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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Scolastica Regionale della Basilicata
UFFICIO I
Via Di Giura - Potenza
Prot.n.9984

Potenza, 6 dicembre 2005

Oggetto: D.L. 14.3.2005, n.35, convertito con modificazioni dalla legge n.80/2005 - art.3 comma 6 ter: “Silenzio - Assenso”.

Con nota prot.8940/MR dell’11 novembre 2005, il MIUR -GABINETTO ha richiamato l’attenzione nell’entrata in vigore dell’art.3 del D.L. n.35 /2005, convertito con modificazioni della legge n.80/2005, che ha innovato la disciplina del “Silenzio - Assenso”, prevista dall’art.20 della Legge 241/90, in materia di procedimenti amministrativi ad istanza di parte.

La nuova disciplina stabilisce che nei procedimenti ad istanza di parte, se l’Amministrazione non comunica all’interessato nel termine prefissato, se esistente, ovvero nel termine generale di 90 giorni, il provvedimento di diniego o non procede alla indizione di una conferenza di servizi, la mancata adozione del provvedimento equivale ad accoglimento della domanda senza necessità di ulteriore istanza o diffida.

Tanto premesso, per quanto concerne le situazioni giuridiche di cui all’art.14 del D.P.R. 275/1999, Codeste Istituzioni Scolastiche sono invitate a dare puntuale osservanza alla direttiva del MIUR .

IL DIRIGENTE
Dr. Gaetano INCAMICIA

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