerca”, con particolare riferimento all’art. 1, comma 4, che prevede l’utilizzazione di personale docente per lo svolgimento dei compiti di supervisore di tirocinio e di coordinamento delle attività didattiche nell’ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie e, al comma 5, per le medesime finalità, l’utilizzazione di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, nel limite del contingente previsto all’art. 456, comma 13, del decreto legislativo 16.4.1994, n.297;
VISTI i Decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001 con i quali, in attuazione della predetta legge, sono stati determinati i contingenti di personale docente ed educativo da utilizzare a tempo parziale, nonché consentite le utilizzazioni a tempo pieno dei dirigenti scolastici e dei docenti della scuola elementare presso le Università per gli anni scolastici dal 1998-1999 al 2002/2003;
VISTA la legge 28.3.2003, n. 53, concernente la “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” ed in particolare l’art. 5 che prevede che, con decreti da adottare, ai sensi dell’art.1, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, siano dettate nuove norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, del 1° ciclo e del 2° ciclo;VISTI i Decreti ministeriali n.44 del 28 aprile 2003 e prot.1782 del 27 giugno 2003 con i quali, in attesa delle nuove norme sopra indicate, è stato stabilito di non dar corso, a partire dall’anno scolastico 2003/2004, alle procedure previste dai Decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001 per la selezione del personale dirigente, docente ed educativo da utilizzare, a tempo pieno o a tempo parziale, nei Corsi di laurea e nelle Scuole di specializzazione e di provvedere, per garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti, alla proroga, per l’anno scolastico 2003/2004, delle utilizzazioni aventi scadenza 1° settembre 2003;
VISTI i DD.MM. 18 maggio 2004 e 10 giugno 2004 concernenti, rispettivamente, “Definizione, modalità e contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario per l’anno accademico 2004/2005” e “Numero dei posti a livello nazionale per l’ammissione alla scuola di specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SSIS) anno accademico 2004/2005”;
VISTO il Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59, concernente “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTO il decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143 recante “Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di stato e di università” ed in particolare l’art.3-quater recante “proroga dell’utilizzazione di personale”;
VISTO il D.M. n.61 del 26 luglio 2004;
VISTI i DD.MM. 4 maggio 2005 e 18 maggio 2005 concernenti, rispettivamente, “Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario. Modalità e contenuti della prova di ammissione” e “Numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario”, per l’anno accademico 2005/2006;
RITENUTA la necessità di provvedere, al fine di garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti ai corsi di laurea per la formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario e di valorizzare le competenze acquisite, alla proroga dell’utilizzazione di personale dirigente, docente ed educativo presso le suddette strutture universitarie, fino all’adozione dei decreti attuativi dell’art. 5 della legge 28 marzo 2003, n.53;

DECRETA
Articolo 1
(proroga delle utilizzazioni)

Per le finalità di cui in premessa, in attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi dell’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli organismi preposti provvedono alla ulteriore proroga dell’utilizzazione del personale dirigente, docente ed educativo che, con decorrenza 1° settembre 2005, cesserebbe dall’utilizzazione disposta ai sensi dei Decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001 e già oggetto di proroga, ai sensi dei Decreti ministeriali n. 44 del 28 aprile 2003, prot. n. 1782 del 27 giugno 2003, dell’art.3-quater del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, nonché del Decreto ministeriale n. 61 del 26 luglio 2004.

Articolo 2
(surroga nelle graduatorie delle utilizzazioni)

Al fine di provvedere alla sostituzione del personale dirigente, docente ed educativo che per qualsiasi motivo sia cessato o cessi, a decorrere dal 1° settembre 2005, dall’utilizzazione nei corsi di laurea per la formazione primaria o nelle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario e nei confronti del quale non può essere disposta la proroga di cui al precedente articolo 1, gli organismi preposti provvedono a nuove utilizzazioni, nei limiti del contingente fissato dai Decreti ministeriali prot.n.33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot.n.9342/DM del 15 marzo 2001, servendosi delle graduatorie a suo tempo predisposte.

Articolo 3
(nuove procedure di selezione)

In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al precedente articolo 2 per l’utilizzazione del personale dirigente, docente ed educativo nei corsi di laurea per la formazione primaria o nelle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, è consentito attivare, nei limiti del contingente fissato dai Decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2.12.1998 e prot. n. 9342/DM del 15.3.2001, le procedure previste dai medesimi decreti per la selezione del personale strettamente necessario per lo svolgimento dei corsi annualmente autorizzati.

Articolo 4
(norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si rinvia a quanto contenuto nei decreti ministeriali citati in premessa.

Roma, 23 giugno 2005

Il Ministro: Letizia Moratti

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